N. 425 ORDINANZA 16 - 18 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo - Emissione da parte del g.i.p. di sentenza di non luogo a procedere quando sia evidente la materiale attribuibilita' del fatto all'imputato - Omessa previsione - Identica questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 94/1997 - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 425). (Cost., artt. 24 e 112).(GU n.52 del 24-12-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Marino Pasquale iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, debba emettersi, da parte del giudice della udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto medesimo all'imputato; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile; Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'identica questione sollevata dal medesimo giudice, attesa "l'impossibilita' di risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il legislatore e' abilitato a compiere" (v. sentenza n. 94 del 1997); che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1466