N. 374 SENTENZA 26 novembre - 5 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Previdenza e assistenza - Associazione italiana  assistenza
 spastici  (AIAS)  ente  morale soppresso - Contributi previdenziali e
 ricongiunzione di periodi  assicurativi  -  Non  consentito  all'INPS
 trasferire  anche  contributi  non versati ma dovuti nei limiti della
 prescrizione decennale  - Erroneita' nell'interpretazione della norma
 oggetto di censura - Non spettanza alla Corte  risolvere  il  quesito
 posto dal giudice rimettente relativo al rapporto patrimoniale tra le
 due gestioni - Non fondatezza.
 
 (Legge 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 2, secondo comma, e 6).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.50 del 10-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,    prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  2,  secondo
 comma,  e  6,  secondo  comma,  della  legge  7  febbraio 1979, n. 29
 (Ricongiunzione dei  periodi  assicurativi  dei  lavoratori  ai  fini
 previdenziali),  promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1996, dal
 pretore di La Spezia, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1996,
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  29,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto   l'atto   di   costituzione  dell'INPS,  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza  pubblica  del  30  settembre  1997  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo, per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Una  lavoratrice,  gia' dipendente dell'AIAS (Associazione
 italiana assistenza  spastici),  ente  morale  privato  disciolto,  e
 passata  alle  dipendenze  di  una Unita' Sanitaria Locale, agisce in
 giudizio davanti al pretore del lavoro di La Spezia per ottenere  che
 l'INPS - la cui gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per
 l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti
 era competente in relazione al  rapporto  di  lavoro  intercorso  con
 l'AIAS  -  sia  condannato  a  versare  l'ammontare dei contributi di
 propria pertinenza  all'INPDAP,  alla  cui  gestione  e'  attualmente
 iscritta,  per  realizzare la ricongiunzione dei periodi assicurativi
 ai fini previdenziali, ai sensi dell'art.  2 della legge  7  febbraio
 1979,  n.  29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
 ai fini previdenziali).
   L'INPS resiste alla domanda, eccependo che l'AIAS non aveva versato
 i contributi previdenziali dovuti  per  i  propri  dipendenti  dal  1
 gennaio  1973  fino  alla  data di scioglimento, e che vano era stato
 ogni tentativo di recupero degli stessi. Pertanto, secondo l'Istituto
 convenuto, non puo' farsi  luogo  all'accreditamento  al  nuovo  ente
 previdenziale  dei  contributi non versati, in quanto il principio di
 automatismo delle prestazioni previdenziali (previsto  dall'art.  27,
 secondo  comma,  del  r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato
 dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e  dall'art.  23-ter
 del d.-l.  30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
 legge   11  agosto  1972,  n.  485),  secondo  cui  il  requisito  di
 contribuzione stabilito per il diritto alle  prestazioni  si  intende
 verificato   anche  quando  i  contributi  non  siano  effettivamente
 versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale,
 non  troverebbe  applicazione  in  generale,  ma   solo   quando   la
 legislazione  speciale vi si adegui, mentre - salvo espresso disposto
 contrario  -  presupposto  indefettibile  per  la  valutazione  della
 contribuzione  previdenziale  sarebbe  l'effettivo  versamento  della
 stessa.
   A sua volta l'INPDAP, cui il contraddittorio e' stato esteso  jussu
 judicis  sostiene  fra  l'altro che la normativa sulle prestazioni da
 esso  rese,  che  dovrebbe  trovare  applicazione  a  seguito   della
 ricongiunzione,  non  prevede  il  principio dell'automatismo, onde i
 contributi non versati all'INPS non potrebbero aver rilievo  in  sede
 di   liquidazione  della  pensione;  e  che  comunque  l'onere  della
 copertura  contributiva  per  il  periodo  in  questione   graverebbe
 sull'INPS, come ente titolare, all'epoca, del rapporto contributivo.
   Il  pretore  adito  aderisce  alla  tesi interpretativa prospettata
 dall'INPS, e su  questa  base,  che  ritiene  atta  ad  integrare  il
 requisito   della   rilevanza,   solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
 2, secondo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della citata legge n.
 29 del 1979 - che prevedono l'obbligo per la gestione di  provenienza
 di   versare  a  quella  di  destinazione  i  contributi  di  propria
 pertinenza, rispettivamente nel  caso  di  ricongiunzione  a  domanda
 presso  una  gestione diversa dall'INPS, e nel caso di ricongiunzione
 d'ufficio di periodi assicurativi connessi a servizi prestati  presso
 enti pubblici soppressi con trasferimento del personale ad altri enti
 pubblici  - "nella parte in cui non consentono che l'INPS trasferisca
 anche  i  contributi  non  versati,  ma  dovuti  nei   limiti   della
 prescrizione decennale".
