N. 843 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile - 21 novembre 1997
N. 843 Ordinanza emessa il 28 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1997) dalla commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Miglior Dario contro l'ufficio I.V.A. di Cagliari Tributi in genere - Accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi (c.d. concordato di massa) - Applicabilita' del beneficio - Esclusione nel caso in cui entro il 20 maggio 1995 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento - Irragionevole disparita' di trattamento tra contribuenti - Lesione del principio di eguaglianza. (D.-L. 9 agosto 1995, n. 345, art. 1, lett. b), convertito in legge 18 ottobre 1995, n. 427). (Cost., art. 3).(GU n.50 del 10-12-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 932/96 depositato il 31 maggio 1996, avverso avv. di accert. n. 814212/96 - IVA 91 contro I.V.A. di Cagliari da Miglior Dario residente a Cagliari in via San Benedetto, 31, assistito dall'avv. Roberto Cortis, piazza Galilei, 12. Cagliari. La commissione sul ricorso proposto da Miglior avv. Dario come sopra rappresentato, inscritto al n. 932/96 registro ricorsi, avverso l'avviso di accertamento n, 814212/96 (anno d'imposta 1991) dell'ufficio I.V.A. di Cagliari, notificato in data 11 marzo 1996 seguente a processo verbale di contestazione eseguito dai verificatori degli uffici II.DD. ed IVA di Cagliari, notificato in data 15 novembre 1933; Ritenuto: che in data 21 dicembre 1995 il Miglior presento' istanza di definizione ex art. 2-bis, comma quinquies, della legge 30 novembre 1994, n. 656 optando per la proposta di accertamento con adesione per gli anni 1991-92-93; che l'ufficio I.V.A. di Cagliari disattese tale proposta in applicazine dell'art. 1, comma 1, lett. B) del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995, n. 427 con cui - a differenza della norma originaria - venne fissato il termine del 20 maggio 1995 entro il quale la notifica di un processo verbale da constatazione con esito positivo avrebbe costituito causa ostativa alla definizione; che in applicazione di tale normativa l'ufficio I.V.A. notificava al ricorrente l'avviso di accertamento impugnato di cui il ricorrente medesimo chiede l'annullamento per incostituzionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione; che nel caso puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli "verificati" in data successiva, senza una ragione logica; che il principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini viene violato con l'attribuzione all'amministrazione finanziaria del potere di discriminare i cittadini che versano in situazioni identiche; che la descritta ineguaglianza risulta priva di ragionevolezza; che con sentenza 7 luglio 1986, n. 175 la Corte costituzionale si e' pronunciata su analogo contesto, affermando il principio secondo cui non sono costituzionalmente legittimi accertamenti in rettifica o d'ufficio limitati sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e non anche fino alla data di entrata in vigore della norma sostanziale; che l'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta del ricorrente non appare manifestamente infondata; che il giudizio non puo' essere indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; che si assumono viziate da illegittimita' costituzionale le seguenti norme: art. 1, comma 1, lett. b, del d.-l. 9 agosto 1995 n. 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995 n. 427; che si assume violata la norma di cui all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria di provvedere agli adempimenti di legge. Cagliari, addi' 28 aprile 1997 Il presidente: Lai Il relatore: Pellecchia 97C1368