REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 18 

Modificazione  ed  ulteriori  integrazioni  della  legge regionale 12
settembre  1994,  n.  33.  Interventi   per   la   qualificazione   e
l'ampliamento  della  ricettivita'  nel  turismo. Modificazioni della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
(GU n.34 del 23-8-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24
                         del 14 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994,
n. 33, le parole "cinque punti" sono  sostituite  dalle  parole  "tre
punti".
  2.  Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994,
n. 33, e' aggiunto il seguente  periodo:  "Il  tasso  da  prendere  a
riferimento per le operazioni in valuta estera e' pari al tasso della
raccolta,    oltre   alla   maggiorazione   forfettaria   determinata
periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto".
  3. All'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994,  n.  33,  e'
aggiunto il seguente comma:
  "4.  Sono  ammesse  ai  benefici  della  presente  legge  anche  le
operazioni di rinegoziazione di mutui gia' contratti, ordinari  o  in
valuta,  sempreche'  dagli  stessi  risulti  la  destinazione  di cui
all'art. 2".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 7 maggio 1997
                             BRACALENTE