N. 885 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1997
N. 885 Ordinanza emessa il 25 settembre 1997 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Franci Andrea ed altro Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega - Contrasto con la normativa comunitaria in materia. (D.Lgs. 5 febbraio 1977, n. 5, art. 52, primo e secondo comma (recte: 5 febbraio 1997)). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 76 (recte: art. 77)).(GU n.2 del 14-1-1998 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 95/250 reg. dibattimento a carico di Franci Andrea e Soldati Silvano, imputati dei reati di cui agli artt. 21, legge n. 319/1976, 25 d.P.R. n. 915/1982, art. 26 d.P.R. n. 915/1982, nonche' art. 3, comma 5 e 9-octies, legge 9 novembre 1988, n. 475 per non avere ottemperato agli obblighi inerenti la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti tossico nocivi e speciali, ritiene di dovere sollevare d'ufficio eccezione di costituzionalita' dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22 nella parte in cui prevede sanzioni di tipo amministrativo per le violazioni degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi per violazione degli artt. 3-9, secondo comma, 10, primo comma, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, il decreto legislativo in esame e' stato emanato dal Governo come legge delegata (per l'attuazione di direttive comunitarie), e, pertanto, non puo' contenere norme in contrasto con i principi dettato dal Parlamento, cosi' come sancito dagli artt. 76 e 77 della Costituzione. Pertanto occorre verificare preliminarmente la conformita' delle sanzioni amministrative citate rispetto ai dettami della legge delega e cioe' della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), il cui art. 1 conferisce al Governo la delega per l'attuazione di numerose direttive, tra cui la n. 91/156 CEE e 91/689 CEE l'art. 2, lettera d) di questa legge stabilisce, infatti, che "salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelari degli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime". E' stato a questo punto rilevato che la legge delega, delineando il quadro delle sanzioni (amministrative e contravvenzionali) da irrogare per garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, mentre privilegia, di regola, le sanzioni amministrative, indica espressamente, come eccezione, il settore della tutela dell'ambiente. Infatti, essa, come si e' detto, prevede espressamente sanzioni solo penali nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericoli interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dall'art. 34 della legge n. 689 del 1981, fra i quali rientra certamente l'interesse alla tutela dell'ambiente. Infatti il citato art. 34 (lettere g) ed h) esclude dalla depenalizzazione, tra l'altro, le violazioni (tutte incluse quelle c.d. "formali") della legge Merli e quelle della legge antismog (le leggi sui rifiuti non sono menzionate perche' nel 1981 non ne esistevano. Da cio' si deve necessariamente ricavare che la tutela dell'ambiente e' un interesse generale dell'ordinamento interno, il quale, secondo il legislatore, non puo' essere presidiato solo con sanzioni amministrative. Rileggendo il quadro sanzionatorio che emerge dal decreto appare subito evidente che non si e' sempre tenuto conto dei principi delineati dalla legge delega. Cio' e' particolarmente evidente nell'art. 52 che, come si e' detto, commina sanzioni solo amministrative per la violazione degli obblighi di comunicazione annuale e di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, anche se pericolosi. Trattasi, infatti in primo luogo, di violazioni di norme tese a tutelare l'ambiente e cioe' quell'interesse generale che la legge delega ritiene debba essere presidiato con sanzioni penali e non amministrative. Peraltro, la formulazione stessa del citato art. 2, lettera d), incentrato sugli "interessi generali", quali quello alla tutela dell'ambiente (contrapposti, come eccezione, a tutti gli altri), e con il richiamo proprio alle norme escluse - in blocco e senza distinzioni, in quanto relative all'interesse alla tutela ambientale - dalla depenalizzazione nel 1981, sembra voler escludere qualsiasi possibilita' di irrogazione di sanzioni amministrative nel recepimento delle prescrizioni che garantiscono la tutela dell'ambiente, quali sono quelle in esame. Anzi, seguendo il dato letterale, la sanzione amministrativa e' prevista solo per "le infrazioni che ledano o espongono a pericolo interessi diversi" da quello della tutela dell'ambiente; per cui, nel caso in esame, la