N. 410 ORDINANZA 10 - 17 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile - Formula del giuramento - Definizione del giudizio
 -  Questione  gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima   con
 sentenza n. 334 del 1996 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.C., art. 328).
 
 (Cost., artt. 3, 19 e 24).
 
(GU n.52 del 24-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  prof.  Annibale
 MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 238 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9  luglio  1996
 dal  Collegio arbitrale di Carrara nel giudizio arbitrale promosso da
 Fussi Tristano contro Versilia Hotels s.r.l., iscritta al n. 1147 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 ottobre 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che, nel corso di un  giudizio  arbitrale,  essendo  stato
 deferito il giuramento decisorio previsto dall'art. 238 del codice di
 procedura  civile,  il collegio, reputato il richiesto mezzo di prova
 idoneo a definire il giudizio, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale  dell'anzidetto  art.  238  "cosi'  come   attualmente
 formulato",  in  relazione  ai  riferimenti religiosi contenuti nella
 formula del giuramento stesso;
     che il collegio rimettente deduce la violazione degli artt.  3  e
 19  della  Costituzione  che  riconoscono  "il diritto inviolabile di
 ciascun  cittadino  a  professare   liberamente   la   propria   fede
 religiosa",   senza   dover   rendere  note  le  proprie  convinzioni
 religiose, nonche' dell'art. 24 della  Costituzione  che  prevede  il
 diritto di difendere in giudizio le proprie ragioni.
   Considerato  che,  con sentenza di questa Corte n. 334 del 1996, e'
 gia' stata dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma
 impugnata nella parte relativa ai riferimenti religiosi della formula
 del giuramento;
     che,   pertanto,   impregiudicata   ogni   valutazione  circa  la
 legittimazione  del  collegio  rimettente   a   sollevare   questione
 incidentale  di legittimita' costituzionale, la questione proposta e'
 manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 238  del  codice  di  procedura
 civile,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  19  e 24 della
 Costituzione, dal collegio  arbitrale  di  Carrara,  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C1451