N. 413 ORDINANZA 10 - 17 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia
 cautelare - Limitazione dell'obbligo del  giudice  a  procedere  alla
 sola  fase  dell'indagine  preliminare  -  Perdita di efficacia della
 misura cautelare  in  caso  di  omesso  tempestivo  interrogatorio  -
 Riferimento  alla  sentenza  della  Corte n. 77 del 1997 dichiarativa
 dell'illeggittimita mcostituzionale dell'art. 294, primo  comma,  del
 c.c.p. e 302 dello stesso codice - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 294, primo comma, e 302).
 
(GU n.52 del 24-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  294,  comma
 primo,  e  302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
 emessa il 24 ottobre 1996  dalla  Corte  di  cassazione  sul  ricorso
 proposto   dal   procuratore  generale  della  Repubblica  presso  il
 tribunale della liberta' di Napoli nei confronti di  Uliano  Luciano,
 iscritta  al  n.    80 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  10,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  29  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che  la  Corte  di  cassazione,  ha, con ordinanza del 24
 ottobre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  24,  secondo
 comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella
 parte  in  cui  limitano  l'obbligo  del  giudice  di  procedere   ad
 interrogatorio  della  persona  in  stato  di custodia cautelare e la
 perdita di efficacia  della  misura  cautelare  in  caso  di  omesso,
 tempestivo interrogatorio, alla sola fase delle indagini preliminari;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
   Considerato  che  nel procedimento che aveva provocato l'intervento
 della Corte di cassazione la misura cautelare era stata eseguita dopo
 la chiusura delle indagini, ma prima  della  fissazione  dell'udienza
 preliminare;
     che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  77  del  3  aprile  1997,
 successiva, dunque, alla pronuncia dell'ordinanza di  rimessione,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale: a) dell'art. 294, comma
 1, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui  non  prevede
 che,  fino  alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento,
 il giudice proceda  all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
 custodia  cautelare  in  carcere  immediatamente e comunque non oltre
 cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; b)  dell'art.
 302  dello  stesso  codice,  limitatamente  alle parole "disposta nel
 corso delle indagini preliminari";
     che,  di  conseguenza,  la  questione  deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 294, comma primo, e  302  del
 codice   di   procedura  penale  gia'  dichiarati  costituzionalmente
 illegittimi, con sentenza n. 77 del 3 aprile  1997,  il  primo  nella
 parte  in  cui  non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al
 giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della
 persona in stato di custodia cautelare in  carcere  immediatamente  e
 comunque  non  oltre  cinque  giorni  dall'inizio di esecuzione della
 custodia, ed il secondo,  limitatamente  alle  parole  "disposta  nel
 corso delle indagini preliminari", questione sollevata dalla Corte di
 cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 1996.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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