N. 843 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile - 21 novembre 1997

                                N. 843
  Ordinanza   emessa   il   28   aprile  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21  novembre  1997)  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di Cagliari sul ricorso proposto da Miglior Dario contro
 l'ufficio I.V.A. di Cagliari
 Tributi in genere - Accertamento con adesione  del  contribuente  per
    gli anni pregressi (c.d. concordato di massa) - Applicabilita' del
    beneficio - Esclusione nel caso in cui entro il 20 maggio 1995 sia
    stato  notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito
    positivo, ai fini delle imposte sul  reddito  o  dell'imposta  sul
    valore   aggiunto   o   notificato   avviso   di   accertamento  -
    Irragionevole disparita' di trattamento tra contribuenti - Lesione
    del principio di eguaglianza.
 (D.-L. 9 agosto 1995, n. 345, art. 1, lett. b), convertito  in  legge
    18 ottobre 1995, n. 427).
 (Cost., art. 3).
(GU n.50 del 10-12-1997 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 932/96 depositato il
 31  maggio 1996, avverso avv. di accert. n. 814212/96 - IVA 91 contro
 I.V.A. di Cagliari da Miglior Dario residente a Cagliari in  via  San
 Benedetto,  31,  assistito  dall'avv. Roberto Cortis, piazza Galilei,
 12. Cagliari.
   La commissione sul ricorso proposto  da  Miglior  avv.  Dario  come
 sopra  rappresentato,  inscritto  al    n.  932/96  registro ricorsi,
 avverso l'avviso di accertamento n, 814212/96 (anno  d'imposta  1991)
 dell'ufficio  I.V.A.  di  Cagliari,  notificato in data 11 marzo 1996
 seguente  a  processo   verbale   di   contestazione   eseguito   dai
 verificatori  degli  uffici II.DD.  ed IVA di Cagliari, notificato in
 data 15 novembre 1933;
   Ritenuto:
     che in data 21 dicembre 1995  il  Miglior  presento'  istanza  di
 definizione  ex  art. 2-bis, comma quinquies, della legge 30 novembre
 1994, n. 656 optando per la proposta di accertamento con adesione per
 gli anni 1991-92-93;
     che l'ufficio I.V.A.  di  Cagliari  disattese  tale  proposta  in
 applicazine  dell'art. 1, comma 1, lett. B) del  d.-l. 9 agosto 1995,
 n. 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995, n. 427  con  cui  -  a
 differenza  della  norma originaria - venne fissato il termine del 20
 maggio 1995 entro il quale la notifica  di  un  processo  verbale  da
 constatazione  con  esito  positivo avrebbe costituito causa ostativa
 alla definizione;
     che in applicazione di tale normativa l'ufficio I.V.A. notificava
 al ricorrente l'avviso di accertamento impugnato di cui il ricorrente
 medesimo   chiede   l'annullamento   per   incostituzionalita',   per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione;
     che  nel  caso  puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra
 cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli "verificati"
 in data successiva, senza una ragione logica;
     che il principio costituzionale di uguaglianza  tra  i  cittadini
 viene  violato con l'attribuzione all'amministrazione finanziaria del
 potere  di  discriminare  i  cittadini  che  versano  in   situazioni
 identiche;
     che la descritta ineguaglianza risulta priva di ragionevolezza;
     che con sentenza 7 luglio 1986, n. 175 la Corte costituzionale si
 e'  pronunciata  su analogo contesto, affermando il principio secondo
 cui non sono costituzionalmente legittimi accertamenti in rettifica o
 d'ufficio  limitati   sino   alla   data   di   presentazione   della
 dichiarazione  integrativa  e  non anche fino alla data di entrata in
 vigore della norma sostanziale;
     che l'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  proposta  del
 ricorrente non appare manifestamente  infondata;
     che   il   giudizio   non  puo'  essere  indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
     che si  assumono  viziate  da  illegittimita'  costituzionale  le
 seguenti norme: art. 1, comma 1, lett. b, del  d.-l. 9 agosto 1995 n.
 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995 n. 427;
     che   si  assume  violata  la  norma  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1 e
 ritenuta  la  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 costituzionalita'  sollevata  dal  ricorrente, sospende il giudizio e
 dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte   costituzionale,
 mandando alla segreteria di provvedere agli adempimenti di legge.
     Cagliari, addi' 28 aprile 1997
                           Il presidente: Lai
                                               Il relatore: Pellecchia
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