N. 392 ORDINANZA 27 novembre - 11 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Enti locali - Regione Liguria - Modalita' di funzionamento dei consigli degli enti locali - Mancata conversione dei decreti-legge n. 452 e 550 del 1996 - Riferimento alla sentenza della Corte n. 84 del 1996 - Manifesta inammissibilita'. (DD.-L. 30 agosto 1996, n. 452, e 23 ottobre 1996, n. 550). (Cost., art. 77).(GU n.51 del 17-12-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550 recanti entrambi "Modalita' di funzionamento dei consigli degli enti locali", promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritta al n. 1350 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Valerio Onida; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 novembre 1996, pervenuta a questa Corte l'11 dicembre 1996, il tribunale amministrativo regionale per la Liguria - investito del ricorso avverso il decreto di scioglimento di un consiglio comunale, intervenuto il 14 settembre 1996, per dimissioni di piu' di meta' dei consiglieri - ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452, e 23 ottobre 1996, n. 550, recanti entrambi "Modalita' di funzionamento dei consigli degli enti locali"; che, ad avviso del remittente, la legittimita' dell'atto impugnato deve essere valutata, anche ai fini dell'apprezzamento del fumus boni juris in sede cautelare, alla stregua del decreto-legge n. 550 del 1996, che, abrogando il decreto-legge n. 452 dello stesso anno, ne ha pero' riprodotto le disposizioni, senza modificazioni e senza soluzione di continuita' temporale; che entrambi i decreti, all'art. 1, stabilivano che le dimissioni dalla carica di consigliere sono immediatamente efficaci e non si fa luogo a surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni di piu' di meta' dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco; che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale dei decreti-legge n. 452 e n. 550 del 1996, in relazione all'art. 77 della Costituzione, sulla base di quanto deciso da questa Corte nella sentenza n. 360 del 1996, che ha statuito essere in contrasto con l'art. 77 della Costituzione la riproduzione, in un decreto-legge iterato o reiterato, del contenuto di un decreto-legge non convertito, senza variazioni sostanziali e in assenza di nuove sopravvenute ragioni di necessita' e urgenza; Considerato che sia il decreto-legge n. 452 del 1996, le cui disposizioni sono state abrogate, prima della scadenza del termine per la conversione, dall'art. 2 del decreto-legge n. 550 del 1996, sia il successivo decreto-legge n. 550 del 1996, che ne ha riprodotto il contenuto, sono decaduti per mancata conversione entro il termine stabilito dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione; che l'art. 1, comma 171, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha disposto che "restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550"; che la questione e' sollevata dal giudice a quo con esclusivo riferimento alla mancanza dei presupposti costituzionali per il ricorso alla decretazione d'urgenza, stante l'avvenuta reiterazione, con il decreto-legge n. 550, del contenuto del decreto-legge n. 452 del 1996 (onde e' propriamente riferibile solo al decreto-legge n. 550, riproduttivo delle disposizioni del precedente, e non a quest'ultimo), e non puo' dunque essere "trasferita" alla predetta clausola di sanatoria contenuta nell'art. 1, comma 171, della legge n. 662 del 1996, non potendosi riferire a quest'ultima, come tale, il denunciato vizio - attinente alla formazione dell'atto legislativo - di illegittima reiterazione o di mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza (sent. n. 84 del 1996); che pertanto la questione, cosi' come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452, e 23 ottobre 1996, n. 550, entrambi recanti "Modalita' di funzionamento dei consigli degli enti locali", sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1405