N. 872 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1996- 4 dicembre 1997

                                N.  872
  Ordinanza   emessa   il  13  novembre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 4 dicembre  1997)  dal  tribunale  di  Messina  nei
 procedimenti penali riuniti a carico di Cananzi Vincenzo ed altri
 Decreto-legge - Decreto-legge reiterativo di precedenti provvedimenti
    non  convertiti  (nella  specie:  decreto-legge   n. 553 del 1996,
    recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati  e
    di  proroga  dell'utilizzazione  degli  istituti  penitenziari  di
    Pianosa  e   dell'Asinara)   -   Violazione   dei   limiti   posti
    all'esercizio   della   decretazione  d'urgenza  -  Richiamo  alle
    sentenze della Corte costituzionale n. 131 e 360 del 1996.
 (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 553).
 (Cost., art. 77).
(GU n.53 del 31-12-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza esaminate le eccezioni e  richieste
 formulate dalle parti, osserva.
   La  difesa  degli  imputati  Cute'  Giovanni,  La  Valle Domenico e
 Trischitta Giuseppe ha reiterato all'odierna udienza  l'eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  del  d.-l.  23  ottobre 1996, n. 553,
 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996, gia'
 sollevata alla scorsa udienza da altre difese e disattesa  da  questo
 Collegio perche' ritenuta manifestamente infondata.
   La   riproposizione   investe   ulteriori   profili   di  eventuale
 illegittimita', articolati con riferimento agli artt. 24 e  13  della
 Costituzione,  per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto
 di difesa e del canone costituzionale della previsione  obbligata  di
 limiti massimi della carcerazione preventiva.
   La   questione   era  stata  invece  sollevata  in  precedenza  con
 riferimento alla presunta violazione dell'art. 77 della Costituzione,
 e  cio'  perche'  il  decreto-legge  in  questione   rappresenta   la
 reiterazione di altri precedenti decreti non convertiti, da ultimo il
 d.-l. 6 settembre 1996, n. 464 (nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9
 settembre  1996), susseguitisi l'uno all'altro, senza alcuna modifica
 in parte qua, a causa della mancata conversione.
   E  sotto  tale  ultimo  profilo,  assorbente  rispetto  agli  altri
 evidenziati in data odierna, il Collegio, melius re perpensa, ritiene
 che  la  questione  sia,  oltre  che  rilevante,  non  manifestamente
 infondata.
   Sul piano della rilevanza la valutazione non puo' prescindere dalla
 considerazione  che  questo  Collegio  e'   stato   investito   della
 trattazione  del  procedimento  a  carico  di  Cananzi  Vincenzo + 7,
 iscritto al n.   209/96 r.g.,  a  seguito  della  astensione  di  due
 magistrati   che  componevano  l'organo  giudicante  nell'ambito  del
 procedimento a carico di Alessandro Simone + 54 (n.  254/95  r.g.)  e
 della   conseguente   separazione   delle  posizioni  di  8  imputati
 relativamente ai quali si realizzava per i magistrati  astenutisi  la
 situazione  di  incompatibilita' di cui all'art. 34 comma secondo, c.
 p.  p.,  cosi'  come  vigente  dopo  la  nota  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996.
   Infatti  la  salvezza della efficacia degli atti compiuti prima del
 provvedimento di accoglimento della dichiarazione di  astensione,  la
 previsione  di  utilizzabilita'  ai fini della decisione dei medesimi
 atti mediante la sola lettura, la  sospensione  dei  termini  di  cui
 all'art.  303,  comma 1 c. p. p. (concretamente considerata da questo
 Collegio nella determinazione dei termini di  fase,  altrimenti  gia'
 scaduti  per  due  degli  imputati),  costituiscono  ad  un  tempo le
 disposizioni di  significato  maggiore  del  provvedimento  normativo
 della  cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita  e quelle di cui
 questo Collegio e' stato immediatamente chiamato a fare  applicazione
 dalle  articolate  richieste  del  pubblico  ministero  e delle altre
 parti.
   Quanto alla non manifesta  infondatezza,  appare  evidente  che  il
 presente  decreto  costituisce  mera reiterazione dei precedenti, non
 assumendo rilievo in senso contrario la disposizione di cui  all'art.
 7,  con  la  quale,  innovando  rispetto al testo anteriore, e' stata
 espressamente disposta l'abrogazione dell'intero  d.-l.  6  settembre
 1996,  n.  464:  la  reiterazione,  infatti,  non puo' essere esclusa
 dall'essere il precedente provvedimento  venuto  meno  non  gia'  per
 mancata  tempestiva  conversione ma, quando era ancora in vigore, per
 abrogazione   espressa   di   un   successivo    provvedimento    che
 pedissequamente lo ricalchi.
   Rileva  il  Collegio che la Corte costituzionale, nel dichiarare la
 illegittimita' dell'art. 6, comma 4 del d.-l. 6  settembre  1996,  n.
 462,  con  decisione recentissima, depositata in data 24 ottobre 1996
 (sentenza n. 360), ha censurato la prolungata e diffusa prassi  della
 reiterazione  dei  decreti-legge  non  convertiti (gia' vietata dalla
 legge n. 400/1988), affermando  che  tanto  la  reiterazione  che  la
 iterazione  si pongono in contrasto con l'art. 77 della Costituzione,
 in difetto di nuovi (e sopravvenuti)    presupposti  straordinari  di
 necessita'  ed  urgenza,  non potendo il nuovo intervento governativo
 porsi "in un rapporto di continuita' sostanziale con il  decreto  non
 convertito  (come  accade con l'iterazione e con la reiterazione), ma
 dovra', in ogni caso, risultare caratterizzato da contenuti normativi
 sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di
 natura straordinaria". E cio' a maggior ragione quando, come nel caso
 di specie, il "decreto reiterato venga ad incidere  nella  sfera  dei
 diritti fondamentali o... nella materia penale".
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  del  d.-l.  23
 ottobre  1996,  n.  553, Disposizioni in tema di incompatibilita' dei
 magistrati  e  di  proroga  dell'utilizzazione   per   finalita'   di
 detenzione  degli  istituti  penitenziari  di Pianosa e dell Asinara,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23  ottobre  1996,  in
 relazione all'art. 77 della Costituzione.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli  atti,  a  cura  della
 cancelleria, alla Corte costituzionale  e  sospende  il  giudizio  in
 corso.
   Ordina   altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Messina, addi' 13 novembre 1996
                        Il presidente: Lombardo
                                   I giudici: Bonanzinga - Bongiovanni
 97C1431