N. 55 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 novembre 1997

                                 N. 55
  Ricorso  per  conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
 27 novembre 1997 (della provincia autonoma di Trento)
 Ambiente (Tutela dell') - Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri  26  giugno  1997  -  Istituzione, per il Parco nazionale
    dello  Stelvio,  nell'ambito  della  prevista   dislocazione   dei
    coordinamenti  territoriali  del  Corpo  forestale dello Stato per
    l'ambiente e dei relativi contingenti di personale presso gli enti
    parco nazionali, del "Coordinamento territoriale Stelvio",  dotato
    di  60  unita'  provenienti  dai  ruoli  del Corpo forestale dello
    Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza  sul  territorio
    del  Parco - Adozione di tale provvedimento, in parte qua, in base
    al disposto di carattere generale dell'art.   21,  comm  2,  della
    legge  quadro  sulle  aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, senza
    considerazione  della  specialita',  rispetto  a   quello,   della
    disciplina  del  Parco  dello  Stelvio,  stabilita  - in base alle
    intese tra  gli  enti  interessati  (Stato,  province  autonome  e
    regione  Lombardia)  in  ordine  alla gestione unitaria del Parco,
    previste dall'art.  3 delle Norme di attuazione statutaria emanate
    con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - dall'art. 35 della stessa legge
    quadro n. 394 del 1991, e dall'art. 11 del decreto del  Presidente
    del  Consiglio  dei  Ministri 26 novembre 1993 - in osservanza dei
    quali   sono  state  emanate,  riguardo  alle  zone  comprese  nel
    territorio della provincia di Trento, le disposizioni dell'art. 12
    della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 - e secondo cui:  a)
    la  sorveglianza  dell'intero  Parco  mette  capo  al Consorzio di
    gestione dal quale il  personale  di  sorveglianza  funzionalmente
    dipende;  b)  per  la  parte del Parco non ricadente nei territori
    delle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  il  Consorzio  di
    gestione  si  avvale  del  Corpo  forestale dello Stato; c) per la
    parte del Parco ricadente nei territori delle province autonome di
    Trento e di Bolzano, il Consorzio di gestione si avvale dei  Corpi
    forestali   delle   rispettive  province  autonome  -  Conseguente
    lamentata incidenza - in misura maggiore  o  minore,  secondo  che
    l'impugnato  decreto  si ritenga applicabile, come parrebbe certo,
    anche per le zone del Parco comprese nei territori delle  province
    autonome,  o,  invece,  solo  per  le  zone  non  comprese in tali
    territori - sulle competenze in materia di agricoltura e  foreste,
    in  cui  rientrano le funzioni concernenti il Parco dello Stelvio,
    attribuite alle province di Trento e di Bolzano dall'art.  8,  nn.
    5,  6,  16  e  21,  e  dall'art.  16 dello statuto per il Trentino
    Alto-Adige -  Denunciata  violazione,  altresi',  in  entrambe  le
    suddette  ipotesi, del principio di leale cooperazione tra Stato e
    Regioni (art. 5 della Costituzione) - Richiamo alle  sentenze  nn.
    366/1992, 302/1994, 271/1997.
 (Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 26 giugno
    1997).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 16, 21, e 16; d.P.R.
    22 marzo 1974, n. 279, art. 3; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art.
    35, comma 1; Cost., art. 5).
(GU n.51 del 17-12-1997 )
   Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia  autonoma  di
 Trento,   in   persona   del   presidente  della  Giunta  provinciale
 pro-tempore, autorizzato con deliberazione della  Giunta  provinciale
 n. 12954 del 14 novembre 1997 (all. 1), rappresentata e difesa - come
 da  procura  speciale del 17 novembre 1997 (rep. n. 21288) rogata dal
 dott. Tommaso Sussarellu,  dirigente  del  Servizio  affari  generali
 della  provincia  autonoma  di  Trento  (all.  2)  -  dall'avv. prof.
 Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi  di  Roma,  con
 domicilio  eletto  in  Roma  presso  lo  studio  dell'avv. Manzi, via
 Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei  Ministri  per
 la  dichiarazione che non spetta allo Stato di istituire, al di fuori
 delle regole e delle procedure stabilite d'intesa tra lo Stato  e  le
 province  autonome di Trento e di Bolzano, come recepite nell'art. 11
 del d.P.C.M. 26 novembre 1993  e  nella  corrispondente  disposizione
 dell'art.  12  della  legge  30  agosto  1993, n. 22, della provincia
 autonoma di Trento  (e  nell'art.  13  della  legge  della  provincia
 autonoma   di   Bolzano   3  novembre  1993,  19),  il  Coordinamento
 territoriale Stelvio del Corpo forestale dello Stato, nonche' per  il
 conseguente  annullamento  in  parte qua del d.P.C.M. 26 giugno 1997,
 recante Istituzione degli organi del coordinamento  territoriale  del
 Corpo  forestale  dello  Stato per l'ambiente (pubblicata in Gazzetta
 Ufficiale del 24 settembre 1997, n. 223) in quanto in  violazione  di
 tali  regole  senza  alcuna intesa o convenzione con le ammistrazioni
 interessate affida al Coordinamento territoriale Stelvio i compiti di
 sorveglianza come disciplinati dal decreto stesso, per violazione:
     dell'art.  8,  nn. 5), 6), 16) e 21), nonche' dell'art. 16 d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670;
     dell'art. 3 delle norme di attuazione  stabilite  con  d.P.R.  22
 marzo 1974, n. 279;
     dell'art. 35, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
     del principio di leale cooperazione;
 per i profili e nei modi di seguito illustrati.
                               F a t t o
   Sin  dal  1974  le  norme  di attuazione dello statuto di autonomia
 della regione Trentino-Alto-Adige e delle province autonome di Trento
 e di Bolzano dispongono che, su un piano generale,  tra  le  funzioni
 esercitate  dalle  province  autonome  in  materia  di  agricoltura e
 foreste "sono comprese quelle concernenti il  Parco  nazionale  dello
 Stelvio"  contestualmente  ribadendo la "configurazione unitaria" del
 parco stesso (art. 3 d.P.R. n. 279).
   Dopo aver  ulteriormente  ribadito  la  competenza  provinciale  in
 materia  di tutela, lo stesso art. 3 prevede che la gestione unitaria
 del parco sia attuata "mediante la costituzione di apposito consorzio
 fra lo Stato e le due province"; le quali, per la  parte  di  propria
 competenza  avrebbero  provveduto  "con  legge, previa intesa tra tre
 enti".
   La legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  sopraggiungeva  a  dettare  la
 disciplina  generale  quadro  delle  aree  protette, disciplina nella
 quale rientrava la competenza statale in relazione alla  sorveglianza
 nei  parchi  nazionali  (art.  21);  ma  all'art.  35 la stessa legge
 dettava le speciali disposizioni di  coordinamento  in  relazione  ai
 parchi  nazionali  gia' esistenti.  Cosi', dopo aver disposto che con
 d.P.C.M. si sarebbe provveduto ad adeguare ai  principi  della  nuova
 legge  la  disciplina  del  Parco  nazionale  d'Abruzzo  e  del Parco
 nazionale del Gran Paradiso,  previa  intesa  con  le  regioni  Valle
 d'Aosta   e   Piemonte,  tenuto  conto  delle  attuali  esigenze  con
 particolare  riguardo  alla  funzionalita'   delle   sedi   ed   alla
 sorveglianza,  l'art.  35  disponeva  (e tuttora dispone) che "per il
 Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto  stabilito
 dall'art.  3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279". Si aggiungeva inoltre
 che le intese ivi  stabilite  vanno  assunte  anche  con  la  regione
 Lombardia, ed adattate ai principi generali della nuova legge.
   In  definitiva,  e  pur  con il vincolo di adeguamento ai "principi
 generali" della legge, la nuova  disciplina  confermava  il  disposto
 delle  norme di attuazione. Tanto cio' e' vero, che proprio su questa
 base codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n.  366  del
 1992  respingeva  la  censura  proposta  dalla  provincia autonoma di
 Bolzano avverso l'art. 35, comma 1, sancendo  che  tale  disposizione
 "ha  il  solo  scopo  di  far  salve  le procedure d'intesa contenute
 nell'art.   3 del d.P.R. n. 279  del  1974"  e  di  inserirle  "senza
 apportarvi  modifica  alcuna"  nel  quadro  della  nuova  disciplina.
