DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1997, n. 120 

Regolamento  recante  modificazione  al  decreto del Presidente della
Repubblica  13  febbraio  1967,  n.  429,  concernente  i   documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa della Guardia di finanza.
(GU n.106 del 9-5-1997)
 
 Vigente al: 24-5-1997  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10  della  legge  23  aprile   1959,   n.   189,
sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei  militari  di
truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di finanza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1967,
n.  429,  concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Considerato  che,  al  fine  di consentire un completo ed obiettivo
giudizio su tutte le qualita' del  valutando,  appare  opportuno  che
l'autorita' compilatrice della documentazione caratteristica disponga
di  esaurienti  elementi  di informazione, forniti dall'autorita' che
impiega  direttamente  l'ufficiale,  non  limitati  ai  soli  aspetti
tecnici;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro della difesa ed il Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente  della
Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Gli
elementi  di  informazione  di  cui al primo comma sono limitati agli
aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono  riferiti  anche
alle   qualita'   fisiche,   morali  e  di  carattere,  culturali  ed
intellettuali, professionali e militari del  giudicando;  qualora  il
militare  dipenda  da  autorita'  civile il riferimento alle qualita'
militari e' omesso.  Gli  elementi  di  informazione  non  contengono
qualifiche.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 aprile 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Andreatta, Ministro della difesa
                                   Ciampi, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
  Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 10
                                  Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.