N. 422 ORDINANZA 16 - 18 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione  stradale  -  Violazioni - Periodo di sospensione della
 patente di guida - Durata - Criteri - Divieto di invertire  il  senso
 di  marcia  sulle  carreggiate  e  violazione  di  altre  norme della
 circolazione - Disparita' di trattamento -  Identica  questione  gia'
 dichiarata  non  fondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.  373/1996 e
 manifestamente infondata con ordinanze  nn.  89  e  190  del  1997  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.S., art. 176, comma 22).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.52 del 24-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22,
 del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30  aprile
 1992,  n.  285), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal
 pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo  Montenotte,  iscritta
 al  n.  112  del  registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 12,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  29  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto  che  il  pretore  di  Savona, sezione distaccata di Cairo
 Montenotte, con ordinanza emessa il 31 ottobre  1996  (reg.  ord.  n.
 112  del  1997),  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  176
 (piu'  esattamente:    art.  176,  comma  22) del codice della strada
 (approvato con d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285), nella  parte  in  cui
 prevede  che  il  periodo  di  sospensione  della  patente  di guida,
 conseguente  all'accertamento  della  violazione   del   divieto   di
 invertire  il  senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli
 svincoli  delle   autostrade   e   sulle   strade   aventi   analoghe
 caratteristiche,  non possa essere inferiore a mesi sei, anche quando
 non sussista alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione
 amministrativa accessoria, nel caso  di  violazione  di  altre  norme
 della  circolazione,  commessa  negli  stessi  spazi  e  dalla  quale
 derivino danni alle persone (lesioni  personali  colpose  e  omicidio
 colposo),  e' applicata per un periodo inferiore (art. 222 del codice
 della strada);
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  non  giustificato  ed   in
 contrasto   con  il  principio  costituzionale  di  eguaglianza  tale
 differente trattamento sanzionatorio;
     che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello  Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e
 comunque per la manifesta infondatezza della questione;
   Considerato  che,  successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
 rimessione, una identica questione e' stata  dichiarata  non  fondata
 con  sentenza  n.  373  del  1996  e  manifestamente infondata con le
 ordinanze nn. 89 e 190 del 1997;
     che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive
 del legislatore  ne'  stabilire  la  quantificazione  delle  sanzioni
 (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);
     che,  in  ogni  caso,  il  raffronto tra trattamenti sanzionatori
 diversi,  per  verificare  se  sia   rispettato   il   limite   della
 ragionevolezza,   non   puo'   essere  compiuto  considerando,  nelle
 fattispecie  indicate  dal  giudice  rimettente  quale   termine   di
 comparazione,  esclusivamente  uno  degli  elementi  sanzionatori (la
 sanzione amministrativa della  sospensione  della  patente)  separato
 dalla pena detentiva principale cui accede;
     che  l'ordinanza  di rimessione non introduce profili o argomenti
 nuovi rispetto a  quelli  gia'  esaminati  dalla  Corte,  sicche'  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  176,  comma  22,  del  codice della strada
 (approvato  con  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285),  sollevata,  in
 riferimento  all'art.    3 della Costituzione, dal pretore di Savona,
 sezione distaccata di Cairo Montenotte, con l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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