 Analoghi  orientamenti  sono  d'altronde  espressi  dalla  successiva
 sentenza n. 302 del 1994.
   Quanto  al  vincolo di' adeguamento ai principi fissati dalla nuova
 legge, la Corte  rimarcava  soprattutto  che  "i  principi  da  tener
 presenti  dovranno  essere  individuati in via interpretativa in base
 alle  materie  specificamente  interessate  e   alla   natura   delle
 competenze relative a ciascuna delle materie considerate".
   Raggiunte  le  necessarie  intese il 27 marzo 1992, nel 1993 veniva
 finalmente costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio,
 in applicazione sia delle norme di attuazione del 1974  sia  anche  -
 come  si specificava nell'intitolazione del d.P.C.M. 26 novembre 1993
 - in "attuazione della legge quadro sulle aree  protette  6  dicembre
 1991,  n.  394".  Tale  intesa, e i relativi atti di recepimento (tra
 questi, oltre al gia'  citato  d.P.C.M.,  la  legge  della  provincia
 autonoma  di  Trento  30 agosto 1993, n. 22 e la corrispondente legge
 della provincia autonoma di Bolzano n. 19  del  1993),  costituiscono
 dunque  la  piena  attuazione  sia  dei  meccanismi  statutari  e  di
 attuazione sia della stessa legge quadro.
   Tra gli altri temi relativi all'organizzazione  ed  all'azione  del
 Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, l'intesa
 disciplinava  anche la sorveglianza nel Parco, nei termini risultanti
 dall'art. 11 del citato d.P.C.M.,  ed  in  modo  dall'art.  12  legge
 provinciale  n.  22  del  1993  (e dall'art. 13 della sopra ricordata
 legge  della  provincia  di  Bolzano).  Si  dispone   cosi   che   la
 sorveglianza   sul   territorio   del  Parco  e'  esercitata,  previa
 convenzione con le amministrazioni interessate, dal  Corpo  forestale
 dello  Stato  e,  per  la  parte  del  Parco ricadente nelle province
 autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale  provinciale  di
 ciascuna  provincia  autonoma".  Dal  punto  di vista procedurale, la
 stessa  disposizione  sancisce   (2   periodo)   che   "la   predetta
 convenzione,   che  definisce  altresi'  gli  aspetti  di  dipendenza
 funzionale dal Consorzio del personale addetto alla sorveglianza,  e'
 approvata  dal  Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda
 il Corpo forestale dello Stato, con il Ministero  dell'agricoltura  e
 delle  foreste  e,  per  quanto  riguarda  il  Corpo  forestale delle
 province  di  Trento  e  Bolzano,  d'intesa  rispettivamente  con  le
 province autonome".
   In  attuazione di tale normativa, tra il consorzio di gestione e la
 provincia autonoma di  Trento  veniva  stipulata  il  6  maggio  1997
 apposita  convenzione,  nella  quale  -  premesso che gia' nella fase
 transitoria dal 1995 la  sorveglianza  della  parte  provinciale  del
 Parco   era   stata  curata  dalla  provincia  tramite  l'Ispettorato
 distrettuale forestale di Male' e le stazioni forestali di  Male'  ed
 Ossana  -  viene  concordata  l'istituzione  di  due  nuove  stazioni
 forestali con sede nei comuni di Pejo e di Rabbi, e vengono  piu'  in
 generale  disciplinati  i  rapporti  tra  provincia  e  consorzio  di
 gestione del Parco. Tale convenzione attende ora di essere  approvata
 dal Ministro dell'ambiente.
   In  definitiva,  attualmente  (ed  in attesa dell'entrata in vigore
 della predetta convenzione) la sorveglianza  nella  parte  del  Parco
 nazionale  dello  Stelvio  ricadente  nella  provincia  di  Trento e'
 effettuata dal Consorzio mediante il Servizio forestale  provinciale,
 ai  sensi  dell'art.  11 del d.P.C.M. 26 novembre 1993 e dell'art. 12
 della legge provinciale n. 22 del 1993.
