DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997, n. 355 

  Regolamento  recante modificazioni  alle  norme  di esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima)  in  materia  di
mobilita' dei piloti.
(GU n.245 del 20-10-1997)
 
 Vigente al: 4-11-1997  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 95  del codice  della navigazione,  approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, che approva il  regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, navigazione marittima;
  Visti i decreti del Presidente  della Repubblica 29 maggio 1976, n.
952, 4  settembre 1980,  n. 896, e  13 novembre 1987,  n. 505,  con i
quali sono state approvate modifiche al citato regolamento;
  Visto l'articolo  17, commi 1 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
  Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 108 del  regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952, n. 328, e' inserito il
seguente:
  "Art.  108-bis (Mobilita'  dei  piloti). -  1.  I piloti  effettivi
appartenenti alle  corporazioni che presentino esubero  rispetto alle
esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa
autorizzazione del  Ministero dei trasporti e  della navigazione, per
coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
  2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in
esubero, da assoggettare a mobilita'  si procede in base alla domanda
presentata dagli interessati  e, nel caso di assenza  o di pluralita'
di domande,  sulla base delle  condizioni di famiglia e  della minore
anzianita' di servizio.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 settembre 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Flick, Ministro di grazia e giustizia
                 Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
                                     Andreatta, Ministro della difesa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997
  Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 16