REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 19 

Interpretazione autentica  dell'articolo  1,  comma  11  della  legge
regionale 17 dicembre 1996, n.57 concernente: "Modifiche all'articolo
8  della  legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 (Regime urbanistico dei
terreni di uso civico e relative norme transitorie)"
(GU n.46 del 22-11-1997)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  comma 11, dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre
1996, n. 57 laddove prevede che "non possono essere comunque alienati
terreni di proprieta' collettiva siti in parchi o riserve nazionali o
regionali" e' interpretato autenticamente nel senso che si  riferisce
a  terreni  su  cui  insistono  costruzioni non debitamente assentite
dall'ente titolare realizzate dopo l'istituzione dei parchi  o  delle
riserve nazionali o regionali.
  La   presente   legge  regionale  sara'  pubblicata  ne  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 29 maggio 1997
                               BADALONI
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 maggio
1997.