N. 871 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1997
N. 871 Ordinanza emessa il 29 ottobre 1997 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Salemme Salvatore ed altri e Petrucci Pasquale Locazione di immobili urbani - Morosita' del conduttore - Sanatoria in sede giudiziale ex all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilita' solo nel procedimento di convalida di sfratto di cui all'art. 658 cod. proc. civ. e non anche nell'ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1992 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.53 del 31-12-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza del 29 ottobre 1997 alla presenza dei procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive richieste formulate negli atti introduttivi e nei successivi atti di causa. Con citazione notificata il 24 maggio 1996 Salemme Salvatore, Trucchio Aldo, Trucchia Vittorio e Cotugno Giuseppina, convenivano in giudizio Petrucci Pasquale per sentir dichiarare risolto il contratto di locazione - stipulato tra la loro dante causa Cotugno Maria Concetta, quale locatrice, e Petrucci Pasquale, quale conduttore - per grave inadempimento del conduttore resosi moroso nel pagamento di numerose mensilita'. Nella comparsa di risposta il conduttore, oltre a muovere contestazioni alle affermazioni di controparte, offriva di sanare banco judicis la morosita' relativa ai canoni non prescritti. All'udienza del 19 giugno 1996 il pretore disponeva il mutamento di rito, vertendosi in tema di risoluzione di contratto di locazione. Nel corso del giudizio (assegnato ad altro pretore a seguito di applicazione di codesto giudicante presso altro ufficio, e ritornato sul ruolo di questo pretore alla cessazione dell'applicazione) i ricorrenti contestavano la possibilita' di concedere la sanatoria in un giudizio ordinario di risoluzione; il pretore, d'ufficio, rilevava l'esistenza di una questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/78. D i r i t t o La corte di Cassazione ha piu' volte ribadito (Cass. 7 agosto 1996 n. 7253; Cass. 29 novembre 1994 n. 10202; Cass. 19 novembre 1994 n. 9805; Cass. 10 marzo 1993 n. 2883; Cass. 12 febbraio 1991 n. 1451; Cass. 23 novembre 1989 n. 4292; Cass. 5 luglio 1985 n. 4057) che la particolare sanatoria della morosita' di cui all'art. 55 della legge n. 392/78 trova applicazione soltanto nel procedimento per convalida di sfratto per morosita', di cui all'art. 658 c.p.c., e non pure qualora sia introdotto un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, nel qual caso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1453 c.c., non e' consentito al conduttore adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda. Questa essendo l'intepretatio juris - alla quale aderisce il giudicante - fornita, nell'espletamento della propria funzione nomofilattica, dal giudice di legittimita' (sulla cui scorta la Corte costituzionale con sentenza n. 2 del 22 gennaio 1992, pur rigettando la questione, ha gia' una volta ritenuto la stessa ammissibile), ritiene il pretore che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/78 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Vero e' che la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di rigettare la questione sollevata in relazione al solo art. 3 della Costituzione (Corte cost. 22 gennaio 1992 n. 2), nondimeno reputa questo giudicante di poter offrire alla Corte nuovi argomenti di riflessione anche in ordine a tale norma. La sanatoria, di cui all'art. 55 della legge n. 392/78, prevede una deroga, nei limiti espressamente sanciti dalla stessa norma, al principio stabilito dall'art. 1453, comma 3, c.c., in tema di risoluzione, consentendo al conduttore, inadempiente all'obbligo di versare il canone, di sanare la morosita' ed impedire la risoluzione del contratto, anche successivamente all'instaurazione del procedimento per convalida di sfratto. Anche a voler, invero, ritenere che la predetta deroga non sia espressione di un mero favor conductoris, ma, come la Corte costituzionale ha affermato nella citata sentenza n. 2/92, sia piuttosto ispirata alla ratio di conservare la continuita' al rapporto di locazione, non sembrano da condividersi le conclusioni cui la predetta sentenza e' pervenuta, escludendo che la limitazione della possibilita' di sanatoria giudiziale al solo procedimento per convalida e la mancata estensione della previsione al giudizio ordinario configurino una lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, sulla scorta delle diversita' esistenti sul piano processuale tra giudizio ordinario e procedimento per convalida. Se la scelta di politica legislativa operata dal legislatore, non sindacabile da questo pretore, e' stata, invero, quella di favorire la continuita' del rapporto di locazione, lo strumento per realizzare tale ratio e' consistito, comunque, nell'attribuire