REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997, n. 14 

Integrazione  alla  legge  regionale  13  maggio  1985,  n. 26 "Primi
adempimenti  regionali  in  materia   di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recuperi  e  sanatoria  delle opere
abusive"
(GU n.44 del 8-11-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49
                         del 23 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
per il rilascio della concessione  in  sanatoria  e'  pari  a  quello
determinato dal Comune in base alle leggi regionali 12 febbraio 1979,
n. 6 e 31 ottobre 1979, n. 66.
  2.  Il  contributo  e' ridotto del 30% per le costruzioni che siano
destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria purche' non
abbiano le caratteristiche di lusso di cui al decreto ministeriale  2
agosto 1969.
  3.  L'abbattimento  degli  oneri  di  cui  al  comma  2 e' altresi'
consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie o
impianti pubblici,  destinati  ad  attivita'  sportive,  culturali  o
sanitarie  o  ad  opere  religiose, nonche' ad attivita' industriali,
artigianali  o  turistiche-ricettive,   agricole   e   agrituristiche
assoggettate  ad  oneri  di  urbanizzazione, con superficie utile non
superiore a mq 750.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 15 aprile 1997
                               DISTASO