N. 817 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio - 5 novembre 1997

                                N. 817
  Ordinanza   emessa   il   22  gennaio  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  5  novembre  1997)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce  sul  ricorso
 proposto da Laera Vincenzo ed altri contro il Ministero della difesa.
 Militari - Personale militare (nella  specie:  ufficiali  di  marina)
    alla  data  del 1 febbraio 1981 nel livello retributivo iniziale o
    al secondo livello della carriera di appartenenza - Riconoscimento
    di  un  particolare  meccanismo  di  valutazione   dell'anzianita'
    pregressa   -   Mancata  previsione  dell'identico  meccanismo  di
    valutazione dell'anzianita' pregressa per gli ufficiali passati al
    secondo  livello  retributivo  dopo  il  primo  febbraio  1981   -
    Disparita'  di  trattamento di situazioni identiche in base a mero
    elemento temporale in contrasto con i  canoni  di  razionalita'  e
    ragionevolezza   richiesti   dalla   giurisprudenza   della  Corte
    costituzionale (sentenza n. 1/1991) - Incidenza  sui  principi  di
    imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.  - Riferimento alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 105/1992.
 (D.-L. 6 giugno 1981, n. 283,  art.  17,  comma  secondo,  lett.  "B"
    convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1532/1993
 proposto da  Laera  Vincenzo  ed  altri  3,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv.  Noemi  Carnevale,  come  da mandato a margine del ricorso,
 presso lo studio della  stessa  in  Lecce,  via  G.  Oberdan  n.  107
 elettivamente  domiciliati,  contro  il  Ministero  della  difesa, in
 persona del Ministro in carica pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex
 lege,
                         per la declaratoria,
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 813/1997).
 97C1308