Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 11 della legge regionale 17 dicembre 1996, n.57 concernente: "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)"(GU n.46 del 22-11-1997)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 11, dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 laddove prevede che "non possono essere comunque alienati terreni di proprieta' collettiva siti in parchi o riserve nazionali o regionali" e' interpretato autenticamente nel senso che si riferisce a terreni su cui insistono costruzioni non debitamente assentite dall'ente titolare realizzate dopo l'istituzione dei parchi o delle riserve nazionali o regionali. La presente legge regionale sara' pubblicata ne Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 29 maggio 1997 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 maggio 1997.