N. 871 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1997

                                N. 871
  Ordinanza emessa il 29  ottobre  1997  dal  pretore  di  Napoli  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Salemme  Salvatore  ed  altri  e
 Petrucci Pasquale
 Locazione di immobili urbani - Morosita' del conduttore  -  Sanatoria
    in  sede  giudiziale ex all'art. 55 della legge  n. 392 del 1978 -
    Applicabilita' solo nel procedimento di convalida  di  sfratto  di
    cui  all'art.  658  cod.  proc.  civ.  e  non anche nell'ordinario
    giudizio  di  risoluzione  del  contratto  per   inadempimento   -
    Irragionevolezza   -   Lesione  del  principio  di  eguaglianza  -
    Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della
    Corte costituzionale n.  2 del 1992
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.53 del 31-12-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza  del  29  ottobre
 1997  alla  presenza  dei procuratori delle parti che hanno insistito
 nelle rispettive richieste formulate negli atti  introduttivi  e  nei
 successivi atti di causa.
   Con  citazione  notificata  il  24  maggio  1996 Salemme Salvatore,
 Trucchio Aldo, Trucchia Vittorio e Cotugno Giuseppina, convenivano in
 giudizio Petrucci Pasquale per sentir dichiarare risolto il contratto
 di locazione - stipulato  tra  la  loro  dante  causa  Cotugno  Maria
 Concetta,  quale  locatrice,  e Petrucci Pasquale, quale conduttore -
 per grave inadempimento del conduttore resosi moroso nel pagamento di
 numerose mensilita'.
   Nella  comparsa  di  risposta  il  conduttore,  oltre   a   muovere
 contestazioni  alle  affermazioni  di  controparte, offriva di sanare
 banco judicis la morosita' relativa ai canoni non prescritti.
   All'udienza del 19 giugno 1996 il pretore disponeva il mutamento di
 rito, vertendosi in tema di risoluzione di contratto di locazione.
   Nel corso del giudizio (assegnato ad altro  pretore  a  seguito  di
 applicazione  di codesto giudicante presso altro ufficio, e ritornato
 sul ruolo di questo  pretore  alla  cessazione  dell'applicazione)  i
 ricorrenti  contestavano la possibilita' di concedere la sanatoria in
 un giudizio ordinario di risoluzione; il pretore, d'ufficio, rilevava
 l'esistenza  di   una   questione   pregiudiziale   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/78.
                             D i r i t t o
   La  corte di Cassazione ha piu' volte ribadito (Cass. 7 agosto 1996
 n. 7253; Cass. 29 novembre 1994 n. 10202; Cass. 19 novembre  1994  n.
 9805;  Cass.  10  marzo 1993 n. 2883; Cass. 12 febbraio 1991 n. 1451;
 Cass. 23 novembre 1989 n. 4292; Cass. 5 luglio 1985 n. 4057)  che  la
 particolare  sanatoria della morosita' di cui all'art. 55 della legge
 n. 392/78 trova applicazione soltanto nel procedimento per  convalida
 di  sfratto  per  morosita',  di  cui all'art. 658 c.p.c., e non pure
 qualora sia introdotto  un  ordinario  giudizio  di  risoluzione  del
 contratto  per  inadempimento,  nel  qual  caso, ai sensi del comma 3
 dell'art. 1453 c.c., non e' consentito  al  conduttore  adempiere  la
 propria obbligazione dopo la proposizione della domanda.
   Questa  essendo  l'intepretatio  juris  -  alla  quale  aderisce il
 giudicante  -  fornita,  nell'espletamento  della  propria   funzione
 nomofilattica, dal giudice di legittimita' (sulla cui scorta la Corte
 costituzionale  con sentenza n. 2 del 22 gennaio 1992, pur rigettando
 la questione, ha gia' una  volta  ritenuto  la  stessa  ammissibile),
 ritiene  il pretore che non sia manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/78  in
 relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
   Vero e' che la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di rigettare
 la questione sollevata in relazione al solo art. 3 della Costituzione
 (Corte   cost.  22  gennaio  1992  n.  2),  nondimeno  reputa  questo
 giudicante di poter offrire alla Corte nuovi argomenti di riflessione
 anche in ordine a tale norma.
