N. 347 SENTENZA 13 - 21 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Dipendenti della scuola - Differimento  al
 1  gennaio  1996 della corresponsione della pensione per il personale
 collocato a riposo per dimissioni dal 1 settembre 1995 -  Riferimento
 alla  sentenza  della  Corte  n. 439/1994 - Irrazionalita' - Evidente
 incongruenza normativa all'interno della  legislazione  scolastica  -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lettera b); legge
 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, primo periodo).
 
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 13, comma 5,
 lettera  b),  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
 razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con due ordinanze
 emesse   il   25   gennaio   1996  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
 giurisdizionale per  la  regione  Puglia,  sui  ricorsi  proposti  da
 Pagliara Liliana e da Fiorella Luciana, contro il Provveditorato agli
 Studi  di  Lecce,  iscritte ai nn. 1017 e 1018 del registro ordinanze
 1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  41,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di costituzione di Pagliara Liliana e di Fiorella
 Luciana, nonche' gli atti di intervento del Presidente del  Consiglio
 dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi l'avvocato Francesco Tortelli per Pagliara Liliana e Fiorella
 Luciana e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  La  Corte  dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
 Puglia, investita dei ricorsi presentati da due insegnanti,  con  due
 ordinanze  di  analogo  contenuto  ha  sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 36  e  38  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13,  comma  5,  lettera b), della legge 23
 dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica),  nella  parte  in  cui  differisce  al  1  gennaio 1996 la
 corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
 a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1995.
   Secondo il  Collegio  rimettente,  la  norma  denunciata  determina
 nuovamente quel "vuoto" di quattro mesi censurato da questa Corte con
 la  sentenza  n.  439  del 1994: anche in questo caso il differimento
 della pensione mal si concilia con l'ordinamento scolastico  e  lede,
 senza valida giustificazione, i dipendenti del comparto della scuola,
 soggetti  a  un  regime specifico per l'accettazione delle dimissioni
 volontarie e il collocamento a riposo, che decorre dal 1 settembre di
 ogni  anno.    Ne'  vale  eccepire,  prosegue  l'ordinanza,  che   le
 ricorrenti  potevano  revocare  entro il 31 marzo 1995 le dimissioni,
 restando in servizio, perche' tale facolta', confermata dall'art. 13,
 comma 8, della legge n. 724 del 1994, non puo'  ritorcersi  in  danno
 del beneficiario. Vi sarebbe, percio', violazione degli artt. 3, 36 e
 38 della Costituzione.
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel  senso  della
 infondatezza.  Non sarebbe infatti corretto il richiamo alla sentenza
 n.  439 del 1994, dal momento che la legge n. 724, all'art. 13, comma
 8,  proprio  al  fine  di  evitare  la  sospensione  del  trattamento
 economico  -  sia  di  pensione che di attivita' - consente la revoca
 della domanda di dimissioni e  del  provvedimento  amministrativo  di
 accettazione.  L'Avvocatura osserva, inoltre, che la legge di riforma
 previdenziale 8 agosto 1995, n. 335, intervenuta in un periodo in cui
 era ancora efficace il blocco operato dalla legge n. 724 del 1994, ha
 confermato la disciplina transitoria introdotta dall'art.  13,  comma
 5, citato.
   3.  -  Si  sono costituite innanzi a questa Corte le parti private,
 sviluppando argomenti  a  sostegno  di  quelli  svolti  dal  Collegio
 rimettente.
   Nell'imminenza  dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha insistito
 sulla facolta' di revocare la domanda di dimissioni, quale correttivo
 al meccanismo dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 439  del
 1994.  La ragionevolezza del sistema attuale sarebbe confermata, poi,
 dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  di  riforma   del   sistema
 pensionistico,  che  fa  coincidere  -  a  regime - la cessazione del
 servizio e il relativo trattamento economico dalla  data  dell'inizio
 dell'anno  scolastico,  con salvezza di quanto statuito dall'art. 13,
 comma 5, della legge n. 724 del 1994.
                         Considerato in diritto
   1. - La Corte dei conti, sezione  giurisdizionale  per  la  regione
 Puglia,  con  due  ordinanze  di  analogo  contenuto ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della
 legge  23  dicembre  1994,  n. 724 (Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la
 corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
 a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1995.
   Secondo il  Collegio  rimettente,  la  norma  denunciata  determina
 nuovamente  quel  "vuoto" di quattro mesi censurato dalla sentenza n.
