N. 387 SENTENZA 27 novembre - 11 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Agricoltura - Regione Basilicata - Credito agrario - Associazione di
 produttori agricoli "a  valenza  interregionale"  -  Possibilita'  di
 fruizione  del  concorso  regionale  nel pagamento degli interessi di
 prestiti  di  esercizio  -  Requisiti  -  Disponibilita'  di   idonee
 strutture   nel   territorio   -   Insussistenza,   nella  disciplina
 denunciata, di alcuna contraddizione interna o incongruita'  rispetto
 al fine di agevolare i produttori agricoli - Non fondatezza.
 
 (L. reg. Basilicata 7 settembre 1992, n. 16, art. 1, terzo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.51 del 17-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
  Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,    avv.
 Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio ONIDA,   prof. Carlo  MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
 della  legge  regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme
 per la determinazione  del  concorso  regionale  sugli  interessi  da
 praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), promosso
 con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal Tribunale amministrativo
 regionale per la Basilicata, iscritta al n. 34 del registro ordinanze
 1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio del 12  novembre  1997  il  giudice
 relatore Valerio Onida.
                           Ritenuto in fatto
   Una  associazione  interregionale  di produttori agricoli, con sede
 nella regione Puglia, che aveva richiesto per due volte alla  regione
 Basilicata  di  usufruire  di  prestiti  a  tasso  agevolato  per  la
 corresponsione di anticipazioni  ai  soci  produttori,  si  e'  vista
 respingere  le  richieste  dalla  giunta  di quest'ultima regione, in
 applicazione dell'art. 1, terzo comma, della  legge  regionale  della
 Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione
 del  concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni
 di  credito  agrario  di  esercizio),  ai  termini   del   quale   le
 associazioni interregionali riconosciute sono bensi' ammesse a fruire
 dell'agevolazione,  limitatamente  alle quote di pertinenza dei fondi
 ricadenti nel territorio  della  Basilicata,  ma  purche'  possiedano
 anch'esse   il   requisito,  richiesto  dalla  stessa  legge  per  le
 associazioni di produttori della regione, consistente nel disporre in
 Basilicata di attrezzature idonee a garantire qualita', genuinita'  e
 integrita'  organolettiche  dei  prodotti conferiti o da sottoporre a
 conservazione, manipolazione, trasformazione o commercializzazione.
   L'associazione ha impugnato  davanti  al  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Basilicata  i  provvedimenti  negativi ricordati,
 eccependone   la   illegittimita'   derivata   dalla   illegittimita'
 costituzionale della disposizione ora citata, in relazione a numerosi
 parametri  costituzionali.    Il  TAR  adito - respinta, con separata
 decisione parziale, l'eccezione in relazione a quasi tutti i  profili
 di  costituzionalita' denunciati - ha invece sollevato, con ordinanza
 emessa il 21 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte  il  21  gennaio
 1997,   questione  di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione,  dell'art.    1,  terzo  comma,  della
 predetta legge regionale, "nella parte in cui e' previsto il possesso
 (anche)  del  requisito  della  disponibilita' di idonee strutture di
 stoccaggio nel territorio della regione Basilicata".
   Il  giudice  remittente  osserva,  quanto  alla   rilevanza   della
 questione,   che   essa   sussiste   in   quanto   le   deliberazioni
 amministrative impugnate sono state adottate  sull'unico  presupposto
 della  non disponibilita', da parte dell'associazione richiedente, di
 strutture di stoccaggio  nel  territorio  della  regione  Basilicata,
 cosi'  che  esse  dovrebbero essere annullate o meno a seconda che la
 norma denunziata sia dichiarata o meno incostituzionale.
   In ordine alla non manifesta infondatezza, il tribunale ritiene che
 la disposizione impugnata abbia assoggettato,  senza  un  ragionevole
 motivo,  ad  una  stessa  disciplina situazioni diverse, cioe' quella
 delle associazioni di produttori  della  Basilicata  e  quella  delle
 associazioni  a  valenza  interregionale.  Mentre sarebbe razionale -
 prosegue il giudice  a  quo  -  richiedere  per  le  associazioni  di
 produttori  della  regione la disponibilita' di adeguate strutture di
 stoccaggio, ubicate  nel  territorio  ove  esse  sono  costituite  ed
 operano,  al fine di consentire i necessari controlli sulla quantita'
 e  sulla  provenienza  dei   prodotti   conferiti,   sarebbe   invece
 irragionevole  imporre  detto  onere  alle  associazioni  a carattere
 interregionale, in contraddizione con il riconoscimento ad esse della
 possibilita' di  usufruire  dei  benefici  in  parola.  Esse  infatti
 verrebbero  cosi'  gravate  di  ulteriori e dispendiosi oneri, quando
 gia' dispongano di strutture idonee nel territorio di altre  Regioni,
 che sarebbe ragionevole ritenere sufficienti allo scopo.
   Ad   avviso   del   remittente  la  disposizione  censurata  appare
 incoerente ed incongrua anche in relazione alla  ratio  della  legge,
 sia per quanto riguarda la finalita' generale perseguita di sovvenire
 ai   bisogni   dei   produttori   agricoli,  finalita'  che  verrebbe
 sostanzialmente  vanificata  dall'imposizione  di  oneri  costosi  ed
 inutili,  sia per quanto riguarda la specifica esigenza di consentire
 i controlli sulla quantita' e la provenienza dei prodotti, posto  che
 essi  potrebbero  essere  realizzati,  senza  gravare i produttori di
 oneri sproporzionati al fine, con  diverse  modalita',  e  cosi'  per
 esempio  mediante  ispezioni  da  compiersi  presso  le  strutture di
 stoccaggio  ubicate fuori del territorio regionale (ma solitamente in
 regioni contermini), o presso le aziende dei soci produttori.
