MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 agosto 1997, n. 290 

  Regolamento  recante  modificazione  al regolamento  di  attuazione
della legge  26 luglio 1995,  n. 328, sulla  preselezione informatica
per  l'ammissione alle  prove scritte  del concorso  per la  nomina a
notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74.
(GU n.208 del 6-9-1997)
 
 Vigente al: 21-9-1997  
 

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo
1,  comma  6,  il  quale prevede che mediante decreto del Ministro di
grazia   e   giustizia  sono  adottate  le  norme  regolamentari  per
l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione
alle prove scritte del concorso notarile;
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n, 74, con il quale
e' stato adottato il regolamento di cui sopra;
  Ritenuto  che detto regolamento deve essere modificato ed integrato
al  fine  di una piu' puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995,
n. 328;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n.
6331-38/2-6 U.L.) dell'8 agosto 1977);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  La  commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-quater
della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'articolo 1, comma
3,  della  legge  26  luglio  1995, n. 328, provvede alla formazione,
conservazione,  gestione  e  aggiornamento del sistema e del relativo
archivio  informatico  dei  quesiti.  A  tal  fine puo' deliberare le
integrazioni,    modificazioni    e   soppressioni   necessarie   per
l'aggiornamento e completamento dell'archivio.
  2.  I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale
di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di
almeno   dodici  nominativi,  possibilmente  appartenenti  a  diversi
distretti  notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato,
sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  3.  La  presidenza  della  commissione spetta al direttore generale
degli  affari  civili e delle libere professioni o a un suo delegato.
Al  presidente  del  Consiglio  nazionale  del  notariato  o a un suo
delegato e' affidata la vicepresidenza.
  4.  La  commissione  ministeriale si riunisce almeno una volta ogni
sei  mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando
di  concorso.  Per  la sua costituzione e' necessaria la presenza dei
magistrati  che la compongono e di almeno tre notai. Per la validita'
delle delibere e' sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.
  5.  La  commissione  ministeriale  individua  materie  o settori di
materie,  tra  quelle  formanti  oggetto  di  questi,  e  delega, per
ciascuna  di esse, uno o piu' componenti notai ad acquisire tutti gli
aggiornamenti   normativi   intervenuti   successivamente  all'ultima
pubblicazione dei quesiti stessi.
  6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono
le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute
necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione.
  7.   I   notai   delegati   vigilano  sulla  corretta  introduzione
nell'archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di
quelli  soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile
per la pubblicazione di cui al comma seguente.
  8.  La  pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico
e'  assicurata  mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana che sara' edito entro
tre mesi da quella che contiene il bando di concorso".
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Flick
 Visto, il Guardasigilli: F lick
  Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1997
  Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 123
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.