MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1997, n. 423 

  Regolamento recante modificazioni al regolamento degli uffici e del
personale  del  Ministero delle  finanze,  adottato  con decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
(GU n.287 del 10-12-1997)
 
 Vigente al: 25-12-1997  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Vista la legge 29 ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione  del   Ministero   delle   finanze,   e   successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 12, comma 2; 
  Visto il regolamento degli uffici e  del  personale  del  Ministero
delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287, e successive  modificazioni,  ed  in  particolare
l'articolo 70, comma 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di apportare modifiche al citato  decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.  287,  al  fine  di
corrispondere  alle  esigenze  funzionali  degli  uffici   periferici
dell'Amministrazione finanziaria; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Udito il parere espresso dal  Consiglio  di  Stato  nella  adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi  in  data  6  ottobre
1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 3-7755/U.C.L. del 7 novembre  1997,  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
         Norme per il funzionamento degli uffici periferici 
                  dell'Amministrazione finanziaria 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  27  marzo  1992,  n.
287, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 41, comma 5, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo:  "In  realazione  alle  necessita'  di   reperimento   degli
immobili, nonche' a particolari esigenze  di  carattere  locale,  gli
uffici delle entrate possono essere ubicati anche in  comuni  diversi
da quelli indicati come sede degli uffici  stessi,  purche'  compresi
all'interno della loro ciroscrizione territoriale."; 
    b) all'articolo 73, comma 5, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
"Per motivate esigenze funzionali i centri di servizio delle  imposte
dirette ed indirette possono essere attivati anche in data  anteriore
a quella dell'attivazione degli uffici delle entrate."; 
    c) l'articolo 79, comma 6, e' sostituito dal seguente: 
      " 6. Le  direzioni  regionali  delle  entrate  e  le  direzioni
compartimentali del territorio esercitano le proprie  funzioni  anche
attraverso i corrispondenti reparti  delle  soppresse  intendenze  di
finanza fino alla data di attivazione degli uffici  delle  entrate  e
degli uffici del territorio.". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 19 novembre 1997 
                                                   Il Ministro: Visco 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1997 
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 335