REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 10 

Modifiche  alla  deliberazione  legislativa,  approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 13 marzo 1997, concernente:  "Nuove  norme
in materia di organizzazione turistica nel Lazio"
(GU n.43 del 25-10-1997)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 14 del 22 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  34  della  deliberazione legislativa, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta  del  13  marzo  1997,  concernente:
"Nuove  norme  in  materia  di organizzazione turistica nel Lazio" e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 34  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Per  la  partecipazione
all'Agenzia  regionale  e'  autorizzata la spesa di L. 390.000.000 da
imputare al capitolo (di  nuova  istituzione)  n.  23110  denominato:
''Partecipazione  della  Regione  Lazio  all'Agenzia regionale per la
promozione turistica  del  Lazio  S.p.a.'',  alla  cui  copertura  si
provvede,  ai  sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 20 della
legge regionale 12 aprile 1977, n.  15,  mediante  utilizzo,  per  il
medesimo  importo  di  L.  390.000.000  della posta del fondo globale
iscritto al capitolo n. 29001, elenco 4, lettera a), del bilancio  di
previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996.
  2.  Sul  bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario 1997
sono, altresi', istituiti "per memoria" i seguenti capitoli:
   a) capitolo 23119  "Finanziamento  all'Agenzia  regionale  per  la
promozione turistica nel Lazio S.p.a." (art. 10);
   b)  capitolo  23120  "Contributi  per spese di funzionamento e per
interventi operativi delle A.P.T." (Art. 13, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), h));
   c) capitolo 23121 "Contributi per la partecipazione  delle  A.P.T.
a forme associative e societarie" (Art. 13, comma 1, lettera f));
   d)  capitolo  23122 "Iniziative di competenza dell'Amministrazione
regionale" (Art. 2, comma 2, lettera c)).
  3. All'atto  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto   del  Presidente  della  Giunta  regionale  si  provvede  al
trasferimento delle residue disponibilita' dei  capitoli  nn.  12205,
23101,  23102,  23105, 23109 e 42138 ai capitoli di nuova istituzione
nn. 23119, 23120, 23121, 23122 con i criteri e le  modalita'  di  cui
alla  presente  legge.  I  predetti capitoli nn. 12205, 23101, 23102,
23105, 23109 e 42138 sono conservati in bilancio per la sola gestione
dei residui".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 15 maggio 1997
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12  maggio
1997.