N. 439 ORDINANZA 16 - 23 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Divieto per le pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi - Termine massimo di tre mesi stabilito direttamente dalla legge n. 537/1993 - Aziende ospedaliere - Applicazione di una normativa che pregiudicherebbe l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza - Jus superveniens: legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Dispensa dal divieto degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esigenza di nuovo esame da parte del giudice rimettente circa i termini della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 23 e 24).(GU n.53 del 31-12-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre 1996 dal tribunale di Catania sui ricorsi proposti da Lucia Randazzo e da Gaetano Arena contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Curro' - Ascoli Tomaselli, iscritte ai nn. 17 e 18 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Ritenuto che il Tribunale di Catania-sezione lavoro, adito in distinti giudizi di reclamo cautelare da parte di un'ostetrica e di un infermiere, per sentir ordinare all'Azienda ospedaliera Garibaldi - S.Luigi - S.Curro' - Ascoli Tomaselli il mantenimento in essere, oltre il termine prefissato di tre mesi, delle convenzioni rispettivamente stipulate con i reclamanti per l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con due ordinanze del 5 novembre 1996, di contenuto sostanzialmente identico; che, secondo il tribunale di Catania, il termine massimo di tre mesi della durata dei suddetti rapporti viene direttamente stabilito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dato che l'art. 3, al comma 23, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di "assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi", e, al comma 24, prevede una serie di deroghe a tale divieto, fra le quali non possono pero' farsi rientrare i rapporti convenzionali dedotti in giudizio; che secondo i giudici a quibus qualora, come nei casi sottoposti a giudizio, l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza dipenda integralmente da tali rapporti convenzionali con addetti esterni, eventualmente anche di difficile e gravoso reperimento per l'Azienda ospedaliera, l'obbligo di un loro ricambio trimestrale pone a rischio l'erogazione stessa del servizio, e quindi viola l'art. 32, primo comma, della Costituzione; che le norme denunziate contraddicono altresi', secondo il rimettente, l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perche' la reiterata sostituzione ogni tre mesi del personale ausiliario addetto impedisce che il servizio si svolga con le forme e i modi pretesi dalla sua peculiare natura, non consentendo in particolare la necessaria continuita' del rapporto con le pazienti; che le parti dei giudizi principali non si sono costituite dinnanzi a questa Corte, e che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, ha successivamente revocato l'intervento; Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perche' siano decisi con un'unica pronuncia; che il tribunale di Catania dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto il divieto previsto per le Aziende ospedaliere di stipulare rapporti di prestazione d'opera per un tempo superiore a tre mesi renderebbe difficoltoso, quando non pregiudicherebbe, l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza; che, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale anche a tempo determinato, dall'altro lato, al comma 46, ha dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale; che il giudice a quo deve valutare se l'innovazione legislativa abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di costituzionalita', in particolare sul termine di tre mesi gia' stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata tanto per le assunzioni a tempo determinato effettuate dagli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro autonomo svolte a favore degli enti predetti; che il giudice a quo deve, altresi', valutare se la modifica abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalita' e' fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il servizio possa venire a svolgersi; che si impone pertanto, sotto diversi profili, un nuovo esame del rimettente circa i termini della rilevanza della deferita questione di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Catania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1480