REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1997, n. 31 

Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25
novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di
midollo osseo
(GU n.7 del 14-2-1998)

  (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 33
                        del 3 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I soggetti che fruiscono delle provvidenze previste dalla legge
regionale 25 novembre 1983,  n.  27,  qualora  sottoposti  con  esito
positivo  ad intervento di trapianto di midollo osseo mantengono, per
un periodo di cinque anni dalla data dell'intervento, il  diritto  al
godimento delle provvidenze sopracitate.
  2.  In  caso di esito non positivo del trapianto l'erogazione delle
provvidenze previste dalla legge regionale n. 27 del  1983  ha  luogo
senza limite di tempo.
  3.  Gli  interventi  di  cui  ai commi 1 e 2 sono disposti a valere
sugli stanziamenti previsti a carico della legge regionale n. 27  del
1983.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 27 ottobre 1997
                               PALOMBA