Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74.(GU n.208 del 6-9-1997)
Vigente al: 21-9-1997
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n, 74, con il quale e' stato adottato il regolamento di cui sopra; Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una piu' puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 6331-38/2-6 U.L.) dell'8 agosto 1977); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente: " 1. La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine puo' deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio. 2. I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 3. La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato e' affidata la vicepresidenza. 4. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione e' necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validita' delle delibere e' sufficiente il voto della maggioranza dei presenti. 5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di questi, e delega, per ciascuna di esse, uno o piu' componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi. 6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione. 7. I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente. 8. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sara' edito entro tre mesi da quella che contiene il bando di concorso". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 1997 Il Ministro: Flick Visto, il Guardasigilli: F lick Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 123 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.