Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale trasporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale(GU n.35 del 30-8-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'entrata in vigore del regime dei contratti di servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private operanti nel settore di pubblici servizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' destinata, sino al limite del 90 per cento dell'intera disponibilita', alla copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del territorio regionale e quello urbano del Comune di Roma. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1997 BADALONI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 24 febbraio 1997.