N. 857 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1997

                                N. 857
  Ordinanza emessa  l'11  giugno  1997  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Sicilia  sul  ricorso  proposto  dalla  Federazione
 provinciale lavoratori funzione pubblica ed altra contro  la  regione
 siciliana ed altro
 Impiego pubblico - Regione siciliana - Personale dell'amministrazione
    regionale   -  Disciplina  dell'orario  di  lavoro  devoluta  alla
    contrattazione collettiva - Lamentato contrasto con i principi  di
    grande  riforma  economica  e  sociale  (art. 2, comma 2, legge n.
    421/1992)  relativi  all'attribuzione  ai  dirigenti  dei   poteri
    organizzativi  e  di  gestione del personale ed al mutamento delle
    forme di  partecipazione  sindacale  ai  processi  decisionali  in
    materia di organizzazione del lavoro.
 (Legge  regione Sicilia 19 giugno 1991, n. 38, art. 3, comma 1, lett.
    e)).
 (Statuto regione Sicilia, art. 14; legge 23  ottobre  1992,  n.  421,
    art. 2).
(GU n.52 del 24-12-1997 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1574/1997
 proposto  dalla  Federazione  prov.le  lavoratori  funzione  pubblica
 (C.G.I.L.)    e dalla Federazione reg.le lavoratori funzione pubblica
 (C.G.I.L.),  in  persona  dei   rispettivi   segretari   pro-tempore,
 elettivamente  dom.ti  in  Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo
 studio dell'avv.to Pompeo Mangano, che li rappresenta e  difende  per
 mandato a margine del ricorso; contro la regione siciliana e l'ass.to
 reg.le  alla  presidenza  della  regione  siciliana,  in  persona del
 presidente della regione  e  dell'assessore  pro-tempore,  rapp.ti  e
 difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
 domiciliataria;  per  l'annullamento,  della nota 8 marzo 1997 n. 114
 gr. dir., con la quale il direttore regionale ha disposto  una  nuova
 articolazione  dell'orario di lavoro per il personale delle Direzioni
 reg.li per i rapporti extraregionali e per la programmazione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto   di   costituzione   in   giudizio   dell'Avvocatura
 distrettuale dello Stato di Palermo per le amm.ni reg.li intimate;
   Designato  relatore alla camera di consiglio dell'11 giugno 1997 il
 consigliere avv.to Salvatore Veneziano;
   Uditi  l'avv.vo  A.  Lombardo, in sostituzione dell.avv. P. Mangano
 per il  ricorrente  e  l'avv.to  dello  Stato  G.  Dell'Aira  per  le
 intimate;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con   ricorso  depositato  il  30  aprile  1997,  e  notificato  il
 successivo 15 maggio, le Organizzazioni sindacali ricorrenti  -  gia'
 firmatarie   degli   accordi   sindacali   decentrati  relativi  alla
 disciplina della flessibilita' dell'orario del personale delle dir.ni
 reg.li  per  la  programmazione  e  per  gli  affari  extraregionali,
 recepiti  con  decreti  dell'assessore  alla  presidenza n. 156 del 9
 agosto 1996 e n. 458 del 29 agosto 1996 - hanno impugnato ex art.  28
 legge  20  maggio  1970  n.  300  la  nota  con la quale il direttore
 regionale ha unilateralmente modificato  l'articolazione  dell'orario
 di lavoro del personale delle due direzioni regionali.
    Lamentando che la citata nota integra comportamento antisindacale,
 le organizzazioni sindacali hanno dedotto le seguenti censure:
   1.  -  Violazione  dell'art.  3 l.r. 19 giugno 1991 n. 38 e dei dd.
 pres. regione siciliana 30 gennaio 1993 e 20 gennaio 1995 n. 11.
   L'art. 3, comma 1,  lett.  e)  della  legge  regionale  n.  38/1991
 devolve  alla  contrattazione  collettiva  la  materia dell'orario di
 lavoro del personale regionale. Detta previsione ha trovato  concreta
 attuazione, in esecuzione anche dei dd. pres. regione 30 gennaio 1993
 e  25  gennaio 1995, negli accordi sindacali decentrati relativi alla
 disciplina della flessibilita' dell'orario del personale delle dir.ni
 reg.li  per  la  programmazione  e  per  gli  affari  extraregionali,
 recepiti  con  decreti  dell'assessore  alla  presidenza n. 156 del 9
 agosto 1996 e n. 458 del 29 agosto 1996, che  la  nota  impugnata  ha
 unilateralmente modificato.
