Modifica del regolamento concernente il contratto-tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole equiparate dell'infanzia emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992(GU n.51 del 27-12-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 12 agosto 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992 con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento contenente: a) le norme concernenti il nuovo contratto-tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate; b) le norme concernenti l'assunzione del personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose; Visti i propri precedenti decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo 1993, n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993, nonche' il decreto n. 14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994, con i quali sono state apportate parziali modifiche al decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6007 di data 6 giugno 1997, con la quale vengono apportate ulteriori modifiche al citato regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 7; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 di data 31 agosto 1972; Decreta: Di apportare al proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992, come modificato dai decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo 1993, n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993 e n. 14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994 le seguenti ulteriori modifiche, secondo quanto di seguito indicato: 1. All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma 11: 11. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 12 e 13, i posti che si rendono disponibili dopo la data del 1 settembre, per effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo indeterminato previsto dal piano annuale sono coperti, fino all'ammontare massimo del 50% del numero di personale insegnante a tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata, e nell'ordine cronologico nel quale i posti si rendono disponibili, da personale assunto con contratto a tempo determinato. Il numero di personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta e' arrotondato all'unita' superiore. La durata del contratto di tale personale non puo' protrarsi oltre la data di chiusura dell'attivita' didattica dell'anno scolastico. 2. All'art. 1, e' aggiunto il seguente comma 12: 12. Il personale insegnante a tempo indeterminato che cessa dal servizio alla fine dell'anno scolastico per effetto delle previsioni del piano annuale, e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata, ha diritto di ricoprire i posti di insegnante supplementare a tempo determinato e con orario pieno di cui al successivo art. 7. 3. All'art. 1, e' aggiunto il seguente comma 13: 13. Il personale di cui al comma 12, viene assunto con contratto a tempo indeterminato e mantiene l'anzianita' di servizio ed il trattamento economico in godimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza. 4. Al comma 1, dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: "Il personale, qualora provenga da altra scuola equiparata ove prestava servizio con contratto a tempo indeterminato, mantiene l'anzianita' di servizio ed il trattamento economico in godimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza". 5. Allart. 2, e' aggiunto il seguente comma 12: 12. Fatto salvo, in via prioritaria, quanto previsto al comma 2, i posti che si rendono disponibili dopo la data del 1 settembre, per effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo indeterminato previsto dal piano annuale, sono coperti, fino all'ammontare massimo del 50% del numero di personale non insegnante a tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata, e nell'ordine cronologico nel quale i posti si rendono disponibili, da personale assunto con contratto a tempo determinato. Il numero di personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta e' arrotondato all'unita' superiore. La nomina di tale perosnale non puo' protrarsi oltre il termine di chiusura dell'attivita' didattica dell'anno scolastico. 6. Al comma 2 dell'art. 7, dopo le parole: "in tutti gli altri casi" sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto disposto dai commi 12 e 13 dell'art. 1". Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. Trento, 9 giugno 1997 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997 Registro n. 2, foglio n. 11