N. 425 ORDINANZA 16 - 18 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Persona non imputabile  al  momento  del  fatto  e
 incapace  di  partecipare  coscientemente  al processo - Emissione da
 parte del g.i.p. di sentenza di non  luogo  a  procedere  quando  sia
 evidente la materiale attribuibilita' del fatto all'imputato - Omessa
 previsione  -  Identica questione gia' dichiarata inammissibile dalla
 Corte con sentenza n. 94/1997 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 425).
 
 (Cost., artt. 24 e 112).
 
(GU n.52 del 24-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del  codice
 di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1997
 dal giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di
 Catania  nel procedimento penale a carico di Marino Pasquale iscritta
 al n.  301 del registro ordinanze 1997 e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  24, prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 112
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.  425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e
 incapace di partecipare coscientemente al processo, debba  emettersi,
 da parte del giudice della udienza preliminare, sentenza di non luogo
 a  procedere  allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita'
 del fatto medesimo all'imputato;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
   Considerato  che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
 rimessione,  questa  Corte  ha  dichiarato  inammissibile  l'identica
 questione sollevata dal medesimo giudice, attesa "l'impossibilita' di
 risolvere  sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di
 possibili  opzioni,  che  soltanto  il  legislatore  e'  abilitato  a
 compiere" (v. sentenza n. 94 del 1997);
     che,  pertanto,  la  questione  proposta  deve  essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 425  del  codice  di  procedura
 penale,   sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  24  e  112  della
 Costituzione, dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C1466