Modifiche alla deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1997, concernente: "Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio"(GU n.43 del 25-10-1997)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 22 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 34 della deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1997, concernente: "Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio" e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Copertura finanziaria). - 1. Per la partecipazione all'Agenzia regionale e' autorizzata la spesa di L. 390.000.000 da imputare al capitolo (di nuova istituzione) n. 23110 denominato: ''Partecipazione della Regione Lazio all'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.'', alla cui copertura si provvede, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante utilizzo, per il medesimo importo di L. 390.000.000 della posta del fondo globale iscritto al capitolo n. 29001, elenco 4, lettera a), del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996. 2. Sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono, altresi', istituiti "per memoria" i seguenti capitoli: a) capitolo 23119 "Finanziamento all'Agenzia regionale per la promozione turistica nel Lazio S.p.a." (art. 10); b) capitolo 23120 "Contributi per spese di funzionamento e per interventi operativi delle A.P.T." (Art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h)); c) capitolo 23121 "Contributi per la partecipazione delle A.P.T. a forme associative e societarie" (Art. 13, comma 1, lettera f)); d) capitolo 23122 "Iniziative di competenza dell'Amministrazione regionale" (Art. 2, comma 2, lettera c)). 3. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede al trasferimento delle residue disponibilita' dei capitoli nn. 12205, 23101, 23102, 23105, 23109 e 42138 ai capitoli di nuova istituzione nn. 23119, 23120, 23121, 23122 con i criteri e le modalita' di cui alla presente legge. I predetti capitoli nn. 12205, 23101, 23102, 23105, 23109 e 42138 sono conservati in bilancio per la sola gestione dei residui". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 15 maggio 1997 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 maggio 1997.