DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 262 

  Regolamento recante  modificazioni al decreto del  Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, concernente l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Ufficio  del  Garante per  la  radiodiffusione  e
l'editoria.
(GU n.183 del 7-8-1997)
 
 Vigente al: 22-8-1997  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo  6, comma 8,  della legge  6 agosto 1990,  n. 223,
recante disciplina  del sistema  radiotelevisivo pubblico  e privato,
che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e
il funzionamento  dell'Ufficio del  Garante per la  radiodiffusione e
l'editoria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231, recante  il regolamento per l'organizzazione  e il funzionamento
dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Ritenuta la necessita' di apportare integrazioni e modificazioni al
citato regolamento;
  Udito il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 5 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1  Il   regolamento  per   l'organizzazione  ed   il  funzionamento
dell'Ufficio  del  Garante  per   la  radiodiffusione  e  l'editoria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991,
n. 231, e' modificato come segue.
  2.  All'articolo 5,  dopo  il comma  2, e'  aggiunto,  in fine,  il
seguente:
  "2-bis. Su  proposta del segretario  generale, il Garante,  fermi i
limiti  del  contingente  fissato,  puo'  nominare,  nell'ambito  del
personale appartenente ad una delle  categorie di cui all'articolo 28
della legge 23 agosto 1988, n.  400, un vice segretario generale, che
coadiuva  il   segretario  generale  nell'esercizio   delle  funzioni
amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con
le stesse modalita' al vice segretario generale puo' essere conferito
l'incarico  di  sovrintendere  all'organizzazione  ed  alla  gestione
amministrativa  dell'Ufficio,   con  assunzione  di   ogni  correlata
responsabilita', assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante
in materia".
  3.  All'articolo 6,  dopo  il  comma 2  e'  aggiunto,  in fine,  il
seguente:
  "2-bis. Il segretario generale,  previa autorizzazione del Garante,
puo' esercitare  tramite il vice  segretario generale, che  ne assume
ogni correlata  responsabilita', le  attribuzioni a lui  delegate dal
Garante  stesso, per  quanto  riguarda: la  gestione  delle spese  di
funzionamento  dell'Ufficio; la  firma dei  mandati tratti  sul fondo
stanziato  sull'apposito capitolo  dello  stato  di previsione  della
spesa del Ministero  del tesoro per il  versamento sulla contabilita'
speciale presso  la sezione di  tesoreria provinciale dello  Stato di
Roma,  intestato all'Ufficio;  l'adozione  di provvedimenti  relativi
all'acquisto  di beni  ed  a pagamenti  sulla contabilita'  speciale;
l'emanazione  di ordini  di  servizio  relativi all'utilizzazione  di
personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.".
  4. Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
  "Art. 41-bis  (Buoni pasto ). -  1. Nei confronti del  personale in
servizio    presso   l'Ufficio    del   Garante,    appartenente   ad
amministrazioni nei  cui ordinamenti  sia prevista  l'attribuzione di
buoni  pasto,  l'Ufficio del  Garante,  ove  ne sia  richiesto  dalle
amministrazioni di  provenienza, obbligate ai sensi  dell'articolo 6,
comma  6, della  legge  6  agosto 1990,  n.  223,  puo', su  conforme
determinazione del  Garante, curare la distribuzione  dei buoni pasto
agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997.
  2.  Con  propria determinazione,  il  Garante  puo' estendere,  con
decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli
stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione
dei  buoni  pasto al  personale  non  contemplato  nel comma  1,  con
esclusione  di quello  di cui  ai  commi 4  e 5  dell'articolo 2  del
decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.  29,  in conformita'  alla
disciplina prevista per il personale  del comparto Ministeri e per la
relativa durata.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti di osservalo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il  Guardasigilli: Flick  Registrato alla  Corte dei  conti il
  31 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 5