REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1997, n. 35 

Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto 1981, n. 62. Regolamento
interno del Consiglio regionale
(GU n.7 del 14-2-1998)

  (Pubblicata nella Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 56
                        del 12 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Sono  abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 27, 34, 42, 67 della legge regionale 24 agosto  1981,  n.
62. Regolamento interno del Consiglio regionale.
  2.  In  attesa  della entrata in vigore del regolamento riapprovato
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 301 del 27 gennaio 1997,
il  Consiglio  regionale  adotta  con  proprio  atto  una  disciplina
provvisoria in ordine a:
   a)  composizione,  costituzione,  compiti  e  funzionamento  delle
commissioni consiliari permanenti;
   b) verifica del numero legale, ordine della  discussione  e  tempo
degli interventi delle sedute del Consiglio, procedura d'urgenza;
   c) petizioni ex articolo 13, comma 4, dello statuto;
   d)  questione  di fiducia in attuazione dell'articolo 55, comma 3,
dello Statuto;
   e) composizione e costituzione del Collegio dei revisori dei conti
- art. 80 dello Statuto regionale.
  3.  L'abrogazione  di  cui  al  comma  1  ha  effetto  dalla   data
dell'esecutivita'   della   deliberazione   recante   la   disciplina
provvisoria di cui al comma 2.
  4. Le commissioni in carica alla data di entrata  in  vigore  della
disciplina  provvisoria  di  cui  al comma 2 continuano a svolgere le
proprie funzioni, con pienezza di poteri sino alla costituzione delle
nuove commissioni.
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 5 novembre 1997
                             BRACALENTE