N. 381 SENTENZA 27 novembre - 11 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Arbitrato  -  Controversie  tra esercenti dei magazzini generali e i
 depositanti in ordine all'applicazione delle tariffe - previsione  di
 una  forma  di  arbitrato obbligatorio che non consente alle parti di
 optare per la risoluzione in via  giudiziaria  delle  controversie  -
 Riferimento  alle sentenze della corte n. 127/1977, 488/1991, 49, 206
 e 232 del 1994, 54 e 152 del 1996 - Violazione  del  principio  della
 difesa in giudizio - Illegittimita' costituzionale.
 
 (R.D.-L.  1  luglio  1926,  n.  2290, convertito nella legge 9 giugno
 1927, n. 1158).
 
(GU n.51 del 17-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del r.d.-l.
 1  luglio  1926,  n.  2290  (Ordinamento  dei  magazzini   generali),
 convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, promosso con ordinanza
 emessa  il  12  giugno  1996  dalla  Corte  d'appello  di  Milano nel
 procedimento civile vertente tra il fallimento della  s.r.l.  Michele
 Tavella  e  la s.p.a. Magazzini Fiduciari Cariplo iscritta al n. 1183
 del registro ordinanze 1996 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  costituzione del fallimento della s.r.l. Michele
 Tavella;
   Udito nella camera di consiglio del  15  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un giudizio civile instaurato dal fallimento
 della s.r.l. Michele Tavella nei  confronti  della  s.p.a.  Magazzini
 Fiduciari Cariplo la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 24 e 102
 della Costituzione, dell'art. 18 del r.d.-l. 1 luglio 1926,  n.  2290
 (Ordinamento dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giugno
 1927, n. 1158.
   Il  giudice  a  quo  ha  premesso  che  il tribunale di Milano, nel
 decidere in primo  grado  la  causa  tra  le  medesime  parti,  aveva
 dichiarato  l'improponibilita'  di  una serie di domande risarcitorie
 avanzate dalla societa' Tavella, successivamente dichiarata  fallita,
 trattandosi  di  domande  per  le  quali  doveva  ritenersi per legge
 devoluta la decisione ad un collegio arbitrale, ai sensi della  norma
 impugnata.
   Tanto  premesso  la  Corte  rimettente ha osservato che l'arbitrato
 delineato dall'art. 18 in  oggetto  e'  effettivamente  un  arbitrato
 obbligatorio,   gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  da
 numerose sentenze di questa Corte, fra  le  quali  il  rimettente  ha
 richiamato la n. 127 del 1977.
   2.  -  Nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte si e' costituito il
 fallimento della societa' Tavella, con  apposita  memoria,  chiedendo
 l'accoglimento della prospettata questione.
   La  parte  privata,  dopo  aver  brevemente ripercorso l'iter della
 causa di merito, si e'  associata  alle  considerazioni  fatte  dalla
 Corte d'appello di Milano, richiamando le numerose sentenze di questa
 Corte   che  hanno  in  piu'  occasioni  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'istituto dell'arbitrato obbligatorio.
                         Considerato in diritto
   1. - La Corte d'appello di Milano dubita che l'art. 18 del  r.d.-l.
 1  luglio  1926, n. 2290, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158,
 nella parte in cui stabilisce che le controversie tra gli esercenti i
 magazzini generali e i depositanti in ordine  all'applicazione  delle
 tariffe   "saranno   risolte  dal  competente  consiglio  provinciale
 dell'economia" (ora Camera di commercio), sia in  contrasto  con  gli
 artt.  24  e  102  della Costituzione, in quanto prevede una forma di
 arbitrato obbligatorio che non consente alle parti di optare  per  la
 risoluzione in via giudiziaria delle controversie medesime.
   2. - La questione e' fondata.
   La norma impugnata stabilisce che le "controversie" insorte tra gli
 esercenti   i   magazzini   generali   ed  i  depositanti  in  ordine
 all'applicazione delle  tariffe  "saranno  risolte"  dall'organo  ivi
 indicato,  e non prevede alcuna diversa opzione degli interessati. La
 Corte remittente (come  gia'  ritenuto  dal  Tribunale)  ravvisa  nel
 tenore di tale norma una forma di arbitrato obbligatorio, dal momento
 che  le parti devono devolvere la risoluzione delle controversie alla
 Camera di commercio, la decisione sul successivo ricorso al  Ministro
 e'  "inappellabile"  e  la legge stabilisce a priori anche gli organi
 giudicanti in primo  grado  ed  in  sede  di  impugnazione.  Siffatta
 disposizione  e'  stata  sostanzialmente  recepita  nell'art.  90 del
 regolamento dei Magazzini generali di Cremona, approvato con  decreto
 ministeriale  del  30 maggio 1959, secondo cui la giunta della Camera
 di commercio "decide quale arbitro amichevole compositore".
   Tale  arbitrato,  in  quanto  obbligatorio,  e'  costituzionalmente
 illegittimo  per contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione,
 secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra  le  altre,
 le  sentenze  nn.  127  del  1977, 488 del 1991, 49 del 1994, 206 del
 1994, 232 del 1994, 54 del 1996 e 152 del 1996).
   Ne consegue che nell'odierna sede valgono le  stesse  ragioni  piu'
 volte  indicate  da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate; per
 cui si impone la declaratoria di illegittimita' costituzionale  della
 norma impugnata.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 18 del r.d.-l.
 1  luglio  1926,  n.  2290  (Ordinamento  dei  magazzini   generali),
 convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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