   In questa situazione di diritto e di  fatto  e'  stato  emanato  il
 d.P.C.M.  26  giugno  1997,  con  il quale, apparentemente in diretta
 applicazione dell'art. 21 della legge n. 394 del  1991,  senza  alcun
 riferimento alle disposizioni delle norme di attuazione dello statuto
 e  dell'art.  35  della  medesima legge, viene istituito anche per il
 Parco nazionale dello Stelvio il "Coordinamento territoriale Stelvio"
 forte di 60 unita' e destinato a svolgere i compiti  di  sorveglianza
 nel territorio del Parco.
   Senonche'  tale  decreto  viola  le  prerogative  statutarie  della
 provincia  autonoma  di  Trento  e  risulta  percio'  illegittimo  ed
 invasivo per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Come esposto in narrativa, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge
 quadro sulle aree protette) da una parte stabilisce in via diretta il
 regime generale delle aree protette e dei parchi, dall'altra contiene
 specifiche  ed  autonome  disposizioni  per  taluni  parchi nazionali
 oggetto di disciplina speciale, tra i quali il Parco nazionale  dello
 Stelvio.
   Per  tale  parco  l'art.  35 conferma il regime gia' disposto dalle
 norme di attuazione dello statuto, le quali - sul presupposto che tra
 le  funzioni  esercitate  dalle  province  autonome  in  materia   di
 agricoltura  e  foreste  "sono  comprese  quelle concernenti il Parco
 nazionale   dello   Stelvio",   e   contestualmente   ribadendo    la
 "configurazione  unitaria"  del parco stesso (art. 3 d.P.R. n. 279) -
 prevedevano e prevedono  che  la  gestione  unitaria  del  parco  sia
 attuata  "mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato
 e le due provincie":  le quali, per la parte  di  propria  competenza
 avrebbero  provveduto  "con  legge, previa intesa tra i tre enti". Ad
 integrazione di tale regime, l'art. 35 legge quadro disponeva  ancora
 che  l'intesa avrebbe dovuto estendersi alla regione Lombardia, e che
 essa si sarebbe ispirata, nei contenuti, ai principi  generali  della
 nuova legge.
   In  altre  parole, in relazione al Parco nazionale dello Stelvio la
 legge n. 394 del 1991 non era destinata a trovare applicazione in via
 diretta,  ma  soltanto  nei  principi  generali  ed   attraverso   la
 niediazione  degli  specifici  atti  relativi  alla  costituzione del
 Consorzio di gestione del Parco.
   In particolare, il d.P.C.M. 26 novembre 1993, che a  seguito  delle
 intese  tra  Stato  e  (per  quanto  qui interessa) province autonome
 istituiva il Consorzio di gestione,  prevedeva  all'art.  11  che  la
 sorveglianza  sul  territorio  del  Parco  fosse  esercitata, "previa
 convenzione con le amministrazioni interessate, dal  Corpo  forestale
 dello  Stato  e,  per  la  parte  del  Parco ricadente nelle province
 autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale  provinciale  di
 ciascuna provincia autonoma".
   In altre parole, la soluzione raggiunta con le intese prevedeva una
 soluzione  complessa,  ispirata  alle  seguenti regole cardine: 1) la
 sorveglianza per l'intero parco mette capo - come altrimenti non puo'
 essere - all'ente di gestione del parco stesso, da cui  il  personale
 di  sorveglianza funzionalmente dipende, in base a convenzione con le
 amministrazioni interessate; 2) per la parte del parco non  ricadente
 nelle province autonome di Trento e Bolzano, il Consorzio di gestione
 si  avvale del Corpo forestale dello Stato; 3) per la parte del parco
 ricadente nelle province autonome di Trento e Bolzano,  il  Consorzio
 di  gestione  si avvale del Corpo forestale delle rispettive province
 autonome.
   Si' noti che il rapporto di specialita' della disciplina del  Parco
 dello  Stelvio,  in  relazione  alle  disposizioni  statutarie  e  di
 attuazione, e' ribadito dallo  stesso  decreto  ministeriale  del  26
 novembre  1993, che all'art. 13, di chiusura, ricorda che "per quanto
 non espressamente disciplinato dalle precedenti norme"  si  applicano
 le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   Gli  atti attuativi di tale speciale regime non possono consistere,
 dunque, in un atto statale semplicemente attuativo di quanto disposto
 per tutte le aree protette di  rilievo  nazionale  ed  internazionale
 dall'art.  21,  ma  devono consistere negli speciali provvedimenti di
 attuazione del  regime  previsto  dalle  norme  di  attuazione  dello
 statuto,  dall'art. 35 della legge quadro e dall'art. 11 del d.P.C.M.