   Secondo   il   remittente,   infatti,   pur   differenziandosi   il
 trasferimento da una gestione all'altra dei  contributi  non  versati
 dalla  valutazione  "fittizia"  dei contributi medesimi ai fini della
 prestazione pensionistica, alle due fattispecie sarebbero sottesi gli
 stessi elementi costitutivi, vale a dire l'esistenza di  un  rapporto
 assicurativo  con  l'INPS  e  il  diritto di tale ente a riscuotere i
 contributi dovuti  e  non  prescritti.    Se,  in  presenza  di  tali
 presupposti,  il  legislatore  ha  consentito  la  valutazione  della
 contribuzione  ai   fini   delle   prestazioni,   non   si   potrebbe
 ragionevolmente  giustificare l'esclusione dell'obbligo per l'INPS di
 accreditare al nuovo ente detta contribuzione non  versata,  ai  fini
 della  ricongiunzione dei periodi assicurativi, poiche' altrimenti si
 addosserebbe al  lavoratore  assicurato,  per  il  solo  fatto  della
 ricongiunzione, il rischio della mancata copertura assicurativa.
   2.  -  Si e' costituito nel giudizio davanti a questa Corte l'INPS,
 parte nel processo a quo chiedendo che la  questione  sia  dichiarata
 infondata.  L'istituto  rileva  in  primo  luogo  che l'eccezione non
 sarebbe logicamente coerente  con  le  stesse  premesse  accolte  dal
 giudice a quo nell'ordinanza: infatti, se si ritiene che il principio
 di automatismo delle prestazioni previdenziali trovi applicazione non
 in via generale, ma solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi
 si  adegui, proprio l'accettazione di questa impostazione condurrebbe
 ad escludere l'esistenza di una questione di costituzionalita' per il
 fatto   che   la  legge  sulla  ricongiunzione  non  contempli  detto
 automatismo delle prestazioni.
   In secondo luogo, ad avviso dell'INPS, la legge che  disciplina  le
 modalita'  della  ricongiunzione  delle  posizioni  assicurative  non
 sarebbe il luogo deputato a prevedere il computo della  contribuzione
 dovuta   e  non  versata,  mentre  l'esistenza  di  un  principio  di
 automatismo delle prestazioni potrebbe divenire  rilevante  solo  nel
 momento  in  cui  le  prestazioni  vengano richieste, e non quando si
 tratti soltanto di unificare le posizioni assicurative esistenti.
   3. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile
 ovvero   infondata.   Nella   memoria   depositata   in   prossimita'
 dell'udienza,  l'Avvocatura  erariale  sostiene in primo luogo che la
 questione    sarebbe     inammissibile     per     contraddittorieta'
 nell'individuazione  delle  norme  oggetto, giacche' investirebbe due
 disposizioni di legge - l'art.  2 e l'art. 6 della legge  n.  29  del
 1979  -  in  rapporto di alternativita' fra di loro. L'art. 2 infatti
 configura  la  ricongiunzione  come  una  facolta'  o  un  onere  del
 lavoratore,   liberamente   rinunciabile   e   talvolta  condizionato
 all'adempimento  di  oneri  finanziari  a   carico   dell'interessato
 richiedente;  l'art.  6  invece,  in  deroga  a quanto previsto dagli
 articoli precedenti, configura  la  ricongiunzione  come  effetto  da
 realizzare   d'ufficio   e   senza  oneri  a  carico  dei  lavoratori
 interessati.  Il  giudice  a  quo  erroneamente  assimilando  le  due
 discipline,  non  indicherebbe  quale  sia  da applicare al caso, pur
 potendo derivare dalle due diverse discipline  diverse  ricostruzioni
 del problema di costituzionalita' sollevato, che sarebbe pertanto del
 tutto astratto.
   Nel  merito,  l'Avvocatura  osserva  che le norme denunciate non si
 occupano del problema di come debba essere applicato il principio  di
 automaticita'    delle   prestazioni   assicurative   nel   caso   di
 ricongiunzione di periodi assicurativi, sicche' varrebbe al  riguardo
 la  regola  generale  fissata  dall'art. 2116 cod. civ., in base alla
 quale  tale  principio  di  automaticita'  e'  derogabile  da   leggi
 speciali;  e  tale  deroga  non  potrebbe  essere  valutata se non in
 relazione alla  complessa  disciplina  ad  essa  sottesa.  Sul  piano
 generale,   secondo   l'Avvocatura,  la  ricongiunzione  dei  periodi
 assicurativi costituirebbe  o  potrebbe  costituire  un  beneficio  a
 favore  del lavoratore, che spesso non troverebbe integrale copertura
 nei trasferimenti di somme a favore della gestione di destinazione.
