REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1997, n. 19 

Rifinanziamento dell'art. 35 della L.R. 18 agosto 1992, n. 39.
(GU n.27 del 5-7-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13
                         del 21 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Per  concorrere  alla  spesa  di  funzionamento delle Comunita'
Montane  e  dei  Comuni  non  ricompresi  in  Comunita'  Montane   ma
classificati  parzialmente  o  totalmente montani e' autorizzata, per
l'anno 1997, una spesa di L. 3 miliardi.
  2. La ripartizione della somma di cui al primo comma e'  effettuata
secondo  i  criteri stabiliti dall'art. 35 della L.R. 18 agosto 1992,
n. 39, modificato dalla legge regionale 2 agosto 1996, n. 63.
  3. Al finanziamento della spesa si provvede con  le  variazioni  al
bilancio di previsione 1997 di cui al successivo comma.
  4.  Sono  apportate  al  bilancio  di  previsione  1997 le seguenti
variazioni  di  analogo  importo  allo  stato  di  previsione   della
competenza e della cassa della parte "spesa".
  (Omissis).
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 12 marzo 1997
 
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale l'11
febbraio 1997 ed e' stata vistata  dal  Commisario  del  Governo  l'8
marzo 1997.