   La sanatoria, di cui all'art. 55 della legge n. 392/78, prevede una
 deroga, nei limiti  espressamente  sanciti  dalla  stessa  norma,  al
 principio  stabilito  dall'art.  1453,  comma  3,  c.c.,  in  tema di
 risoluzione, consentendo al conduttore, inadempiente  all'obbligo  di
 versare  il canone, di sanare la morosita' ed impedire la risoluzione
 del   contratto,   anche   successivamente   all'instaurazione    del
 procedimento per convalida di sfratto.
   Anche  a  voler,  invero,  ritenere  che la predetta deroga non sia
 espressione  di  un  mero  favor  conductoris,  ma,  come  la   Corte
 costituzionale  ha  affermato  nella  citata  sentenza  n.  2/92, sia
 piuttosto  ispirata  alla  ratio  di  conservare  la  continuita'  al
 rapporto  di  locazione,  non sembrano da condividersi le conclusioni
 cui la predetta sentenza e' pervenuta, escludendo che la  limitazione
 della  possibilita'  di sanatoria giudiziale al solo procedimento per
 convalida e  la  mancata  estensione  della  previsione  al  giudizio
 ordinario  configurino  una  lesione  dei  principi  di eguaglianza e
 ragionevolezza, sulla scorta delle  diversita'  esistenti  sul  piano
 processuale tra giudizio ordinario e procedimento per convalida.
   Se  la  scelta di politica legislativa operata dal legislatore, non
 sindacabile da questo pretore, e' stata, invero, quella  di  favorire
 la continuita' del rapporto di locazione, lo strumento per realizzare
 tale  ratio  e'  consistito,  comunque, nell'attribuire al conduttore
 resosi moroso nel pagamento dei  canoni,  il  potere  sostanziale  di
 impedire la risoluzione del contratto, versando tardivamente, ed alle
 condizioni  di  cui  all'art.  55,  legge  392/78, le somme dovute al
 locatore.
   Una volta  operata  la  scelta  ed  individuato  lo  strumento  per
 realizzarla,  appare  irragionevole  e  non  ispirata  ai  criteri di
 uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  la  diversita'  di  trattamento,
 riservata  a soggetti che, sostanzialmente, si trovano nella medesima
 situazione  di  conduttori  inadempienti, in dipendenza di una scelta
 processuale effettuata non gia' dal titolare del potere  di  impedire
 la   risoluzione,   ma   proprio   dal   soggetto  che  agli  effetti
 dell'esercizio di tale potere dovrebbe soggiacere.
   Ne'  sembrano  idonee   ad   escludere   l'irragionevolezza   della
 disparita' di trattamento le diversita' esistenti tra il procedimento
 ordinario e quello speciale ravvisate, dalla citata sentenza n. 2/92,
 nella  pienezza  della  cognizione,  nelle  maggiori garanzie e nella
 dilatazione tendenziale dei  tempi  processuali  del  primo,  nonche'
 nella  ristrettezza  dei  termini  per  la  vocatio  in  jus  e nella
 sommarieta' della cognizione del  secondo,  che  non  afferiscono  al
 piano sostanziale su cui opera l'art. 55 della legge n. 392/78.
   Ma  vi  e' di piu', la riforma del codice di procedura civile - cui
 la stessa sentenza n.  2/92  dimostra  di  aver  guardato,  tanto  da
 affermare  che  e'  nell'attuale  (ed  allora  vigente) assetto della
 disciplina processuale delle controversie concernenti i  rapporti  di
 locazione  ...  che  non  si  configura la lamentata contrarieta' con
 l'art. 3  Cost.    -  ha  praticamente  azzerato  le  differenze  tra
 procedimento  ordinario  e speciale quanto ai termini a comparire (20
 giorni nel procedimento per convalida, 30 giorni in quello ordinario)
 e la modifica del rito delle locazioni, modellato  sul  processo  del
 lavoro  con  le  sue rigide preclusioni ed improntato al principio di
 concentrazione, ha escluso, almeno  tendenzialmente,  la  dilatazione
 dei tempi processuali paventata dalla pronunzia del 22 gennaio 1992.