                         Considerato in diritto
    1. - La questione sollevata ha ad oggetto l'art. 2, secondo comma,
 e l'art. 6, secondo  comma,  della  legge  7  febbraio  1979,  n.  29
 (Ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  dei  lavoratori  ai fini
 previdenziali), che disciplinano - rispettivamente in due fattispecie
 diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi - il versamento  da
 parte  della  gestione  di provenienza, a quella di destinazione, dei
 contributi di propria pertinenza. Le due disposizioni sono  impugnate
 "nella  parte  in  cui  non consentono che l'INPS trasferisca anche i
 contributi non versati,  ma  dovuti  nei  limiti  della  prescrizione
 decennale":  tale  sistema  sarebbe,  ad  avviso  del  remittente, in
 contrasto   con   l'art.   3   della    Costituzione,    in    quanto
 ingiustificatamente  escluderebbe l'obbligo dell'INPS di trasferire i
 contributi  in una situazione nella quale invece la legge prevede che
 il relativo  periodo  contributivo,  pur  in  assenza  dell'effettivo
 versamento  dei  contributi,  sia  valutato  dall'INPS  ai fini delle
 prestazioni previdenziali, in questo modo addossando  all'assicurato,
 per  il  solo  fatto  della  ricongiunzione, il rischio della mancata
 copertura assicurativa.
   2.  -  L'eccezione  di  inammissibilita'   svolta   dall'Avvocatura
 erariale  - secondo cui non sarebbe univocamente individuato il thema
 decidendum  in  quanto  sono  state  impugnate  due  disposizioni  in
 rapporto   di  alternativita'  fra  di  loro,  attenendo  l'una  alla
 ricongiunzione  a   domanda,   con   determinati   oneri   a   carico
 dell'assicurato, l'altra alla ricongiunzione d'ufficio, senza oneri -
 non e' fondata.
   E'  ben  vero  che  la  ricongiunzione a domanda e quella d'ufficio
 costituiscono due ipotesi distinte, disciplinate in modo parzialmente
 diverso, rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 6 della legge n.  29
 del 1979; e  che  nella  specie,  trattandosi  di  una  richiesta  di
 ricongiunzione a domanda dell'interessata, e non di ricongiunzione di
 periodi relativi a servizi prestati presso un ente pubblico soppresso
 con  trasferimento ex lege del personale ad altri enti pubblici, solo
 la prima delle due  disposizioni  in  questione  appare  destinata  a
 trovare  applicazione:  onde il richiamo dell'ordinanza di rimessione
 all'art.  6 puo' apparire ultroneo. Ma la specifica disciplina che e'
 investita  dalla  questione  di  costituzionalita',  e  che  riguarda
 l'obbligo  per la gestione di provenienza di versare alla gestione di
 destinazione i contributi di propria pertinenza, relativi al  periodo
 di  lavoro  di cui si debba attuare la ricongiunzione, e' comune alle
 due ipotesi ed e'  identicamente  formulata.  Non  sussiste  pertanto
 sostanziale incertezza sull'oggetto della censura.
   3.  -  La  questione,  cosi'  come  proposta dal remittente, non e'
 fondata.
   Il giudice a quo muove da una interpretazione del sistema normativo
 secondo cui il versamento da parte dell'INPS dei contributi dovuti ma
 non pagati dal datore di lavoro condizionerebbe la ricongiunzione del
 relativo periodo assicurativo con quello di pertinenza della gestione
 previdenziale di destinazione, e quindi la  possibilita'  futura  del
 dipendente    di    usufruire    delle    prestazioni   previdenziali
 corrispondenti.
