Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.146 del 25-6-1997)
Con decreto ministeriale n. 22789 del 22 maggio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta S.r.l. Siiatek profilati sud, con sede in Taranto e unita' di Lizzano (Taranto). Parere comitato tecnico del 15 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siiatek profilati sud, con sede in Taranto e unita' di Lizzano (Taranto), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22790 del 22 maggio 1997 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/91, relativi al periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996, della ditta S.p.a. Breda progetti e costruzioni (Gruppo Efim), con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 9 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dal 17 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda progetti e costruzioni (Gruppo Efim), con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto del 20 maggio 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22791 del 22 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unita' di Messina. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 novembre 1996 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unita' di Messina, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1 giugno 1996; L'Istituto nazionale della providenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 novembre 1996 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unita' di Messina, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22792 del 22 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.r.l. Oromare, con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo). Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l., con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997. Art. 6, comma 1, legge 608/1996. Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997, della ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forli' del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forli' del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 18 aprile 1996; Con esclusione dei lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine lavori. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Europa metalli sezione difesa, con sede in Firenze e unita' di Campo Tizzoro (Pistoia). Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Europa metalli sezione difesa, con sede in Firenze e unita' di Campo Tizzoro (Pistoia), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22793 del 22 maggio 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina). Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. AVIS - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli). Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. AVIS - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AVIS - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995 con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli). Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 7) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria. Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 9) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1994 al 24 novembre 1995, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera. Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 11) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1995 al 29 maggio 1996 della ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo). Parere comitato tecnico del 10 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza 30 maggio 1995. 12) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 30 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 30 novembre 1995. 13) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta, per il periodo dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1996 con decorrenza 29 giugno 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22794 del 22 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.r.l. Arti grafiche Boccia, con sede in Salerno e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arti grafiche Boccia, con sede in Salerno e unita' Salerno, per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 1 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arti grafiche Boccia, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22795 del 22 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996, della ditta S.r.l. S.T.M. - Servizi tecnici mediterranei, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa). Parere comitato tecnico del 17 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.T.M. - Servizi tecnici mediterranei, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 15 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 2 aprile 1997 al 14 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1997 con decorrenza 15 gennaio 1997. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22796 del 22 maggio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1996 al 5 marzo 1997, della ditta S.r.l. Sogit, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Belpasso (Catania). Parere comitato tecnico del 9 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sogit, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Belpasso (Catania), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22797 del 22 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997, della ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Acqui Terme (Alessandria). Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Acqui Terme (Alessandria), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 25 agosto 1997, della ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino). Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 26 agosto 1996; 3) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 25 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22798 del 22 maggio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 9 aprile 1996 all'8 aprile 1997, della ditta S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Praia a Mare (Cosenza). Parere comitato tecnico del 15 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1996 con decorrenza 9 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22799 del 22 maggio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 marzo 1996 al 18 luglio 1996, della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 18 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22800 del 22 maggio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997, della ditta S.p.a. Simec elettromeccanica, con sede in Napoli e unita' di Cardito (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sime elettromeccanica, con sede in Napoli e unita' di Cardito (Napoli), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22801 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Societa' agricola molisana con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unita' in Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di 641 dipendenti fino al 31 marzo 1997 e per un massimo di 292 dipendenti dal 1 aprile 1997 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 10 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 settembre 1997 al 9 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22802 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Societa' agricola molisana con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unita' in Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di 650 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1996 al 9 marzo 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1996 n. 21394/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22803 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Stefano Bertoldo & C. con sede in Torino e unita' in Forno Canavese e Ufficio, per un massimo di 50 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 luglio 1997 al 14 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22804 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Bertellino con sede in Mathi Canavese (Torino) e unita' in Mathi Canavese (Torino), per un massimo di 16 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997 n. 22079/1-2. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22805 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piazza Grande con sede in Colombella frazione di Perugia (Perugia) e unita' in Colombella frazione di Perugia (Perugia), per un massimo di 47 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22806 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine subalpine apparecchiature elettriche O.S.A.E. con sede in Torino e unita' in Torino, per un massimo di 66 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1997 al 5 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 agosto 1997 al 5 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22807 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sispa con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unita' in Borgare Torinese (Torino), per un massimo di 27 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1997 al 22 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 agosto 1997 al 22 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22808 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vamat con sede in Valfabbrica, localita' Caselle (Perugia) e unita' in Valfabbrica, localita' Caselle (Perugia), per un massimo di 47 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22809 del 22 maggio 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 marzo 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. TV Internazionale con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale con sede in Roma e unita' di Milano e Roma per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 dicembre 1996, n. 21840. Con decreto ministeriale n. 22818 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.G. di Pietro Aretino con sede in Sestu (Cagliari) e unita' in Sestu (Cagliari), per un massimo di 25 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22819 del 22 maggio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesclaudio con sede in Milano e unita' in Formia (Latina), per un massimo di 132 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22820 del 30 maggio 1997 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.r.l. Tesar con sede in Olbia e unita' di Sassari. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tesar, con sede in Olbia e unita' di Sassari per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22821 del 30 maggio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, della ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unita' di Nuoro, Ottana, Cantieri Vari (Nuoro). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unita' di Nuoro, Ottana, Cantieri Vari (Nuoro), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22822 del 30 maggio 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino), e unita' Nazionali. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino), e unita' Nazionali, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 9 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1996 con decorrenza 9 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22823 del 30 maggio 1997 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996, della ditta S.p.a. Gregoriscolor, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e unita' di Pordenone. Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 giugno 1995, con effetto dal 12 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gregoriscolor, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e unita' di Pordenone, per il periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 12 novembre 1994, n. 66/94, contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22824 del 30 maggio 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dellart. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. I.A.S. - Industria autoveicoli speciali, con sede in Citta' Giardino, frazione Melilli (Siracusa), unita' di Citta' Giardino, frazione Melilli (Siracusa), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 ottobre 1996 al 1 maggio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al sposta progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 24 luglio 1996, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 22825 del 30 maggio 1997 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intevenuta con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Gavazzi impianti, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22826 del 30 maggio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unita' di Sassari. Parere comitato tecnico del 23 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari) e unita' di Sassari, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.