N. 844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1997
N. 844 Ordinanza emessa l'11 luglio 1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dalla Assolari Luigi C. S.p.a. contro il comune di Senago ed altra Appalto - Appalto per la costruzione di opere pubbliche - Esclusione delle offerte con percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse - Mancata previsione di una piu' ampia fascia di ribasso e della verifica dell'offerta anomala in contraddittorio con l'offerente anziche' dell'automatica esclusione - Irragionevolezza ed incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.50 del 10-12-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 863/1997 proposto dalla Assolari Luigi C. S.p.a. rappresentato e difeso dagli avv.ti O. Epicoco e D. Epicoco ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Brescia, Via Cavallotti n. 7 contro il comune di Senago costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti B. Baroni, F. Capretti, M. Capretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli ultimi due in Brescia, via IV Novembre n. 3 e nei confronti dell'Alesport S.a.s. non costituitasi in giudizio per l'annullamento del bando di gara 17 ottobre 1996, pubblicato nell'albo pretorio del comune di Senago dal 24 ottobre 1996 al 14 novembre 1996, sul B.U.R.L. n. 44 del 30 ottobre 1996 e sul quotidiano "La Prealpina" il giorno 30 ottobre 1996, per l'appalto di lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale di via Vittorio, primo lotto; del verbale di gara ad asta pubblica 15 novembre 1996, e del verbale di deliberazione della giunta comunale n. 660 del 3 dicembre 1996. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Senago; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 luglio 97 la relazione del primo referendario dott.ssa Alessandra Farina ed uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: Esposizione in fatto Con bando di gara 17 ottobre 1996 il comune di Senago ha indetto un'asta pubblica per l'appalto dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale di via Vittorio n. 10, primo lotto. Tale bando prevedeva l'esclusione automatica delle offerte laddove quelle ritenute valide risultassero di numero superiore a cinque, conformemente al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 21-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 cosi' come convertita con modifiche dalla legge n. 216/1995. In particolare veniva prescritto che la procedura di esclusione sarebbe stata effettuata operando la media aritmetica dei ribassi delle offerte pervenute considerate in termini assoluti e cioe' "con riferimento ai prezzi concreti offerti dalle singole imprese e non con riferimento alle percentuali di ribasso offerte dalle imprese ammesse". Ottenuta cosi' la media, avrebbe dovuto essere ribassata del 20% e l'importo cosi' ottenuto avrebbe costituito il limite per l'individuazione delle offerte c.d. "anomale". Svoltasi l'asta, presente un numero di offerte valide superiore a cinque, l'amministrazione procedeva nel senso sopra indicato: nella specie, nessuna offerta risultava oltre la soglia dell'anomalia cosi' come individuata dall'amministrazione, non determinandosi cosi' alcuna esclusione automatica. Aggiudicataria, in quanto offerente il maggior ribasso, risultava la ditta Alesport S.a.s., odierna controinteressata. Contro il bando di gara del 17 ottobre 1996, il verbale di gara ed il provvedimento di aggiudicazione della stessa a favore della Alesport S.a.s., l'odierna ricorrente formulava il ricorso indicato in epigrafe. Con unico motivo di censura viene lamentata la violazione della norma di cui all'art. 21-bis, primo comma citato, laddove l'amministrazione, prima in sede di bando e quindi durante la gara, ha ritenuto di calcolare la soglia dell'anomalia facendo riferimento alla media dei prezzi ribassati intesi in termini assoluti, decurtata del 20%, anziche' riferirsi, alla media delle percentuali di ribasso proposte aumentate di un quinto, cosi' come testualmente indicato dalla legge. Laddove si fosse seguita tale seconda procedura la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria, considerato che le offerte proponenti un maggior ribasso sarebbero risultate anomale e con cio' automaticamente escluse dalla gara. La difesa istante concludeva, pertanto, per l'annullamento degli atti impugnati con contestuale richiesta di sospensione cautelare degli stessi. Il comune di Senago, costituitosi in giudizio, concludeva per la reiezione del ricorso nel merito e dell'annessa istanza cautelare. Con ordinanza n. 740/1997 il tribunale respingeva la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati. All'udienza dell'11 luglio 1997 il ricorso veniva trattenuto in decisione. D i r i t t o In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di acquiescenza sollevata dalla difesa resistente con riferimento alle clausole del bando contenenti l'indicazione della procedura per l'individuazione dell'anomalia. In proposito si osserva, seppur brevemente, come l'acquiescenza consista in una volonta' chiara, inequivoca, libera e spontanea di accettazione di un atto attualmente e concretamente lesivo e, quindi nella rinuncia all'impugnativa, altrimenti possibile, dell'atto stesso. Nel caso di specie il fatto che l'odierna ricorrente abbia partecipato alla gara in questione senza alcuna preventiva rimostranza o riserva, non costituisce acquiescenza e non determina pertanto l'inammissibilita' del ricorso all'esame. Cio' in quanto al momento della presentazione dell'offerta mancava un atto lesivo (quindi impugnabile) che, al contrario, si e' rivelato tale per la ricorrente solo con l'esito negativo della gara. (cfr. t.