REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 4 

Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo
(GU n.23 del 7-6-1997)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 25 febbraio 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Introduzione dell'insegnamento della lingua e cultura ladina
                      nella scuola dell'obbligo
 
  1. Sono approvati per  la  scuola  dell'obbligo  dei  comuni  delle
localita'   ladine   della   provincia   di  Trento  i  programmi  di
insegnamento della lingua e cultura ladina secondo  quanto  stabilito
all'allegato A, parti I, II e III della presente legge.
  2.  L'insegnamento obbligatorio della lingua e cultura ladina viene
impartito dalla prima classe della scuola elementare  e  dalla  prima
classe  della  scuola  media  in  modo  graduale  a partire dall'anno
scolastico 1997/1998 e comunque in relazione alle risorse disponibili
e alla formazione degli insegnanti.
  3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di
cui all'art. 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n.  29,  come
modificato  dall'art.  6  della legge provinciale 16 ottobre 1992, n.
19,   provvede   alla    valutazione    degli    effetti    derivanti
dall'applicazione  della  presente legge nel suo complesso, sul piano
amministrativo, organizzativo, didattico, nonche' sugli apprendimenti
conseguenti  all'applicazione  dei  programmi  di  lingua  e  cultura
ladina.  A tal fine il comitato provvede alla redazione ogni tre anni
di una apposita relazione e la invia alla Giunta provinciale  per  un
verifica  dell'impatto dell'applicazione della legge e per l'adozione
di eventuali provvedimenti migliorativi di competenza.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 13 febbraio 1997
                              ANDREOTTI
Visto, Il commissario del Governo per la provincia di Trento: Ricci