scelta di sanzione amministrativa sarebbe consentita solo se si ritenesse che le violazioni relative all'obbligo di comunicazione annuale e di registro di carico e scarico dei rifiuti "ledano o espongano a pericolo" interessi diversi da quello della tutela dell'ambiente. In questo quadro, quindi, la dizione "infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto" non sembra assumere alcun significato particolare o limitativo, essendo, oltre tutto pacifico che, pur senza voler addentrarsi in dissertazioni sulla struttura del reato e sul bene giuridico, la violazione delle prescrizioni tese alla tutela dell'ambiente dai rifiuti comporta sempre, direttamente o indirettamente, una lesione o una messa in pericolo del bene protetto. E', tuttavia, altrettanto evidente che il legislatore (delegato) del decreto legislativo n. 22 ha voluto intendere invece questa indicazione non in senso cosi' rigido e generalizzato, ed ha preferito, di regola interpretarla nel senso di riservare le sanzioni penali solo alle violazioni che riteneva comunque "piu' gravi" e pericolose per l'ambiente; e, nel compiere questa valutazione, ha considerato un complesso di vari elementi, fra cui spiccano, oltre alla pericolosita' diretta della condotta, altri elementi, quali, ad esempio, la natura dell'attivita' svolta ed il tipo di rifiuti prodotti. Tanto e' vero che, ad esempio, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, violazione che non e' certamente una violazione formale ma una "aggressione diretta", anche questa suscettibile di critica nelle sedi opportune viene punito con sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 14 e 5, comma 1, se commesso da privato, e con sanzione penale solo se commesso dal titolare di impresa o ente (art. 51, comma 2). Mentre tutte le violazioni, certamente "formali", connesse con l'inosservanza delle procedure (anche semplificate) per autorizzazione o iscrizione da parte delle imprese che compiono attivita' di gestione dei rifiuti, sono sempre penalmente sanzionate dall'art. 51, commi 1 e 2 (anzi, "se si tratta di rifiuti pericolosi", addirittura con la pena congiunta che la legge delega riserva alle "infrazioni che recano un danno di particolare gravita'". Cosi' come, nel caso, di violazioni relative al formulano di trasporto di rifiuti - e, quindi, come quelle attinenti al registro di carico e scarico ed alla comunicazione annuale, certamente non direttamente aggressivo del bene protetto -, l'art. 52, comma 3 del decreto legislativo n. 22 prevede sanzione amministrativa, ma, se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi, fa espressamente eccezione e richiama - diversamente da quanto avviene per i registri di carico e scarico - addirittura le pene del delitto di cui all'art. 483 c.p. (anche questa disparita' tra registri e formulario lascia perplessi). Lo stesso art. 52, comma 4, si preoccupa di prevedere una autonoma (e piu' blanda) sanzione amministrativa, nel caso che le violazioni agli obblighi relativi sia ai registri di carico e scarico sia ai formulari per il trasporto, anche se relative a rifiuti pericolosi, siano solo formale (arti. 52, comma 4: "se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge"). Il che porta a ritenere che l'art. 52, commi 2 e 3, rispettivamente con riferimento agli obblighi di registro di carico e scarico e del formulario per il trasporto, indichi la sanzione per le altre violazioni, ritenute, evidentemente, non meramente formale, e piu' gravi. Tanto piu' che contemporaneamente, nella stessa ottica, il legislatore esonera totalmente dagli obblighi della comunicazione annuale e dei registri di carico e scarico limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani che non hanno piu' di tre dipendenti (art. 11,l comma 3), ritenendo, con ogni evidenza che si tratta di modeste attivita' le quali, qualora non producano rifiuti pericolosi, non costituiscono un apprezzabile pericolo per l'interesse tutelato. In questo quadro, allora, se anche si vuole usare lo stesso metro del legislatore delegato, appare del tutto incomprensibile la previsione di sanzioni solo amministrative (anche se piu' pesanti se vi sono rifiuti pericolosi) per tutte le violazioni relative alla comunicazione annuale ed al registro di carico e scarico (che non rientrino, ovviamente, nell'ambito dell'art. 52, comma 4), escludendo - a differenza di quanto avviene per il formulario di trasporto - qualsiasi sanzione penale, anche se sono relative a rifiuti pericolosi. Resta da sottolineare - e non sembra irrilevante sotto il profilo sostanziale - che le violazioni in esame