Regolamento recante modificazione al regolamento concernente la disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato con decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.(GU n.284 del 5-12-1997)
Vigente al: 20-12-1997
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalita', delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale e' stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164, contenente il regolamento con cui si e' modificato l'articolo 17 del richiamato decreto ministeriale n. 565/1992 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994; Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1997, n. 36, contenente il regolamento con cui la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 164/1995 e stata estesa alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra; Considerato che persistendo una situazione di grave carenza di organico nei profili di capo reparto e capo squadra permane la necessita' di avvalersi di procedure semplificate per sopperire alle improcrastinabili esigenze di funzionalita' del servizio d'istituto; Valutata quindi l'opportunita' di estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto ministeriale n. 164/1995 alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 agosto 1997; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, cosi' come modificato dai decreti ministeriali 21 aprile 1995, n. 164 e 22 gennaio 1997, n. 36, e' aggiunto il seguente comma: "1- quinquies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 ottobre 1997 Il Ministro: Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1997 Registro n. 2 Interno, foglio n. 291 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 335/1990 (regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), e' il seguente: "Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalita', le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno". - Il D.M. n. 565/1988 concerne il regolamento recante le modalita' di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali: c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".