                         Considerato in diritto
   1. -  L'art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata
 7 settembre 1992, n.  16  (Nuove  norme  per  la  determinazione  del
 concorso  regionale  sugli interessi da praticare nelle operazioni di
 credito agrario di esercizio) estende alle associazioni di produttori
 agricoli "a valenza interregionale e che siano riconosciute da  altra
 legge  regionale o nazionale", limitatamente alle quote di pertinenza
 dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, la  possibilita'
 di usufruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui
 prestiti  di  esercizio. Il Tribunale amministrativo regionale per la
 Basilicata ne denuncia il contrasto con l'art. 3  della  Costituzione
 nella  parte  in cui, attraverso il rinvio agli "altri requisiti gia'
 richiesti alle associazioni della Basilicata", stabilisce  anche  per
 tali  associazioni il requisito della disponibilita' di "attrezzature
 idonee  a   garantire   la   qualita',   genuinita'   ed   integrita'
 organolettiche  dei  prodotti"  conferiti  o  da  sottoporre  a  fasi
 collettive  di   conservazione,   manipolazione,   trasformazione   e
 commercializzazione.
   La  legittimita'  della  previsione del requisito non e' contestata
 dal giudice a quo per quanto riguarda le associazioni  di  produttori
 della   Basilicata,  ma  solo  in  quanto  estesa  alle  associazioni
 interregionali, alle quali sarebbe irragionevole, e contrastante  con
 la  ratio  della legge, imporre la disponibilita' di idonee strutture
 nel territorio della Basilicata ove dispongano di analoghe  strutture
 nel territorio di altre regioni.
   2. - La questione non e' fondata.
   Come  osserva  la stessa autorita' remittente, la disponibilita' di
 strutture  idonee  a  garantire,  non  soltanto  la  quantita'  e  la
 provenienza  (cui  si  riferisce  il  giudice  a  quo),  ma anche "la
 qualita', genuinita' ed integrita' organolettiche dei prodotti" (art.
 1, primo comma, lettera a, cui rinvia a sua volta la lettera c, della
 legge regionale n. 16 del 1992), e' requisito ragionevolmente imposto
 dal legislatore regionale per accedere ai contributi.
   Ma  neppure  puo'  dirsi  irragionevole  richiedere,  sia  per   le
 associazioni  di  produttori della regione, sia per le associazioni a
 composizione interregionale, che tali idonee strutture siano  ubicate
 nel  territorio  della  regione  che  eroga  i contributi, e che deve
 dunque,  come  ammette  lo  stesso  remittente,  poter  esercitare  i
 necessari controlli.
   Questi  ultimi,  a parere del giudice a quo, potrebbero agevolmente
 essere esercitati anche presso strutture  ubicate  in  altre  Regioni
 contermini,  ovvero  presso  le  aziende  produttrici. Ma, per quanto
 riguarda quest'ultima ipotesi, e' palese come i  controlli  presso  i
 produttori,  e  sui  prodotti,  non possano equivalere a quelli sulla
 idoneita'  delle  strutture  di   conservazione,   trasformazione   e
 commercializzazione  presso  le  quali  i  prodotti  medesimi vengono
 conferiti.
   Quanto poi alla possibilita' di effettuare i controlli su strutture
 ubicate in altre regioni, se puo' ammettersi, in linea generale,  che
 la  Regione  abbia  la  facolta',  stabilendo le opportune intese con
 altre regioni, di svolgere o di far svolgere detta attivita', ai fini
 dell'applicazione della propria normativa, anche fuori dal territorio
 regionale,  non puo' pero' negarsi la ragionevolezza della scelta del
 legislatore, il quale, anche per evitare la necessita' di  intese,  o
 semplicemente  per  evitare  maggiori  oneri, preferisca imporre come
 condizione  per  l'erogazione  dei  benefici  da  esso  stabiliti  la
 disponibilita',   da  parte  dei  beneficiari,  di  idonee  strutture
 nell'ambito del territorio regionale, entro il quale, di norma,  sono
 destinate a svolgersi tutte le attivita' amministrative della regione
 medesima.
   Del  resto,  nulla  vieta  ai  produttori interessati di aderire ad
 associazioni regionali, che dispongano delle strutture nel territorio
 regionale in cui essi stessi operano,  o  di  costituirne  di  nuove,
 ovvero  di  attivarsi  perche'  le  associazioni  interregionali  cui
 aderiscono realizzino le strutture in questione anche nel  territorio
 della medesima Regione.
   Non    sussiste   dunque   nella   disciplina   denunciata   alcuna
 contraddizione  interna,   ne'   alcuna   incongruita'   o   evidente
 sproporzione  rispetto  al  fine  generico  di agevolare i produttori
 agricoli,  ne'  tanto  meno  rispetto   alla   finalita'   specifica,
 perseguita dal legislatore, di assicurare la possibilita' di svolgere
 controlli   sulle   strutture   di  conservazione,  trasformazione  e
 commercializzazione dei prodotti agricoli.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  terzo  comma, della legge regionale della Basilicata 7
 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso
 regionale sugli interessi da praticare nelle  operazioni  di  credito
 agrario  di  esercizio),  sollevata,  in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione,  dal  tribunale   amministrativo   regionale   per   la
 Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
                         Il Presidente: Guizzi
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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