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, ordinanza n. 3 del 7 novembre 1996 e t.a.r. Puglia, Bari, sez. II, n. 735 del 15 novembre 1996). Nel merito la questione sollevata con il ricorso in oggetto riguarda l'interpretazione dalla norma di cui al primo comma bis dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dal d.-l. 3 aprile 1995, n. 1010, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216). Conformemente alle previsioni del bando, in sede di gara l'amministrazione resistente, dopo aver ammesso le offerte valide, ha ritenuto di procedere all'individuazione di quelle da considerare anomale, ai fini della loro automatica esclusione, facendo ricorso alla media aritmetica operata con riguardo ai ribassi di tutte le offerte ammesse considerati in termini assoluti e cioe' tenendo conto dei prezzi concreti offerti dalle singole imprese e non con riferimento alle percentuali di ribasso offerte. La media, cosi' ottenuta, decurtata del 20%, avrebbe individuato il limite dell'anomalia, cui fare riferimento ai fini dell'esclusione automatica. Nel caso di specie, seguendo questa procedura, non e' stata individuata alcuna offerta anomala da escludere automaticamente: di conseguenza il confronto e' avvenuto fra tutte le offerte ammesse e la vincitrice e' stata quella proponente il maggior ribasso rispetto al prezzo base. La tesi della ditta ricorrente dissente radicalmente dell'interpretazione della norma seguita dall'amministrazione, aderendo al dato testuale che, al contrario, non farebbe alcun riferimento ai prezzi concretamente offerti dalle ditte, bensi soltanto ai ribassi percentuali. Pertanto, il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi della norma citata, con esclusivo riferimento alle "offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse". Seguendo tale impostazione l'esito della gara sarebbe stato diverso e favorevole alla ricorrente che, stante l'esclusione automatica di offerte contenenti un ribasso maggiore, in quanto ritenute anomale, sarebbe risultata la migliore offerente. La procedura seguita dall'amministrazione trova conforto in alcune decisioni cautelari adottate in argomento da questa sezione, fondate, al di la' del dato testuale, sull'esigenza di leggere la norma in modo da non estendere eccessivamente gli ambiti dell'anomalia. L'indubbio contrasto interpretativo, nonche' il dato letterale, induce, tuttavia, il collegio, chiamato a pronunciarsi sul merito della questione, a riconsiderare le conclusioni raggiunte in sede cautelare. Il comma 1-bis dell'art. 21 prevede, per i lavori aggiudicati con il prezzo piu' basso, particolare modalita' di determinazione dell'anomalia dell'offerta che, a regime, dovrebbe essere parametrata ad una percentuale annualmente fissata con decreto ministeriale; per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria all'anomalia dell'offerta si ricollega l'obbligo di verifica alla stessa, mentre in caso di appalti al di sotto della soglia predetta, l'anomalia comporta l'esclusione automatica. In via transitoria, fino al 1 gennaio 1997, e' stata prevista l'esclusione automatica (per tutti gli appalti di lavori pubblici, indipendentemente dall'importo) delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. La lettura della norma non risulta agevole, anche per i continui richiami ai concetti di offerte e ribasso, che possono indurre ad equivoci; peraltro il testo della disposizione transitoria, che e' quella che interessa e che va applicata, non sembra lasciare spazio a molteplici interpretazioni, se si focalizza l'attenzione sul parametro che e' stato individuato quale base di calcolo della soglia dell'anomalia, cioe' "la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse". In effetti il concetto di ribasso esprime la differenza (in termini assoluti e/o percentuali) tra due prezzi o valori (nella specie un importo base ed una offerta); altra cosa e' il prezzo ribassato, che si identifica con l'offerta, cioe' con l'importo base diminuito dello sconto proposto. La norma fa specifico e puntuale riferimento ai ribassi di tutte le offerte ovvero alla somma degli sconti offerti; se avesse inteso riferirsi ai prezzi ribassati sarebbe stato sufficiente richiamare "la media aritmetica di tutte le offerte" omettendo il termine "ribassi". Indubbiamente il dato testuale assume un rilievo decisivo a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente, contraria all'operato seguita dall'amministrazione. Gli effetti pratici che derivano dall'applicazione di un criterio interpretativo piuttosto che da un altro, ai fini della determinazione del sistema di calcolo dell'anomalia, inducono alle seguenti considerazioni. Seguendo il sistema applicato dall'amministrazione resistente, il margine dell'anomalia finisce per non assumere un vero ruolo discriminante col rischio di perdere la sua vera funzione; peraltro, aderendo alla tesi opposta fondata sul dato testuale, e' dato giungere ad opposti risultati, a loro volta non convincenti fino al limite della irragionevolezza. E' vero, infatti, che procedendo nel primo senso si abbassa la soglia dell'anomalia e cosi' non si rischia di finalizzare ingiustamente ed irrazionalmente offerte che, con tutta probabilita', non sono affatto anomale, ma e' altrettanto vero che, nella seconda ipotesi, le mutate basi di calcolo finiscono per fissare la soglia predetta a livelli spesso