Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei geometri.(GU n.283 del 4-12-1997)
Vigente al: 19-12-1997
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto 1'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181, in base al quale la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri e' stabilita mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei geometri nelle sedute del 15 ottobre 1992 e del 18 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Compensi a vacazione 1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596, e' sostituito dal seguente: " 1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 262 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.