Modifica all'allegato "B" del Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica superiore di cui all'art. 24 della legge regionale n. 54/1983. Sostituzione della lettera i).(GU n.43 del 25-10-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, che ha previsto, al terzo comma, un regime transitorio di accesso alla qualifica superiore; Visti gli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54; Visto il D.P.G.R. n. 566/Pres. del 29 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro 17, foglio 224, con cui si e emanato "Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica superiore di cui all'art. 24 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54"; Visto il D.P.G.R. n. 113/Pres. del 4 aprile 1997 registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997, registro 1, foglio 128 con il quale sono state approvate modifiche al "Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica superiore di cui all'art. 24 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54" emanato con D.P.G.R. n. 566/Pres. del 29 settembre 1983; Visto il rilievo "a vuoto" n. 22/Reg. del 22 aprile 1997 con il quale la Corte dei conti, nell'ammettere alla registrazione il citato D.P.G.R. n. 113/Pres. dd. 4 aprile 1997 ha osservato, relativamente a quanto disposto dalla lettera i) dell'allegato "B" al regolamento di cui trattasi, che nell'attribuzione del punteggio per pubblicazioni effettuate in collaborazione con altri, il relativo punteggio dovra' essere attribuito comunque avuto riguardo all'apporto effettivo dato dal concorrente nella pubblicazione medesima, quale emergente dagli elaborati prodotti; Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dall'Organo di controllo introducendo nel testo regolamentare apposita modifica alla lettera i) del predetto allegato "B"; Data informazione del provvedimento alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18/1996; Visto il parere espresso, nella seduta del giorno 16 maggio 1997, dal Consiglio di amministrazione del personale ai sensi dell'art. 59, comma 2, della legge regionale n. 18/1996; Visto il parere espresso, nella seduta del giorno 16 maggio 1997 dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Vista la D.G.R. n. 1459 del 16 maggio 1997; Decreta: Sono approvate le seguenti modifiche all'allegato "B" al Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica superiore di cui all'art. 24 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, emanato con D.P.G.R. n. 566/Pres. del 29 settembre 1983 e modificato con D.P.G.R. n. 113/Pres. del 4 aprile 1997 registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997, registro 1, foglio 128. Art. 1. All'allegato "B" al Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica superiore di cui all'art. 24 della legge regionale n. 54/1983, emanato con D.P.G.R. n. 566/Pres. del 29 settembre 1983 e modificato con D.P.G.R. n. 113/Pres. del 4 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997, registro 1, foglio 128, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) Con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario, pubblicazioni scientifiche, intendendosi come tali soltanto quelle effettivamente edite come monografie o su riviste specializzate, relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche o tecniche attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione, che rechino effettivamente un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale (fino ad un massimo di punti 4). Sono attribuiti fino ad un massimo di punti 2 per ogni monografia e di punti 0,20 per ogni singolo articolo pubblicato su riviste specializzate. In caso di pubblicazioni effettuate in collaborazione con altri, il titolo viene valutato solo qualora emerga con certezza dagli elaborati prodotti l'effettivo apporto attribuibile al singolo concorrente, in tal caso il punteggio viene attribuito avuto riguardo esclusivamente a detto apporto". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche di Regolamento della Regione. Il presente provvedimento verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 29 maggio 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti ,Trieste, addi' 11 giugno 1997 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 173