REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 31 

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994 n.  28
(Disciplina degli enti strumentali della Regione)
(GU n.49 del 13-12-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14
                         del 27 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Integrazione all'articolo 27
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994
n. 28 (disciplina degli enti  strumentali  della  Regione),  dopo  le
parole  "Canale  lunense",  sono  inserite  le seguenti "all'Istituto
regionale per la floricoltura".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria,
   Data a Genova, addi' 7 agosto 1997
                                MORI