   2.  -  Violazione dei diritti sindacali per violazione dell'art.  7
 l.r. 19 giugno 1991 n. 38.
   Gli accordi sindacali decentrati nn. 156 e 458  del  1996  dovevano
 continuare  a  spiegare  efficacia  sino  alla  conclusione  di nuovi
 accordi e comunque, in quanto recepiti  con  decreto  del  Presidente
 della Regione, non potevano essere derogati dal direttore regionale.
   L'Amm.ne  regionale  si  e'  costituita  in giudizio senza spiegare
 difese.
   Alla camera di consiglio dell'11 giugno 1997  i  procuratori  delle
 parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.
                             D i r i t t o
   Osserva  preliminarmente  il  Collegio  che  la  risoluzione  della
 presente controversia presuppone l'applicazione dell'art. 3, comma 1,
 lett.  e) della l.r. 19 giugno 1991  n.  38,  norma  che  devolve  ad
 accordi  sindacali  la  regolamentazione  dell'orario  di  lavoro del
 personale dell'amm.ne regionale.
   Il Collegio, pero', nutre dubbi sulla legittu'nita'  costituzionale
 della citata norma per le considerazioni che seguono:
   1.  -  Le  materie  dell'ordinamento degli uffici e del rapporto di
 impiego del personale dipendente dall'Amm.ne regionale  e'  devoluto,
 dall'art.  14  lett.  p) e q) dello Statuto regionale alla competenza
 legislativa  esclusiva   dell'Assemblea   regionale   siciliana,   da
 esercitarsi    nei    limiti   dei   principi   di   grande   riforma
 economico-sociale, desumibili dalla legislazione statale.
   La stessa Corte costituzionale ha, per altro di recente, esercitato
 il  potere  di  controllo  sul  rispetto  di tale limite, dichiarando
 costituzionalmente   illegittime   norme   adottate    dall'Assemblea
 regionale  siciliana  che  si  ponessero  in  contrasto  con principi
 scaturenti dalla legislazione statale (Corte  costituzionale  n.  385
 del 1991 e n. 224 del 1994).
   Nell'esercizio di siffatte competenze legislative e' stata adottata
 ed  emanata  la  l.r.  19  giugno  1991  n. 38 al dichiarato scopo di
 adeguare lo stato giuridico del personale regionale  alla  disciplina
 della  legge 29 marzo 1983 n. 93 (art. 1) e prevedendo la devoluzione
 ad accordi sindacali di  numerosi  "aspetti  dell'organizzazione  del
 lavoro  presso l'Amministrazione regionale e del rapporto d'impiego",
 tra i quali "e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione,  i
 procedimenti di rispetto" (art. 3).
   2.  - Il legislatore nazionale, con l'art. 2 della legge 23 ottobre
 1992 n. 421, ha successivamente autorizzato  il  Governo  ad  emanare
 norme delegate finalizzate "al contenimento, alla razionalizzazione e
 al  controllo  della  spesa  per  il settore del pubblico impiego, al
 miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua
 riorganizzazione"; il secondo comma dello  stesso  articolo  prevede,
 altresi,  che  "i principi desumibili dalle disposizioni del presente
 articolo costituiscono altresi per le regioni a  statuto  speciale  e
 per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
 riforma  economico-sociale  della Repubblica" Detta qualificazione e'
 stata, per  altro,  confermata  dalla  Corte  costituzionale  con  la
 sentenza n. 383 del 7 novembre 1994.
