LEGGE 3 febbraio 1997, n. 13 

  Modifica  all'articolo  8 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, in materia di
ineleggibilita' dei magistrati in  caso  di  scioglimento  anticipato
delle Camere e di elezioni suppletive.
(GU n.32 del 8-2-1997)
 
 Vigente al: 23-2-1997  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti
norme per la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo
le parole: "I magistrati -  esclusi  quelli  in  servizio  presso  le
giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti:
", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati
e di elezioni suppletive,".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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