N. 819 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1996- 5 novembre 1997
N. 819 Ordinanza emessa il 30 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1997) dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Roma contro Santini Rinaldo Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Assegno vitalizio a carico di fondo pensioni (nella specie: Fondo di previdenza dei consiglieri regionali) finanziato con contributi versati dal titolare dell'assegno stesso - Deducibilita' dalla base imponibile di quota corrispondente ai contributi versati - Mancata previsione - Incidenza sul principio della capacita' contributiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986. (D.P.R. 22 luglio 1986, n. 917, (recte: 22 dicembre 1986, n. 917), art. 47, comma 1, lett. i)). (Cost., art. 53).(GU n.48 del 26-11-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente ricorso principale n. 1124/1993 presentato dall'Int. fin di Roma, (controparte: Santini Rinaldo) contro la decisione n. 298/09/93 riguardante l'imposta IRPEF emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma. Premesso Il dott. Rinaldo Santini, consigliere della regione Lazio dal 1 luglio 1970 al 30 giugno 1980, titolare dell'assegno vitalizio a carico del fondo di previdenza dei consiglieri regionali, costituito presso la regione Lazio, chiese all'Intendenza di finanza di Roma, giusta istanze 8 novembre 1989, il rimborso delle somme, oggetto delle ritenute operate a titolo di IRPEF su singoli assegni erogati negli anni 1987 e 1988. Dopo la formazione del silenzio qualificato, imputabile dall'Amministrazione tributaria, il dott. Santini propose gravame, che fu accolto parzialmente dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con decisione 8 maggio 1992, n. 92290404. L'Intendenza propose appello, che fu respinto dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, giusta decisione 9 settembre 1993, n. 93090298. La stessa Intendenza propose ricorso alla Commissione tributaria centrale. Il dott. Santini chiese, con istanza depositata, il 4 novembre 1994, la trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, che lo stesso dott. Santini assumeva di aver presentato. La Commissione tributaria centrale, con ordinanza 4 dicembre 1995, dispose l'acquisizione agli atti del giudizio, dello statuto e delle fonti sublegislative interne concernenti il Fondo suindicato. Con la stessa ordinanza fu ordinato alla segreteria della Sezione di ricercare il ricorso incidentale citato, non rinvenuto fra i documenti compresi nel fascicolo. L'Ufficio autonomo fondi di previdenza e solidarieta' dei consiglieri regionali con lettera 22 aprile 1996 ha inviato alcune fonti regionali legislative e sublegislative relative allo stesso Fondo. Il dott. Santini ha depositato il 12 luglio 1996 copia del ricorso incidentale cui si e' fatto cenno. Considerato 1. - Il dott. Rinaldo Santini chiese con due distinte istanze rivolte all'Intendenza di finanza di Roma e datate 8 novembre 1989 la restituzione delle somme costituenti le ritenute, operate a titolo di IRPEF sugli assegni vitalizi erogati dal fondo suindicato allo stesso dott. Santini negli anni 1987 e 1988. Il medesimo dott. Santini, dopo la formazione del silenzio qualificato tenuto dall'Amministrazione sulle istanze stesse, propose gravame alla Commissione tributaria di primo grado di Roma, deducendo che sul vitalizio non poteva essere applicata l'IRPEF, in quanto il fondo era alimentato da contributi versati esclusivamente dai consiglieri regionali iscritti. Da questa premessa fu tratta la conseguenza, inequivocabilmente espressa nel gravame citato, della irriducibilita'dell'assegno vitalizio alle indennita' degli artt. 85 e 87 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e degli artt. 12 e 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. L'assegno vitalizio fu identificato in un capitale analogo alle indennita' di natura previdenziale (art. 124 r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 34 d.P.R. 19 settembre 1973, n. 601, modificato dall'art. 15 legge 13 aprile 1977, n. 114). Tale impostazione costitui' la causa petendi del gravame di primo grado. La Commissione tributaria di primo grado accolse parzialmente il gravame sul presupposto dell'applicabilita' della l. 26 settembre 1985, n. 482. La soluzione data dalla citata Commissione fu condivisa in sede di appello, al punto che la Commissione tributaria di secondo grado decise per la reiezione dell'appello proposto dall'Amministrazione, che aveva