Modifica degli articoli 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 "Norme in materia di bonifica"(GU n.21 del 24-5-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. All'articolo 49, comma 1, sostituire "comma 5" con "comma 6"; 2. All'articolo 52, comma 6, le parole "di cui all'art. 51, comma 8." sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art. 47, comma 6.". 3. All'articolo 56, comma 1, modificare la frase "..... e comunque non oltre il 31 dicembre 1996" con la frase "..... e comunque non oltre il 31 dicembre 1998". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 15 gennaio 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R 15/6/1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 17 dicembre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo l'11 gennaio 1997.