N. 413 ORDINANZA 10 - 17 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare - Limitazione dell'obbligo del giudice a procedere alla sola fase dell'indagine preliminare - Perdita di efficacia della misura cautelare in caso di omesso tempestivo interrogatorio - Riferimento alla sentenza della Corte n. 77 del 1997 dichiarativa dell'illeggittimita mcostituzionale dell'art. 294, primo comma, del c.c.p. e 302 dello stesso codice - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 294, primo comma, e 302).(GU n.52 del 24-12-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso il tribunale della liberta' di Napoli nei confronti di Uliano Luciano, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che la Corte di cassazione, ha, con ordinanza del 24 ottobre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui limitano l'obbligo del giudice di procedere ad interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di omesso, tempestivo interrogatorio, alla sola fase delle indagini preliminari; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che nel procedimento che aveva provocato l'intervento della Corte di cassazione la misura cautelare era stata eseguita dopo la chiusura delle indagini, ma prima della fissazione dell'udienza preliminare; che questa Corte, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, successiva, dunque, alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; b) dell'art. 302 dello stesso codice, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari"; che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 del codice di procedura penale gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, il primo nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, ed il secondo, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", questione sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 1996. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1454