REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1997, n. 185 

Modifica all'allegato "B" del Regolamento dei concorsi per titoli per
l'accesso  alla  qualifica  superiore  di cui all'art. 24 della legge
regionale n.  54/1983. Sostituzione della lettera i).
(GU n.43 del 25-10-1997)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto l'art. 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n.  53,  che
ha  previsto,  al  terzo comma, un regime transitorio di accesso alla
qualifica superiore;
  Visti gli articoli 20 e seguenti della legge  regionale  14  giugno
1983, n. 54;
  Visto  il  D.P.G.R.  n. 566/Pres. del 29 settembre 1983, registrato
alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro  17,  foglio  224,
con  cui  si  e  emanato    "Regolamento  dei concorsi per titoli per
l'accesso alla qualifica superiore di cui  all'art.  24  della  legge
regionale 14 giugno 1983, n. 54";
  Visto  il  D.P.G.R.  n. 113/Pres. del 4 aprile 1997 registrato alla
Corte dei conti il 22 aprile 1997, registro  1,  foglio  128  con  il
quale sono state approvate modifiche al "Regolamento dei concorsi per
titoli  per  l'accesso  alla  qualifica superiore di cui all'art.  24
della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54" emanato con D.P.G.R.  n.
566/Pres. del 29 settembre 1983;
  Visto il rilievo "a vuoto" n. 22/Reg. del 22  aprile  1997  con  il
quale la Corte dei conti, nell'ammettere alla registrazione il citato
D.P.G.R. n. 113/Pres. dd. 4 aprile 1997 ha osservato, relativamente a
quanto  disposto dalla lettera i) dell'allegato "B" al regolamento di
cui trattasi, che nell'attribuzione del punteggio  per  pubblicazioni
effettuate  in collaborazione con altri, il relativo punteggio dovra'
essere attribuito comunque avuto riguardo all'apporto effettivo  dato
dal  concorrente  nella pubblicazione medesima, quale emergente dagli
elaborati prodotti;
  Ritenuto di  recepire  le  osservazioni  formulate  dall'Organo  di
controllo introducendo nel testo regolamentare apposita modifica alla
lettera i) del predetto allegato "B";
  Data  informazione del provvedimento alle organizzazioni sindacali,
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18/1996;
  Visto il parere espresso, nella seduta del giorno 16  maggio  1997,
dal  Consiglio  di  amministrazione  del personale ai sensi dell'art.
59, comma 2, della legge regionale n. 18/1996;
  Visto il parere espresso, nella seduta del giorno  16  maggio  1997
dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
  Vista la D.G.R. n. 1459 del 16 maggio 1997;
                              Decreta:
  Sono   approvate   le   seguenti   modifiche  all'allegato  "B"  al
Regolamento dei concorsi per  titoli  per  l'accesso  alla  qualifica
superiore di cui all'art. 24 della legge regionale 14 giugno 1983, n.
54,  emanato  con  D.P.G.R.  n.  566/Pres.  del  29  settembre 1983 e
modificato con D.P.G.R. n. 113/Pres. del  4  aprile  1997  registrato
alla Corte dei conti il 22 aprile 1997, registro 1, foglio 128.
 
                               Art. 1.
 
  All'allegato  "B"  al  Regolamento  dei  concorsi  per  titoli  per
l'accesso alla qualifica superiore di cui  all'art.  24  della  legge
regionale  n.  54/1983,  emanato  con  D.P.G.R.  n.  566/Pres. del 29
settembre 1983 e modificato con D.P.G.R. n. 113/Pres.  del  4  aprile
1997,  registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997, registro 1,
foglio 128, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
  "i) Con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle  qualifiche
di    consigliere    e   funzionario,   pubblicazioni   scientifiche,
intendendosi come tali  soltanto  quelle  effettivamente  edite  come
monografie  o  su  riviste  specializzate,  relative  alle discipline
giuridiche,   amministrative,   economiche   o   tecniche   attinenti
all'attivita'  ed ai servizi propri dell'Amministrazione, che rechino
effettivamente un contributo apprezzabile alla dottrina  ovvero  alla
pratica professionale (fino ad un massimo di punti 4).
  Sono attribuiti fino ad un massimo di punti 2 per ogni monografia e
di  punti  0,20  per  ogni  singolo  articolo  pubblicato  su riviste
specializzate.
  In caso di pubblicazioni effettuate in collaborazione con altri, il
titolo  viene  valutato  solo  qualora  emerga  con  certezza   dagli
elaborati   prodotti  l'effettivo  apporto  attribuibile  al  singolo
concorrente, in tal caso il punteggio viene attribuito avuto riguardo
esclusivamente a detto apporto".
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle  osservare
come modifiche di Regolamento della Regione.
  Il  presente  provvedimento verra' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, addi' 29 maggio 1997
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti ,Trieste, addi' 11 giugno 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 173