irrealistici. Ecco, allora, come assuma particolare rilevanza la scelta fra i due metodi: se per quello auspicato dalla ricorrente e' da dubitare in termini di ragionevolezza, e' altrettanto da dubitare della validita' di quello proposto in alternativa dall'amministrazione, che puo' condurre a risultati che di fatto vanificano la funzione stessa della norma. Le considerazioni sin qui svolte e le indubbie incertezze interpretative evidenziate, inducono il collegio a sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma transitoria contenuta nell'ultima parte del citato art. 21, comma 1-bis per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, cioe' con il principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa. Detta questione e' sicuramente rilevante ai fini della decisione della causa, posto che l'eventuale fondatezza dell'impostazione interpretativa offerta dalla ricorrente comporterebbe l'illegittimita' della procedura fissata a seguito dell'amministrazione, con conseguente accoglimento del ricorso. Concordando con il diverso operato del comune, il collegio ritiene che l'interpretazione della norma cosi' come prospettata in ricorso sia in conflitto con il richiamato principio ex art. 97 della Costituzione, in quanto la sua applicazione, in concreto, amplia in modo palesemente eccessivo e del tutto irragionevole l'area dell'anomalia delle offerte, a cui si ricollega l'effetto automatico dell'esclusione, restringendo la fascia di ribasso ammissibile entro limiti cosi' ridotti da contrastare nettamente con l'interesse della pubblica amministrazione a scegliere il contraente privato, negli appalti dei lavori pubblici, sulla base di procedure concorsuali caratterizzate dalla piu' ampia partecipazione e dal piu' ampio confronto fra piu' offerte attendibili, cosi' da consentire alla stazione appaltante di ottenere il risultato economicamente piu' vantaggioso. La scelta, prospettata in ricorso, di un parametro per determinare la soglia dell'anomalia che si riconduca alla media aritmetica dei ribassi aumentata di un quinto non puo' non indurre a ritenere che il limite di scostamento (in piu') pari al solo 20% rispetto alla media dei ribassi, possa rivelarsi irrisorio, solo a verificarlo concreto. Per esempio, a fronte di una media dei ribassi ottenuta pari al 10%, la soglia dell'anomalia risulterebbe fissata al 12%; con una media del 20% o del 30%, la soglia sarebbe rispettivamente del 24% e del 36%. Gli esempi cosi' proposti consentono di riscontrare agevolmente come dall'applicazione del criterio a cui fa riferimento la norma transitoria di cui all'ultima parte dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, discendano effetti fortemente distorti. Al criterio del prezzo piu' basso, che dovrebbe essere l'unico utilizzabile per l'aggiudicazione della gara a cui si applica il citato comma 1-bis, viene di fatto sostituito un criterio diverso, affine a quello della media corretta. Ne consegue che i concorrenti, per avere possibilita' concrete di aggiudicazione, sono indotti a preoccuparsi di formulare non l'offerta migliore, ma un'offerta vicina alla presumibile media. Per altro verso e' ragionevole pensare che una cosi' ridotta banda di oscillazione rispetto alla media dei ribassi possa spesso comportare automatica esclusione non solo delle offerte effettivamente anomale, ma anche di quelle che, oltre a non presentare particolari elementi di anomalia risulterebbero anzi ben piu' convenienti per l'amministrazione. Non va, infine, trascurato che tanto e' piu' limitata la fascia di scostamento consentito rispetto alla media, tanto piu' e' possibile per gruppi di imprese condizionare lo svolgimento e l'esito delle gare, formulando offerte prevalentemente concordate, allo scopo di mettere fuori gioco gli altri concorrenti. Le distorsioni derivanti dall'applicazione della disposizione transitoria cui si discute potrebbero essere superate se il legislatore avesse correlato al carattere anomalo dell'offerta la conseguenza dell'obbligatoria verifica della stessa e non la sua automatica esclusione: ma cosi' non e' stato, ne', vertendosi in tema di appalti al di sotto della soglia comunitaria, risulta possibile disapplicare la disposizione, nella parte relativa all'automaticita' dell'esclusione, per contrasto con le previsioni comunitarie e, in particolare, con il disposto di cui all'art. 30, comma 4, della direttiva CEE n. 93/37 del 14 giugno 1993. In tale quadro non pare manifestamente infondata e, va quindi sottoposta al giudice delle leggi, la questione di legittimita' costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, in relazione all'art. 97 della Costituzione, sotto due alternativi profili: il primo, relativo al metodo di calcolo della soglia dell'anomalia in se' considerato, illegittimita' del quale, ove riconosciuta, si rifletterebbe sulla disposizione transitoria nel suo complesso; il secondo, limitato alla prevista automaticita' dell'esclusione delle offerte anomale (per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria).
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultima parte della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in relazione agli artt. 97 e 3 della Costituzione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina l'immediata sospensione del processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sull'incidente di costituzionalita' come sopra sollevato; Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, l'11 luglio 1997. Il presidente: Mariuzzo Il ref. est.: Farina 97C1369