   Infatti la ricorrente ha agito in  giudizio,  originariamente,  nei
 confronti  del  solo  INPS,  chiedendone  la condanna al versamento a
 favore dell'INPDAP dei contributi in questione, al fine  di  ottenere
 la  ricongiunzione  del  periodo  assicurativo interessato; l'INPS ha
 eccepito che la legge non prevederebbe tale  obbligo  di  versamento;
 l'INPDAP  a  sua volta ha sostenuto che in assenza di tale versamento
 esso non potrebbe riconoscere il  relativo  periodo  assicurativo:  e
 infine il giudice a quo persuaso della tesi interpretativa dell'INPS,
 ha  impugnato  le  norme  sul trasferimento dei contributi in caso di
 ricongiunzione, sostenendo che  da  esse  deriverebbe  l'addossamento
 all'assicurato   del   rischio   derivante  dalla  mancata  copertura
 assicurativa, poiche' non troverebbe  applicazione  il  principio  di
 automaticita',  secondo cui la prestazione previdenziale spetta anche
 in relazione ai periodi per i quali i contributi dovuti,  nei  limiti
 della prescrizione decennale, non sono stati effettivamente versati.
   Ma tale premessa interpretativa non e' esatta.
   Occorre      infatti      tenere      distinto      il     rapporto
 previdenziale-assicurativo, che riguarda da un lato il lavoratore  (e
 il  datore  di  lavoro),  dall'altro  l'ente  previdenziale  alla cui
 gestione  quegli  e'  iscritto,  dal  rapporto   fra   i   due   enti
 previdenziali,  che  si  instaura  nel  caso  in cui si provveda alla
 ricongiunzione dei periodi assicurativi.
   Nell'ambito del primo rapporto, il principio  generale  -  espresso
 dall'art.  2116  del  codice  civile  (non  a  caso  inserito  fra le
 pochissime disposizioni  codicistiche  in  materia  di  previdenza  e
 assistenza  obbligatorie),  ed  espressamente  ribadito, con riguardo
 alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia
 e superstiti, dall'art.   27, secondo comma, del  r.d.-l.  14  aprile
 1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall'art. 23-ter del d.-l. 30
 giugno  1972,  n.  267, convertito in legge, con modificazioni, dalla
 legge 11 agosto 1972, n. 485 e' quello  secondo  cui  le  prestazioni
 spettano  al  lavoratore  anche  quando i contributi dovuti non siano
 stati effettivamente versati. Tale principio di "automaticita'  delle
 prestazioni",  con  riguardo  ai  sistemi  di previdenza e assistenza
 obbligatorie,  trova  applicazione  non   gia',   come   afferma   il
 remittente,  "solo  in  quanto  il sistema delle leggi speciali vi si
 adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ.  - "salvo diverse
 disposizioni delle leggi speciali": il  che  significa  che  potrebbe
 ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di
 una esplicita disposizione in tal senso.
   Detto  principio  costituisce  una  fondamentale  garanzia  per  il
 lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio
 di eventuali inadempimenti  del  datore  di  lavoro  in  ordine  agli
 obblighi  contributivi,  e  rappresenta  percio' un logico corollario
 della  finalita'  di  protezione  sociale  inerente  ai  sistemi   di
 assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
 superstiti.   Garanzia,   questa,   ulteriormente   rafforzata    dal
 legislatore,  in  attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso
 la sua estensione al caso di obblighi contributivi  non  adempiuti  e
 prescritti,  gravanti  su  un datore di lavoro sottoposto a procedure
 fallimentari o di amministrazione straordinaria (art.  3  del  d.lgs.
 27   gennaio   1992,  n.  80,  recante  "Attuazione  della  direttiva
 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di
 insolvenza del datore di lavoro").
   4. - Il rapporto fra i diversi enti previdenziali, che si  instaura
 nel  caso  di  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi,  ha invece
 tutt'altri oggetto e portata. La  relativa  disciplina,  dettata  dal
 legislatore,  e'  volta  a  realizzare  un  equilibrio  di situazioni
 patrimoniali fra le diverse  gestioni,  allorquando  in  forza  della
 ricongiunzione si venga a costituire presso una di esse una posizione
 assicurativa,  a  favore  del  lavoratore, che sostituisce ed assorbe
 quella gia' esistente presso l'altra. A tal fine la legge prevede sia
 il trasferimento alla gestione di  destinazione  dei  contributi  "di
 pertinenza"  della  gestione  di  provenienza;  sia,  in  certi casi,
 l'accollo all'assicurato di un onere finanziario,  inteso  a  coprire
 parzialmente il costo che ha per la gestione di destinazione, che sia
 caratterizzata   da   prestazioni   piu'  favorevoli  e  da  obblighi
 contributivi superiori, il riconoscimento  a  favore  dell'assicurato
 medesimo  di  un  periodo  contributivo  maturato  nell'ambito  della
 gestione di  provenienza,  caratterizzata  da  minori  prestazioni  e
 minori  contributi  (cfr.  art. 2, terzo comma, della legge n. 29 del
 1979);  sia,  infine,  il  principio  per  cui  gli   oneri   residui
 eventualmente   derivanti   dall'applicazione   delle   norme   sulla
 ricongiunzione,  determinandosi  il  diritto  e   la   misura   delle
 prestazioni   in   base  alle  norme  in  vigore  nella  gestione  di
 destinazione (art.  7, primo comma), restano a carico di quest'ultima
 (art. 3 della stessa legge).