al conduttore resosi moroso nel pagamento dei canoni, il potere sostanziale di impedire la risoluzione del contratto, versando tardivamente, ed alle condizioni di cui all'art. 55, legge 392/78, le somme dovute al locatore. Una volta operata la scelta ed individuato lo strumento per realizzarla, appare irragionevole e non ispirata ai criteri di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversita' di trattamento, riservata a soggetti che, sostanzialmente, si trovano nella medesima situazione di conduttori inadempienti, in dipendenza di una scelta processuale effettuata non gia' dal titolare del potere di impedire la risoluzione, ma proprio dal soggetto che agli effetti dell'esercizio di tale potere dovrebbe soggiacere. Ne' sembrano idonee ad escludere l'irragionevolezza della disparita' di trattamento le diversita' esistenti tra il procedimento ordinario e quello speciale ravvisate, dalla citata sentenza n. 2/92, nella pienezza della cognizione, nelle maggiori garanzie e nella dilatazione tendenziale dei tempi processuali del primo, nonche' nella ristrettezza dei termini per la vocatio in jus e nella sommarieta' della cognizione del secondo, che non afferiscono al piano sostanziale su cui opera l'art. 55 della legge n. 392/78. Ma vi e' di piu', la riforma del codice di procedura civile - cui la stessa sentenza n. 2/92 dimostra di aver guardato, tanto da affermare che e' nell'attuale (ed allora vigente) assetto della disciplina processuale delle controversie concernenti i rapporti di locazione ... che non si configura la lamentata contrarieta' con l'art. 3 Cost. - ha praticamente azzerato le differenze tra procedimento ordinario e speciale quanto ai termini a comparire (20 giorni nel procedimento per convalida, 30 giorni in quello ordinario) e la modifica del rito delle locazioni, modellato sul processo del lavoro con le sue rigide preclusioni ed improntato al principio di concentrazione, ha escluso, almeno tendenzialmente, la dilatazione dei tempi processuali paventata dalla pronunzia del 22 gennaio 1992. Sono, dunque, venuti meno, anche nell'ottica fatta propria da quella sentenza, gran parte dei presupposti fondanti il rigetto della questione di costituzionalita' ed e', pertanto, opportuno che la Corte riesamini la questione nel mutato panorama legislativo. L'art. 55, nella lettura fornita dal giudice di legittimita', si presenta, ad avviso di questo pretore, in contrasto, altresi', con l'art. 24 della Costituzione. Il principio del "dovuto processo legale" di cui l'art. 24 Cost. e' una delle espressioni normative, infatti, impone al legislatore, libero nella scelta di riconoscere e modellare sul piano sostanziale una posizione di vantaggio (nel rispetto, ovviamente, delle altre norme costituzionali), il dovere di riconoscere, alla posizione creata, un procedimento che sia adeguato alle caratteristiche concrete della stessa e che le permetta di esplicarsi sul piano processuale entro gli stessi limiti in cui le e' consentito svilupparsi su quello sostanziale. In questa prospettiva il legislatore dopo aver scelto di riconoscere al conduttore moroso il potere sostanziale di impedire, alle condizioni previste dall'art. 55 della legge n. 392/78, la risoluzione del contratto di locazione, e' tenuto, ai sensi dell'art. 24 Cost., ad assicurare sul piano processuale la adeguata realizzazione di quel potere. Appare, pertanto, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione l'art. 55 della legge n. 392/78 nella parte in cui, prevedendo la possibilita' di sanare la morosita' nel solo procedimento per convalida e non anche nel giudizio ordinario, limita la facolta' di esplicare sul piano processuale una posizione di vantaggio attribuita al conduttore sul piano sostanziale, facendo dipendere la possibilita' per questi di esercitare il potere riconosciutogli, da scelte processuali non proprie, ma del soggetto che gli effetti dell'esercizio di tale potere dovrebbe subire. La questione di costituzionalita' dell'art. 55 e' altresi' rilevante ai fini del presente giudizio in quanto dalla pronuncia della Corte costituzionale dipende la possibilita' di consentire o meno la sanatoria della morosita' e, di conseguenza, di rigettare o accogliere la domanda di risoluzione per grave inadempimento. Tanto premesso in fatto ed in diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione della questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata, mandando alla cancelleria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Il pretore dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui limita la possibilita' di sanare in giudizio la morosita', e di impedire la risoluzione del contratto nel solo procedimento per convalida di sfratto per morosita' e non anche nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Napoli, addi' 29 ottobre 1997 Il pretore: Villani 97C1430