N. 875 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile - 5 dicembre 1997
N. 875 Ordinanza emessa il 24 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 1997) dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara sul ricorso proposto da Bortone Marco contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri. Impiego pubblico - Sospensione, per l'anno 1993, degli automatismi stipendiali (nella specie incremento retributivo conseguente alla nomina alle funzioni di magistrato di Corte d'appello) - Disparita' di trattamento dei dipendenti pubblici (nella specie: magistrati) in ragione della circostanza meramente casuale dell'anno di maturazione dell'aumento - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di capacita' contributiva. (D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost. artt. 3, 36 e 53).(GU n.53 del 31-12-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio proposto con ric. n. 78 del 1995, da Bortone Marco, costituito con l'avv. Giulio Cerceo, domiciliatario in Pescara, come da procura in calce al ricorso; contro il Presidente pro-tempore del Consiglio dei Ministri; il Ministro pro-tempore di grazia e giustizia ed il Ministro pro-tempore del tesoro, in giudizio con l'Avvocatura dello Stato; per il riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 1993, tutti gli incrementi retributivi derivanti dalla nomina a magistrato di Corte di appello (d.m. 26 gennaio 1994); Visto il ricorso ritualmente notificato (19/21 gennaio 1995) e depositato (31 gennaio 1995); Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (9 febbraio 1995); Visto gli atti di giudizio ed i documenti esibiti dalle parti; Udito all'udienza del 24 aprile 1997 il cons. Dino Nazzaro e gli avv.ti G. Cerceo ed A. Buscemi; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente e' stato nominato magistrato di Corte di appello con d.m. 26 gennaio 1994, decorrenza dal 13 maggio 1993, e ritiene che, per l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, per l'anno 1993, non gli sono stati corrisposti, ingiustamente, gli incrementi retributivi.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 874/1997). 97C1434