dedotto l'assenza di qualunque norma di esonero dall'imposta sul reddito costituito dall'assegno vitalizio, al quale si e' fatto cenno. Il fatto che nella decisione della Commissione tributaria di secondo grado sia usata la formula del rigetto dell'appello, senza alcuna limitazione, non equivale affatto ad accoglimento integrale della domanda del dott. Santini. Infatti la stessa Commissione ribadi' che l'assegno vitalizio era estraneo all'imposizione nei limiti stabiliti dalla legge n. 482, gia' citata, e non nella sua interezza. Pertanto la Commissione medesima confermo' l'accoglimento parziale, stabilito dalla Commissione tributaria di primo grado con la decisione, 8 maggio 1992, che non era stata censurata dal dott. Santini. Pertanto deve essere disattesa la tesi del dott. Santini, espressa a pag. 4 della replica al ricorso dall'Intendente di finanza (atto depositato il 1 aprile 1994 nella segreteria della Commissione tributaria di secondo grado, in relazione al ricorso proposto dell'Intendente alla Commissione tributaria centrale), secondo la quale la Commissione di secondo grado avrebbe deciso senza alcun riferimento ad un accoglimento parziale. In effetti l'assenza della formula limitativa e' ampiamente giustificata dal fatto che la Commissione si era pronunciata sull'appello dell'Intendente, appello respingendolo e confermando la decisione di primo grado, che era stata, giusta quanto gia' precisato, di accoglimento parziale. Per altro verso il dott. Santini non aveva proposto appello incidentale alla Commissione tributaria di secondo grado, in vista della declaratoria di totale estraneita' dell'assegno vitalizio dall'imposizione. 2. - La tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente circa l'inesistenza di una normativa di esecuzione dall'imposizione dell'assegno suindicato e' fondata. Infatti deve essere esclusa la pertinenza del richiamo, espresso dal dott. Santini nel gravame di primo grado e nel "ricorso incidentale" depositato il 16 dicembre 1995, all'art. 124 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Infatti tale norma e' comunque priva di vigenza, posto che non e' stata confermata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, giusta il principio desumibile dall'art. 42 dello stesso decreto. Del pari ininfluente e' il richiamo, espresso nella memoria citata all'art. 34 d.P.R. indicato sopra; infatti tale norma di esenzione riguarda le pensioni di guerra, le relative indennita' accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i sprassoldi connessi alle medaglie al valor militare. L'assegno vitalizio in esame e' del tutto eterogeneo rispetto alle prestazioni, cui si e' fatto cenno. La stessa eterogeneita' deve essere affermata con riferimento alle pensioni liquidate ai ciechi civili e ai sussidi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici a titolo assistenziale, art. 34, citato, comma 2. Irrilevante, in ogni modo, e' il richiamo agli artt. 85 e 87 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, tenuto conto dell'abrogazione dello stesso T. U. a decorrere dal 1 gennaio 1974, giusta l'art. 89 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. L'art. 47, comma 1, lett. h d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, citato nel "ricorso incidentale", non dispone nel senso della estraneita' all'imposizione di assegni omogenei a quelli erogati dal dott. Santini. Tale norma infatti equipara ai redditi da lavoro dipendente le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato, costituite a titolo oneroso. Tale equiparazione non importa l'esonoro dall'applicazione dell'imposta delle rendite costituite in modo diverso da quello oneroso. Per altro verso il fatto che il dott. Santini abbia contribuito al finanziamento del fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lazio, l.r. 16 marzo 1973, n. 7, art. 6 e seg., implica che non sia fondatamente prospettabile la gratuita' dell'assegno vitalizio corrisposto allo stesso dott. Santini. Non potrebbe essere condivisa la conclusione, formulata dal contribuente, secondo cui l'applicabilita' della ritenuta alla fonte sulle rendite a titolo oneroso, art. 33, comma 3, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, importerebbe l'estraneita' alla quale si e' fatto riferimento. La norma sulla ritenuta alla fonte concerne un modo di riscossione dell'imposta e non fissa il regime tributario di un reddito. Tale regime e' stabilito da altra normativa, che nella specie deve essere identificata nella disciplina concernente l'imposizione dei redditi da lavoro dipendente. In particolare e' necessario fare riferimento all'art. 47, comma 1, lett. i, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente "... altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro ...". 