   Sono,  dunque,  venuti  meno,  anche  nell'ottica  fatta propria da
 quella sentenza, gran parte dei presupposti fondanti il rigetto della
 questione di costituzionalita' ed  e',  pertanto,  opportuno  che  la
 Corte riesamini la questione nel mutato panorama legislativo.
   L'art.  55,  nella  lettura fornita dal giudice di legittimita', si
 presenta, ad avviso di questo pretore, in  contrasto,  altresi',  con
 l'art. 24 della Costituzione.
   Il  principio  del  "dovuto processo legale" di cui l'art. 24 Cost.
 e' una delle espressioni normative, infatti, impone  al  legislatore,
 libero  nella scelta di riconoscere e modellare sul piano sostanziale
 una posizione di vantaggio (nel  rispetto,  ovviamente,  delle  altre
 norme  costituzionali),  il  dovere  di  riconoscere,  alla posizione
 creata,  un  procedimento  che  sia  adeguato  alle   caratteristiche
 concrete  della  stessa  e  che  le  permetta di esplicarsi sul piano
 processuale  entro  gli  stessi  limiti  in  cui  le  e'   consentito
 svilupparsi su quello sostanziale.
   In   questa   prospettiva   il  legislatore  dopo  aver  scelto  di
 riconoscere al conduttore moroso il potere sostanziale  di  impedire,
 alle  condizioni  previste  dall'art.  55  della  legge n. 392/78, la
 risoluzione del contratto di locazione, e' tenuto, ai sensi dell'art.
 24  Cost.,  ad  assicurare  sul   piano   processuale   la   adeguata
 realizzazione  di  quel  potere.  Appare,  pertanto, in contrasto con
 l'art. 24 della Costituzione l'art. 55 della legge  n.  392/78  nella
 parte  in  cui, prevedendo la possibilita' di sanare la morosita' nel
 solo procedimento per convalida e non anche nel  giudizio  ordinario,
 limita  la  facolta' di esplicare sul piano processuale una posizione
 di vantaggio attribuita al conduttore sul piano sostanziale,  facendo
 dipendere   la  possibilita'  per  questi  di  esercitare  il  potere
 riconosciutogli, da scelte processuali non proprie, ma  del  soggetto
 che gli effetti dell'esercizio di tale potere dovrebbe subire.
   La   questione   di  costituzionalita'  dell'art.  55  e'  altresi'
 rilevante ai fini del presente giudizio  in  quanto  dalla  pronuncia
 della  Corte  costituzionale  dipende la possibilita' di consentire o
 meno la sanatoria della morosita' e, di conseguenza, di  rigettare  o
 accogliere la domanda di risoluzione per grave inadempimento.
   Tanto  premesso  in fatto ed in diritto, va disposta la sospensione
 del presente  giudizio  e  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  per  la  decisione  della questione pregiudiziale di
 legittimita' costituzionale, siccome rilevante e  non  manifestamente
 infondata,  mandando  alla cancelleria gli adempimenti di competenza,
 ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
   Il pretore dichiara rilevante per il giudizio e non  manifestamente
 infondata,  in  relazione  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge  27
 luglio  1978  n.  392  nella  parte  in cui limita la possibilita' di
 sanare in giudizio la morosita', e di  impedire  la  risoluzione  del
 contratto   nel  solo  procedimento  per  convalida  di  sfratto  per
 morosita' e non anche  nel  giudizio  ordinario  di  risoluzione  per
 inadempimento;
   Ordina  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione
 al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della
 Camera dei deputati;
   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi della
 documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
 notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
   Sospende il giudizio in corso.
     Napoli, addi' 29 ottobre 1997
                          Il pretore: Villani
 97C1430