comprendono anche la falsita' delle registrazioni del registro di carico e scarico e cioe' quelle violazioni che molto spesso, come insegna l'esperienza degli ultimi 15 anni, sono i primi elementi da cui iniziare le indagini per reprimere la ecomafia dei rifiuti, da qui derivano, in concreto e direttamente, danni incalcolabili all'ambiente ed alla salute pubblica. In altri termini, gli obblighi relativi alla comunicazione annuale ed al registro di carico e scarico sono certamente, sotto il profilo sostanziale, obblighi il cui rispetto e' indispensabile per tenere sotto controllo tutto il settore della produzione e dello smaltimento dei rifiuti, troppo spesso in mano alla criminalita' organizzata: e' noto come in questo settore il primo controllo riguarda la veridicita' e la completezza di quanto dichiarato nelle comunicazioni annuali, nei registri e nei formulari di trasporto. Depenalizzare questi obblighi anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, per tanto, equivale ad escludere, di norma, la competenza della polizia giudiziaria, e quindi, in sostanza, a depotenziare la possibilita' (gia' minima di effettuare questi controlli (adesso, per altro, affidati, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c) e 55, comma 1, decreto legislativo n. 22, alle province, senza fornir loro alcun potenziamento di uomini e mezzi, gia' oggi largamente insufficienti), esponendo concretamente a pericolo l'interesse generale alla tutela dell'ambiente. Il che e' particolarmente evidente proprio con riferimento ai rifiuti pericolosi come, del resto, risulta chiarissimo da altre disposizioni dello stesso decreto legislativo che considerano giustamente fondamentali i controlli sulla "vita" dei rifiuti, soprattutto pericolosi onde non mettere in pericolo il diritto all'ambiente. Basta ricordare che, in perfetta sintonia rispetto alle direttive comunitarie, il decreto legislativo n. 22 dispone che occorre "assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi" (art. 2); ed aggiunge, ancora significativamente, che le province "sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare i controlli sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate ... e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti" (art. 20, comma 6). Controlli che, come gia' si e' osservato, si basano, appunto sugli strumenti della comunicazione annuale, del registro di carico e scarico e del formulario per il trasporto. Devesi, infine rilevare che la scelta della sanzione penale per le violazioni in esame se relative a rifiuti pericolosi, sembra da privilegiare anche per rispetto degli obblighi assunti dal nostro paese verso la Unione europea. Infatti, proprio recentemente e proprio in relazione alle sanzioni previste dalla normativa italiana sui rifiuti, la Corte europea di giustizia ha ricordato che "gli Stati membri sono tenuti, nell'ambito della liberta' che viene loro lasciata dall'art. 189, terzo comma, del Trattato, a scegliere le forme e i mezzi piu' idonei al fine di garantire l'efficacia pratica delle direttive"; ed ha precisato che "l'art. 5 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario. A tal fine, ..., essi devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno, simili per natura ed importanza e che in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettivita', di proporzionalita' e di capacita' dissuasiva ..." (Corte di giustizia, sezione I, 12 settembre 1996, Gallotti ed altri). Ne consegue che, alla stregua delle considerazioni gia' svolte, aver previsto solo sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo comunitario del registro di carico e scarico dei rifiuti anche se pericolosi (imposto dall'art. 14 direttiva 91/156 e dall'art. 4 direttiva 91/689), puo' fare ritenere che il nostro paese sia venuto meno agli obblighi che derivano all'Italia dalla partecipazione alla Unione europea, con violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione. Considerato che per quanto sopra la norma depenalizzante il fatto in questione potrebbe essere dichiarata incostituzionale per violaziore degli articoli della Corte sopra indicati; ritenuta rilevante ai fini del giudizio la soluzione della dedotta questione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, primo e secondo comma del d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 5, in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 76 e 77 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza va notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Grosseto, addi' 25 settembre 1997 Il pretore: (firma illeggibile) 97C1486