 26 novembre 1993 istitutivo del consorzio di gestione del Parco.
   In particolare, lo Stato avrebbe dovuto attivare la convenzione con
 le amministrazioni interessate, ed  in  primo  luogo  con  lo  stesso
 consorzio di gestione, per lo svolgimento della sorveglianza da parte
 del  Corpo  forestale  dello Stato nelle zone del parco non ricadenti
 nelle province autonome di Trento e Bolzano.
   A cio' non corrisponde quanto disposto con l'impugnato d.P.C.M.  26
 giugno 1997. In esso si ignora completamente la  disciplina  speciale
 del   Parco  nazionale  dello  Stelvio  sopra  illustrata,  e  si  fa
 semplicemente diretta attuazione anche nel Parco dello Stelvio  della
 disciplina generale delle aree protette. In questo quadro, si dispone
 l'istituzione  del  Coordinamento territoriale Stelvio composto di 60
 unita', senza alcuna previa convenzione con il consorzio di  gestione
 e  le  amministrazioni  interessate, e senza minimamente tenere conto
 della  ripartizione  territoriale  di  competenza  operato   per   la
 sorveglianza con il d.P.C.M.  26 novembre 1993.
   Tale  comportamento  viola precise regole di attuazione statutaria,
 ma viola altresi' i doveri costituzionali di leale  cooperazione  tra
 Stato  e  regioni  e provincie autonome (v. da ultimo sentenza n. 271
 del 1997).
   Naturalmente, il vizio qui denunciato si ridurrebbe nella  gravita'
 della  lesione prodotta se si dovesse intendere che il Coordinamerito
 Stelvio ed il contingente di 60 unita' che lo forma sono destinati ad
 operare comunque nel quadro della  complessiva  normativa  esistente:
 cioe'  da  un lato in relazione a quella parte del parco per la quale
 il d.P.C.M. 26 novembre 1993 prevede la sorveglianza per  il  tramite
 di  personale  statale,  dall'altro  mediante  lo  strumento  di  una
 convenzione  attuativa  con   il   Consorzio   di   gestione   e   le
 amministrazioni interessate.
   In  questo  caso, infatti, il vizio si ridurrebbe al difetto di una
 convenzione previa, nel cui ambito valutare anche  le  necessita'  di
 organico, in relazione ai compiti da svolgere.
   La  lesione  risulterebbe  invece  piena  se  -  come il difetto di
 qualunque riferimento alla normativa speciale per il Parco  nazionale
 dello  Stelvio  induce  a  ritenere - si dovesse intendere che l'atto
 statale, "dimenticando" l'intera  normativa  speciale,  semplicemente
 dispone  che  il Corpo forestale dello Stato costituisca lo strumento
 per la sorveglianza nell'intero territorio del Parco.
                                P. Q. M.
   Tutto cio' premesso, la ricorrente provincia  autonoma  di  Trento,
 come  sopra  rappresentata  e  difesa chiede voglia l'eccellentissima
 Corte costituzionale dichiarare che non  spetta  allo  Stato  per  le
 ragioni  e  nei  termini  illustrati,  di  istituire  in  diretta  ed
 esclusiva  attuazione  della  legge  quadro  n.  394  del   1991   il
 Coordinamento  territoriale  Stelvio del Corpo forestale dello Stato,
 nonche' conseguentemente annullare,  in  parte  qua  il  d.P.C.M.  26
 giugno  1997,  recante  Istituzione  degli  organi  del coordinamento
 territoriale del Corpo  forestale  dello  Stato  per  l'ambiente,  in
 quanto  in violazione delle norme di attuazione dello statuto, affida
 direttamente al  Coordinamento  territoriale  Stelvio  i  compiti  di
 sorveglianza relativi al Parco nazionale dello Stelvio.
     Padova-Roma, addi' 20 novembre 1997
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 97C1357