MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. 418 

  Regolamento  recante adeguamento  dei compensi  a vacazione  per le
prestazioni professionali dei geometri.
(GU n.283 del 4-12-1997)
 
 Vigente al: 19-12-1997  
 

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto 1'articolo  unico della  legge 18 ottobre  1961, n.  1181, in
base  al  quale  la  tariffa per  le  prestazioni  professionali  dei
geometri  e' stabilita  mediante  decreto del  Ministro  di grazia  e
giustizia  di  concerto  con  il Ministro  dei  lavori  pubblici,  su
proposta del Consiglio nazionale dei geometri;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti
dalla  tariffa   per  le  prestazioni  professionali   dei  geometri,
approvata con decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596;
  Viste  le proposte  avanzate dal  Consiglio nazionale  dei geometri
nelle sedute del 15 ottobre 1992 e del 18 gennaio 1994;
  Visto il parere espresso dal  C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile
1997;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Compensi a vacazione
  1. L'articolo 1  del decreto ministeriale 6 dicembre  1993, n. 596,
e' sostituito dal seguente:
  " 1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa
approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni
sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:
   L. 43.500 per il geometra;
   L. 27.000 per gli aiutanti di concetto.
  2. I compensi  a vacazione previsti dall'articolo  32, primo comma,
sono  stabiliti per  ogni ora  o frazione  di ora,  in ragione  di L.
87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E'  fatto obbligo  a chiunque  spetti di  osserv arlo  e di
farlo osservare.
   Roma, 3 settembre 1997
                                    Il Ministro di grazia e giustizia
                                                  Flick
Il Ministro dei lavori pubblici
            Costa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997
  Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 262
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          della  disposizione  di  legge  alla  quale e' operato   il
          rinvio  e della   quale restano   invariati il    valore  e
          l'efficacia.