3. - Le conclusioni suesposte non possono essere disattese sul presupposto della normativa introdotta dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, applicata concordemente dalle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado. La legge citata, della quale il contribuente, malgrado il "ricorso incidentale" alla Commissione tributaria centrale preordinato alla conferma della decisione di primo grado, che non era stata riformata a conclusione del giudizio di primo grado, chiede l'applicazione, riguarda il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile. La normativa posta dalla legge citata e' estensibile alle indennita' equipollenti, comunque denominate, art. 2 stessa legge. L'assegno vitalizio erogato al dott. Santini non e' identificabile come indennita' equipollente al trattamento di fine rapporto, attesa comunque la periodicita' dello stesso assegno. Pertanto la conclusione della Commissione tributaria di secondo grado, confermativa della decisione della Commissione tributaria di primo grado, non appare sostenibile. 4. - E' prospettabile per altro verso il problema della conformita' alla Costituzione, art. 53, della norma, identificabile nell'art. 47, comma 1, lett. i, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato. Quest'ultima norma e' priva di qualsiasi disposizione dalla quale si possa desumere la deduzione dalla base imponibile di quanto corrisponde ai contributi versati dal titolare di un assegno vitalizio per finanziare il fondo, al quale sia imputabile l'assegno medesimo. Il problema suindicato e' rilevante rispetto alla controversia in esame, in quanto il fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lazio era alimentato fino al 1990, e quindi anche negli anni 1987 e 1988, che interessano nella specie, esclusivamente mediante contributi dei consiglieri iscritti, artt. 11 e 12 l.r. 16 marzo 1973, n. 7. L'ausilio finanziario della regione per il ripianamento del fondo suindicato e' stato disposto (cfr. anche lettera 26 luglio 1993, n. 187-93-A-6, dell'ufficio autonomo fondi di previdenza del consiglio regionale Lazio) con l.r. 23 marzo 1990, n. 34, che per altro verso ha disposto anche l'aumento dei contributi a carico dei consiglieri iscritti. Tale normativa comunque e' ininfluente nella presente controversia, giusta le osservazioni suesposte. Il dubbio sulla costituzionalita' della norma posta dal citato art. 47, comma 1, lett. i, d.P.R. n. 917, si pone in relazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 178 del 1986, con la quale fu dichiarata l'incostituzionalita' della normativa primaria che disponeva nel senso della inclusione nella base imponibile della parte di indennita' di buonuscita corrispondente alla proporzione tra i contributi dell'impiegato e l'apporto dell'Amministrazione. Tale declaratoria di incostituzionalita' fu dedotta dalla irriducibilita' della parte suindicata a reddito. Tali principi possono richiamati anche nel caso in esame, posto che la parte di assegno vitalizio, corrispondente alla somma dei contributi versati dal singolo consigliere al fondo non costituiscono reddito, ma prelievo di quanto a suo tempo corrisposto in percentuale sull'indennita' consiliare, costituente a sua volta reddito. Il dubbio di costituzionalita' non e' superabile se non sollevando in via incidentale la questione di legittimita' costituzionale davanti alla Corte costituzionale dell'art. 47, comma 1, lett. i, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che altrimenti dovrebbe essere applicato al caso di specie nella sua integralita'.
P. Q. M. La Commissione tributaria centrale, sez. XXV, solleva in via incidentale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1, lett. i, d.P.R. 22 luglio 1986, n. 917, in relazione all'art. 53 della Costituzione, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso; La segreteria della sezione curera' la notifica della presente ordinanza alla Direzione regionale delle entrate nella regione Lazio, al dott. Rinaldo Santini, all'on. Presidente del Consiglio dei Ministri; La presente ordinanza sara' comunicata a cura della stessa segreteria agli on. Presidenti delle due Camere costituenti il Parlamento. Roma, 30 settembre 1996 Il presidente: Toro Il relatore: Iannotta 97C1310