REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 23 

Disposizioni urgenti relative all'Ente Minerario Sardo.
(GU n.49 del 13-12-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 27
                        del 5 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nelle  more dell'approvazione di apposita legge per il riordino
dell'Ente Minerario Sardo, istituito con  legge  regionale  8  maggio
1968,  n.  24, e delle sue partecipazioni societarie, lo stanziamento
iscritto nel capitolo 09016/01 dello stato di previsione della  spesa
del  bilancio  della  Regione per l'esercizio 1997 e' incrementato in
lire 25.000.000.000.
  2.  A  detto  onere  si  fa  fronte  con  pari  diminuzione   dello
stanziamento  iscritto  nel  capitolo 03017 dello stato di previsione
della spesa del bilancio della  Regione  per  il  medesimo  esercizio
finanziario, voce 3, della tabella B, allegata alla legge regionale 8
marzo 1997, n. 8.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 2 settembre 1997
                               PALOMBA