N. 855 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 1997

                                N. 855
  Ordinanza  emessa  il 19 giugno 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 nei procedimenti civili riuniti vertenti  tra  Ferraioli  Carmela  ed
 altri e l'INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  Estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della normativa impugnata - Esclusione  degli  interessi  e
    della   rivalutazione   monetaria  -  Incidenza  sui  principi  di
    uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e
    sul principio del  giudice  naturale  -  Compressione  del  potere
    giurisdizionale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).
(GU n.50 del 10-12-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunziato  in data 19 giugno 1997 la seguente ordinanza nella
 causa civile iscritta al  n.  7004/94  del  r.g.  proc.  riuniti  tra
 Ferraioli  Carmela,  Robustelli  Lucia, Genova Emilia, Senatore Emma,
 Orlando  Regina,  Annunziata  Nicola,  Calvanese  Raffaella,  Perrino
 Angela,  rappresentate  e  difese dall'avv. V. Barbato, ricorrente, e
 l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, resistente.
                            Fatto e diritto
   Con vari  ricorsi  gli  attori,  premesso  di  essere  titolari  di
 pensione  diretta  e  di  pensione  di  reversibilita', chiedevano al
 pretore adito  di  dichiarare  il  proprio  diritto  ad  ottenere  la
 pensione  di reversibilita' in misura pari al 60% di quella spettante
 al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come
 statuito dalla sentenza n. 495/1993 del  29-31  dicembre  1993  della
 Corte  costituzionale;  chiedevano  di condannare l'INPS al pagamento
 della differenza tra l'importo gia' liquidato e quello  spettante  in
 base  ad  una  corretta  applicazione  della legge n. 903/1965, oltre
 rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno  della  maturazione
 del  diritto  da  calcolarsi  in  conformita' dall'art. 150 dis. att.
 c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtu' della
 sentenza della  Corte  costituzionale  n.    156/1991,  ed  interessi
 anatocistici  ex  art.  1283  c.c.;  il  tutto con vittoria di spese,
 diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
   Con memoria depositata in data 18 febbraio 1997  si  costituiva  in
 giudizio  l'INPS,  in  persona del legale rappresentante pro-tempore,
 eccependo l'inammissibilita' ed improcedibilita' della  domanda,  per
 il   mancato   esperimento   della  fase  amministrativa;  l'avvenuta
 decadenza  dal  potere  della   ricorrente   di   proporre   l'azione
 giudiziaria  ex  art.    4  del  d.-l.  19  settembre  1992,  n. 384,
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438,  e  l'avvenuto  decorso
 del  termine  prescrizionale  ex  art.  2948 c.c. Nel merito rilevava
 l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e  carenza
 di  prova  in  ordine  alla  circostanza che al coniuge defunto fosse
 stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.
   Concludeva chiedendo al pretore di:  dichiarare  l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta  prescrizione  del  diritto;  nel  merito   rigettarla,
 perche'  infondata  e  non provata; compensare integralmente le spese
 del giudizio.
   Nelle  more  del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996,
 n. 662, che all'art. 1,  commi  181,  182  e  183  introduceva  nuove
 regole,  applicabili  anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore
 della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate  fino  al
 31  dicembre  1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'odierna  udienza  il  pretore  provvedeva  a  riunire  i   vari
 procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.
   All'udienza  del  28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  in  riferimento
 agli  artt.  3,  24,  25,  101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei
 termini che si riportano:
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 854/1997).
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