DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997, n. 355
Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilita' dei piloti.(GU n.245 del 20-10-1997)
Vigente al: 4-11-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 95 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, 4 settembre 1980, n. 896, e 13 novembre 1987, n. 505, con i quali sono state approvate modifiche al citato regolamento; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' inserito il seguente: "Art. 108-bis (Mobilita' dei piloti). - 1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni. 2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Andreatta, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 16