REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 17 

"Ulteriore  modificazione della legge regionale 31 marzo 1988, n.  11
-  Norme  per  l'applicazione  del  regolamento  CEE  n.  797/85  del
Consiglio   in   data   12   marzo  1985  relativo  al  miglioramento
dell'efficienza  delle  strutture  agrarie,   come   modificato   dal
regolamento CEE n. 1760/87 del Consiglio in data 15 giugno 1987
(GU n.33 del 16-8-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24
                         del 14 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  La lettera a) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 31
marzo 1988, n. 11, come modificato dall'art. 14 della legge regionale
21 ottobre 1992, n. 15, e' sostituita dalla seguente:
   "a) acquisisca la contitolarita'  di  almeno  un  terzo  dei  beni
immobili  dell'azienda  ed  a  condizione che la medesima richieda un
volume pari ad almeno una  ULU  per  ogni  contitolare.  La  presente
modifica,   produce   effetti   sin  dall'anno  in  corso  anche  con
riferimento al bando in scadenza al 31 marzo 1997".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 7 maggio 1997
                             BRACALENTE