   Tale regolamento dei rapporti patrimoniali fra le diverse  gestioni
 e'  indipendente  dalla garanzia per l'assicurato delle prestazioni a
 lui spettanti. Con la ricongiunzione - alle condizioni, ivi  comprese
 quelle   relative  all'eventuale  onere  a  carico  dell'interessato,
 stabilite dalla legge - l'assicurato consegue il trasferimento presso
 la gestione di destinazione della medesima posizione assicurativa che
 gia' gli spettava presso la gestione di provenienza. Ora,  se  questa
 posizione comprendeva anche il riconoscimento di periodi contributivi
 in ordine ai quali i contributi dovuti non siano stati effettivamente
 versati  - secondo il principio di automaticita' di cui si e' detto -
 tale  riconoscimento  non  puo'  non   trasferirsi   alla   posizione
 assicurativa  che  si  costituisce,  con la ricongiunzione, presso la
 nuova gestione:  poiche' la ricongiunzione ha proprio la finalita'  e
 l'effetto  di  trasferire  presso  la  nuova  gestione  la  posizione
 assicurativa gia' posseduta dal  lavoratore  presso  la  gestione  di
 provenienza,  nella sua integrale consistenza. Cio' indipendentemente
 dalla  applicabilita'  o  meno,  su  cui  il  remittente  non  prende
 posizione,  del  principio  di  automaticita'  alle prestazioni rese,
 secondo la disciplina ad esse propria, dalla gestione di destinazione
 in relazione  ai  periodi  contributivi  maturati  sotto  la  propria
 competenza: cio' che conta infatti nella specie - ed e' pacifico - e'
 che  la posizione assicurativa da trasferire con la ricongiunzione e'
 caratterizzata dalla applicabilita' di quel principio.
   5. - Il problema ulteriore, se  in  tale  ipotesi  la  gestione  di
 provenienza debba anche versare a quella di destinazione i contributi
 dovuti e non riscossi, sopportando cosi' in definitiva l'onere che ad
 essa  avrebbe  comunque  fatto  carico  nel caso in cui avesse dovuto
 erogare le relative prestazioni previdenziali, ovvero se  tale  onere
 debba  far  carico piuttosto alla gestione di destinazione, in quanto
 onere "residuo" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 29 del  1979,  va
 risolto  dal giudice sul piano interpretativo, sulla base delle norme
 e dei principi da esse ricavabili: fermo restando che detto onere non
 potrebbe  essere  addossato  all'interessato  nemmeno  computando   i
 contributi  non  versati  nella  differenza fra la riserva matematica
 necessaria per la  copertura  assicurativa,  presso  la  gestione  di
 destinazione,  relativa  al  periodo  utile  considerato,  e le somme
 versate dalla gestione di provenienza, ai sensi  dell'art.  2,  terzo
 comma,  della  legge,  poiche' altrimenti si verrebbe per altra via a
 far   gravare   sul   lavoratore   il   rischio    dell'inadempimento
 contributivo,   in   contrasto  col  principio  che  caratterizza  la
 posizione  assicurativa  gia'  spettantegli,  e  trasferita  con   la
 ricongiunzione.
   Non spetta dunque a questa Corte risolvere il quesito, posto invece
 erroneamente  in  primo  piano  dal  giudice  remittente, relativo al
 rapporto patrimoniale fra  le  due  gestioni:  esso  non  e'  infatti
 condizionato da problemi di legittimita' costituzionale, o almeno dai
 profili  di  costituzionalita'  sollevati  dal  giudice  a quo che si
 fondano,  come  si  e'  detto,  sull'esigenza  di  non  addossare  al
 lavoratore il rischio dell'inadempimento contributivo.
   6. - Cosi' ricostruito il sistema, la  questione  proposta  non  ha
 evidentemente   ragion   d'essere,   non   sussistendo  la  lamentata
 discriminazione in danno del lavoratore che chieda la  ricongiunzione
 dei periodi assicurativi.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli articoli 2, secondo comma, e 6, secondo comma,  della  legge  7
 febbraio  1979,  n.  29  (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
 lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento all'art.
 3 della Costituzione,  dal  pretore  di  La  Spezia  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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