REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8 

  Determinazione  della  misura dell'indennita' di bilinguismo per il
personale dal servizio sanitario provinciale ai  sensi  dell'articolo
47, comma 10, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(GU n.35 del 31-8-1991)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge la
determinazione della misura dell'indennita'  di  bilinguismo  per  il
personale  delle  unita'  sanitarie  locali  ed  il  personale di cui
all'articolo 2 della legge provinciale 17  aprile  1986,  n.  15,  ai
sensi  dell'articolo  47,  comma 10, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' demandata alla disciplina contrattuale a livello provinciale,
da stabilirsi con la stessa modalita' e con gli stessi  effetti  come
per  il  personale degli enti locali operante in provincia di Bolzano
senza influenza alcuna sulle altre indennita' comunque  denominate  e
con specifico riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1, punto
3, della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9.
   2.  In  sede  di  stipulazione  del contratto di cui al comma 1 si
terra'  conto  sia  delle  particolari  esigenze   delle   qualifiche
funzionali  e retributive piu' basse che della piu' generale esigenza
di omogeneizzazione del trattamento economico nel  comparto  pubblico
di respiro provinciale.
   3.  Le  parti contraenti a livello provinciale sono quelle fissate
nel contratto nazionale. La Giunta  provinciale,  raggiunta  l'intesa
sull'ipotesi  di  accordo,  ne  autorizza la sottoscrizione. Entro il
termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo,  con  decreto
del  Presidente  della Giunta provinciale, previa deliberazione della
Giunta medesima, sono recepite ed emanate le norme, risultanti  dalla
disciplina prevista dall'accordo.
   4.  Gli importi di volta in volta occorrenti saranno fissati nelle
leggi di bilancio.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.
   E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
    Bolzano, 10 aprile 1991
 
                Il Presidente della Giunta regionale
                             DURNWALDER
    Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
                               (URZI')