   3.  - Tra i punti piu' qualificanti della c.d. riforma del pubblico
 impiego, che ha trovato concreta realizzazione in campo nazionale con
 il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e'  possibile  individuare  -  anche
 alla luce delle norme del citato decreto delegato - la valorizzazione
 delle  funzioni  dirigenziali,  da una parte, ed il ridimensionamento
 della   partecipazione   sindacale   alla   funzione    organizzativa
 dell'attivita'   lavorativa,  come  emerge  in  modo  evidente  dalle
 previsioni delle lett.  g), punto 1), (prevedere: 1)  la  separazione
 tra   i   compiti   di  direzione  politica  e  quelli  di  direzione
 amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte
 di programma degli obiettivi e delle direttive fissate  dal  titolare
 dell'organo  -  di  autonomi  poteri  di direzione, di vigilanza e di
 controllo,  in  particolare  la  gestione  di   risorse   finanziarie
 attraverso  l'adozione  di  idonee  tecniche di bilancio, la gestione
 delle risorse umane e la gestione di  risorse  strumentali;  cio'  al
 fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
 interesse   dell'attivita'  degli  uffici  dipendenti;)  e  lett.  a)
 (...prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze  del
 personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle
 amministrazioni;) dell'art. 2 legge n. 421/1992.
    4. - Ritiene, quindi, il Collegio che le  previsioni  della  legge
 regionale  n.  38/1991  si pongano in contrasto con i principi di cui
 all'art. 2 della legge n. 421 del  1992,  in  quanto  finalizzate  ad
 introdurre  nell'ordinamento  legislativo  regionale  una  disciplina
 legislativa - quella di cui alla legge n. 93 del 1983 - rispetto alla
 quale l'art. 2 legge n. 421/1992 intendeva innovare profondamente,  e
 conseguentemente   in   contrasto  con  principi  di  grande  riforma
 economico-sociale  (art.  2,  comma  2,  legge   n.   421/1992).   In
 particolare,  per  quanto  attiene  alla  presente  controversia,  la
 previsione  dell'attribuzione  agli  accordi  sindacali della materia
 dell'orario di lavoro dei dipendenti regionali (art. 3, comma 1 lett.
 e)  n.  38/1991)  si  pone  in  contrasto  con  i  principi  relativi
 all'attribuzione  ai dirigenti dei poteri organizzativi e di gestione
 del personale ed al mutamento delle forme di partecipazione sindacale
 ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro.
   5. - Ne' appare ostativa la circostanza che la legge  regionale  n.
 38/1991  sia  antecedente  alla  legge  n.  421/1992, recante i nuovi
 "principi di grande  riforma  economico-sociale"  giacche'  la  Corte
 costituzionale,  proprio  in  riferimento  da una legge della regione
 siciliana,  ne  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  per
 contrasto   con   una  sopravvenuta  norma  fondamentale  di  riforma
 economico-sociale (sentenza n. 153 dell'8 maggio 1995).
   In particolare, il Collegio ritiene che per  esigenze  di  certezza
 del  diritto  -  oltre  che  per  ragioni  di rispetto dell'ambito di
 autonomia spettante  alle  regioni  a  statuto  speciale  -  non  sia
 possibile ricorrere ad un meccanismo analogo a quello che consente al
 giudice  investito  della  controversia  di applicare direttamente la
 normativa  comunitaria  anche  contrastante  con  norme   legislative
 nazionali.
   Ed   invero,   per   un  verso,  solo  una  pronunzia  della  Corte
 costituzionale appare idonea all'eventuale  eliminazione  erga  omnes
 della  norma  regionale, mentre, per altro verso, appare corretto che
 l'esame di compatibilita' tra la norma regionale  ed  i  principi  di
 grande   riforma   sia   svolto  -  con  le  prescritte  garanzie  di
 contraddittorio - dal medesimo organo competente a  pronunziarsi  sui
 ricorsi del Commissario dello Stato.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  per la definizione del presente giudizio e non
 manifestamente infondata, nei  termini  di  cui  in  motivazione,  la
 questione  di costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, lett. e), legge
 regionale n. 38 del 19 giugno 1991 conseguentemente solleva d'ufficio
 la questione di legittimita' costituzionale della  norma  citata  per
 violazione  dell'art. 14 Statuto regionale e contrasto con i principi
 di grande riforma economico-sociale desumibili dall'art. 2  legge  23
 ottobre 1992, n. 241;
   Sospende  il  giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina alla  segreteria  di  provvedere  alla  notificazione  della
 presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri ed alla comunicazioine della stessa ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento e al presidente dell'Assemblea regionale.
   Cosi' deciso in Palermo, nella camera di consiglio  dell'11  giugno
 1997.
                       Il presidente: Castiglione
                                   Il consigliere-estensore: Veneziano
 97C1416