N. 401 ORDINANZA 27 novembre - 11 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Relazioni dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente - Dichiarazioni dell'imputato - Assunzione in sede di convalida nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento - Inserimento di tali atti nel fascicolo dibattimentale - Omessa previsione - Identica questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con ordinanza 301/1997 - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138). (Cost., artt. 3, primo comma, secondo comma, 25, primo comma, e 27, primo comma).(GU n.51 del 17-12-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431 e 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 26 febbraio, il 9, il 2, il 23 e il 9 aprile, il 7, il 15 ed il 27 maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli rispettivamente iscritte ai nn. 290, 360, 376, 403, 471, 472, 473 e 527 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 26, 27, 30 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che con otto ordinanze di identico contenuto, nel corso di altrettanti dibattimenti celebrati con rito direttissimo, il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale, e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; che le norme censurate violerebbero i suddetti principi costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il dibattimento; che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilita' ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte (sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore, allorche' ha escluso che la decisione sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini l'incompatibilita' del giudice chiamato a celebrare il dibattimento con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene "sentito'' ai fini della convalida"; che infatti, secondo il giudice a quo solamente rispettando le forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la compatibilita' di tali momenti con i parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, cosi' salvaguardandosi anche "l'aspetto della loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio"; che il rimettente, premesso di aver gia' provveduto al giudizio di convalida e alla applicazione delle misure cautelari, motiva sulla rilevanza osservando che il giudizio - nel corso del quale la questione e' stata sollevata - si trova proprio "nella fase dibattimentale conseguente alla convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate"; che e' intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze deve disporsi la riunione dei relativi giudizi; che identica questione e' stata gia' dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997, con la quale si e' rilevato che la questione era stata sollevata quando il rimettente aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento, con la conseguenza che la questione medesima, essendo volta a modificare le modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a quo aveva oramai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' in limine era stata sollevata; che anche la questione oggetto dei presenti giudizi riuniti e' stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento, sicche' essa, per le considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1414