 439  del  1994:  anche  in  questo   caso   il   differimento   della
 corresponsione  della  pensione  mal  si  concilia  con l'ordinamento
 scolastico, si' che varrebbero le  ragioni  che  hanno  portato  alla
 precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale.
   I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
   2. - La questione e' fondata.
   Questa  Corte,  con  la citata sentenza n. 439 del 1994, dichiarava
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1  e  2-quinquies
 del  decreto-legge  n.  384  del 1992, convertito, con modificazioni,
 nella legge n. 438 del 1992, e, in via conseguenziale, dell'art.   5,
 comma  1-bis  del  d.-l.  22  maggio  1993,  n.  155, convertito, con
 modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,  n.  243.  Non  poneva  in
 discussione,  allora,  la  razionalita' intrinseca dell'intervento di
 "blocco"  delle  pensioni  di  anzianita',  ma  una  questione   piu'
 circoscritta:    per  il  personale  della  scuola vale un meccanismo
 specifico per l'accettazione delle dimissioni, che hanno effetto  dal
 1  settembre,  in ragione della necessaria continuita' di prestazioni
 durante l'anno  scolastico.    La  legislazione  scolastica  prevede,
 quindi,  una  particolare  sequenza  procedurale che trova fondamento
 nell'esigenza del regolare funzionamento degli apparati scolastici.
   L'art. 13 della legge n. 724 del 1994 determina,  sia  pure  in  un
 diverso  contesto  normativo,  analoga  situazione  di irrazionalita'
 normativa.
   E' vero che il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l'art. 1,  comma
 31,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  "Riforma  del  sistema
 pensionistico obbligatorio e complementare"), riconosce ai dipendenti
 del  "comparto  scuola"  la  facolta'  di  revocare  la  domanda   di
 pensionamento,  ancorche' accettata, evitando che essi restino privi,
 a un tempo, dello stipendio e della pensione. Ma tale norma non basta
 a porre rimedio all'irrazionalita' che si e'  cosi'  verificata:  non
 tanto perche' si tratta di una facolta' accordata ai dipendenti - che
 non  potrebbe  ritorcersi  in  danno del beneficiario, secondo quanto
 sostiene il giudice rimettente - ma  per  la  mancata  considerazione
 della  specifica  posizione  del  personale  della  scuola,  tale  da
 produrre  un'evidente  incongruenza   normativa   all'interno   della
 legislazione  scolastica.  Il fatto stesso che la riforma del sistema
 pensionistico abbia ripristinato, in via di principio, la coincidenza
 del  trattamento  pensionistico  con  la  cessazione  dal   servizio,
 individuando  a  tal fine la data d'inizio dell'anno scolastico (art.
 1, comma 31, della legge n. 335 del 1995), conferma l'irrazionalita',
 sotto il limitato profilo della norma denunciata.
   E'  quindi  illegittimo,  per  contrasto   con   l'art.   3   della
 Costituzione,  l'art. 13, comma 5, lettera b), della legge n. 724 del
 1994, nella parte in cui assume la data  del  1  gennaio  1996  quale
 decorrenza  del  trattamento  pensionistico  per  tutti  i dipendenti
 pubblici senza escludere il personale della scuola. Restano assorbiti
 i profili di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione.
   3.  -  Si e' gia' ricordato come l'art. 1, comma 31, della legge n.
 335  del  1995,  riaffermi  il  principio   della   coincidenza   del
 trattamento   pensionistico   con   la   cessazione   dal   servizio,
 individuando a tal fine la data  d'inizio  dell'anno  scolastico.  Il
 comma  31  fa  salva,  pero',  l'efficacia della diversa regola posta
 dall'art.  13,  comma  5,  della  legge  n.  724  del   1994:   dalla
 declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale di quest'ultima, nei
 termini ora indicati, consegue quella del  comma  31,  citato,  nella
 parte  in cui prevede che resti fermo il disposto dell'art. 13, comma
 5, della legge n. 724 del 1994.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13,  comma  5,
 lettera  b),  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  nella  parte  in   cui
 differisce  al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il
 personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;
     dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
 n.  87,  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo
 periodo, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
 pensionistico  obbligatorio  e  complementare), nella parte in cui fa
 salva l'efficacia del citato art. 13,  comma  5,  lettera  b),  della
 legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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