Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.27
Norma di perequazione
1. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 della legge regionale 17
giugno 1994, n. 21, va considerato utile il servizio prestato dal 15
aprile 1981 al 31 dicembre 1982 presso gli uffici regionali da parte
del personale di cui alle leggi regionali nn. 12 e 13 del 28 gennaio
1981, cui detta norma non e' stata ancora applicata.