MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1997, n. 195 

  Regolamento  concernente  la  determinazione dei  termini  e  delle
modalita' da  osservare per  l'invio delle  richieste di  parere alla
competente  Direzione  generale e  per  la  comunicazione dei  pareri
stessi al contribuente.
(GU n.152 del 2-7-1997)
 
 Vigente al: 17-7-1997  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  recante
disposizioni   in   materia   di   interpello    dell'Amministrazione
finanziaria da parte dei contribuenti; 
  Visto il comma 11 dello stesso articolo 21, in base  al  quale  con
decreto del Ministro delle finanze sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' da osservare per l'invio delle  richieste  di  parere  alla
competente Direzione generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri
stessi al contribuente; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 3-2559/U.C.L. del 3 aprile 1997; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Procedimento 
  1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'articolo 21  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze  -
Dipartimento delle entrate, e' indirizzata alla  direzione  regionale
delle entrate  competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale  del
richiedente e va spedita  a  mezzo  del  servizio  postale  in  plico
raccomandato con avviso di ricevimento. 
  2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilita': 
  a)  i  dati  identificativi  del  contribuente  o  del  suo  legale
rappresentante e delle altre parti interessate; 
  b) l'indicazione  dell'eventuale  domiciliatario  presso  il  quale
devono essere effettuate le comunicazioni; 
  c)  la  sottoscrizione  del   contribuente   o   del   suo   legale
rappresentante. 
  3. Nella richiesta di parere va esposto  dettagliatamente  il  caso
concreto, nonche' la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va
allegata copia della documentazione, con relativo  elenco,  rilevante
ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie
prospettata. 
  4. Il parere  del  Dipartimento  delle  entrate  e'  comunicato  al
contribuente mediante servizio  postale  in  plico  raccomandato  con
avviso di ricevimento. Il  Dipartimento  delle  entrate  trasmette  i
pareri anche al comitato consultivo per  l'applicazione  delle  norme
antielusive. 
  5. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21,  comma  10,  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  la  richiesta  di  parere,   le
intimazioni e le altre comunicazioni del  contribuente  si  intendono
presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da  parte
del  Ministero  delle  finanze.  Le  comunicazioni  di  parere  e  le
richieste  istruttorie  si  intendono  eseguite  al   momento   della
ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario. 
  6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in  conformita'
alla soluzione interpretativa  prospettata  dal  contribuente,  rende
improcedibile la richiesta  di  parere  al  comitato  consultivo  per
l'applicazione delle norme antielusive. 
  7. La direzione regionale delle entrate  trasmette  alla  Direzione
generale del Dipartimento  delle  entrate  la  richiesta  di  parere,
inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla  sua
ricezione. Il  parere  della  Direzione  generale  e'  comunicato  al
contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 13 giugno 1997 
                                                   Il Ministro: Visco 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997 
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 149