MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 gennaio 1998, n. 3 

  Decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446. Revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito
delle persone  fisiche e istituzione  di una addizionale  regionale a
tale imposta.
(GU n.11 del 15-1-1998)
 
 Vigente al: 15-1-1998  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  dipartimento delle entrate
                                  Alla   direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al segretariato generale
                                  Ai ministeri
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  ministeri
                                  Alla  ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Senato della Repubblica
                                  Alla Camera dei deputati
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori trubutari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
Premessa
In attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge
1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu
legislativi concernenti disposizioni volte alla istituzione dell'impo
regionale sulle
attivita' produttive, alla semplificazione degli adempimenti dei cont
con la
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imp
reddito
delle persone fisiche, alla istituzione dell'addizionale regionale al
sul reddito
delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi loc
stato emanato il
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha:
-    istituito  e  disciplinato  l'imposta  regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) (articoli da 1 a 45);
-  soppresso il contributo per il servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo  31 della legge 28 febbraio 1986, n,. 41, come da ultimo
modificato dall'articolo 4 della legge  22  marzo  1995,  n.  85,  il
contributo  dello  0,2  per cento di cui all'articolo 1, terzo comma,
della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, concernente l'addizionale
per l'assistenza malattia dei pensionati e la quota di contributo per
l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi  eccedente  quella
prevista  per  il  finanziamento  delle  prestazioni economiche della
predetta assicurazione di cui all'articolo 27  della  legge  9  marzo
1989,  n.  88,  nonche'  alcuni  tributi,  quali l'imposta locale sui
redditi, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e  di  arti  e
professioni,    la    tassa   sulla   concessione   governativa   per
l'attribuzione del numero di partita IVA e l'imposta  sul  patrimonio
netto delle imprese. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi
aboliti,  i  cui  presupposti  si  verificano anteriormente alla data
dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi,  ha  effetto
la  loro abolizione (in via generale 1 gennaio 1998), sono effettuati
anche successivamente a tale data (articolo 36);
-  dettata una specifica disciplina in merito alla  decorrenza  degli
effetti  dell'istituzione dell'IRAP e della soppressione dei predetti
contributi e  tributi  per  i  soggetti  con  periodo  d'imposta  non
coincidente con l'anno solare (articolo 37);
-    rivisti  gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) (articolo 46);
-  rivista la disciplina e gli importi delle detrazioni  per  carichi
di famiglia ai fini dell'IRPEF (articolo 47);
-    modificate  le  detrazioni  per lavoro dipendente, autonomo e di
impresa minore ai fini dell'IRPEF (articolo 48);
-  aumentata la riduzione dall'ammontare  netto  del  trattamento  di
fine   rapporto   e  delle  indennita'  equipollenti  ai  fini  della
determinazione dell'imponibile, fissata nell'articolo  17  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (articolo 48);
-  ridotta la percentuale prevista per gli oneri che danno diritto ad
una detrazione dall'IRPEF (articolo 49);
-  istituita una addizionale regionale all'IRPEF (articolo 50);
-  riordinata la disciplina dei tributi locali (articoli da 51 a 64).
Di   seguito   vengono  illustrate  le  disposizioni  concernenti  la
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'IRPEF,  nonche'  quelle dell'addizionale regionale all'IRPEF, al
fine di fornire gli opportuni chiarimenti e gli  indirizzi  generali,
cosi'  da  consentirne  una  uniforme  interpretazione da parte degli
Uffici. Restano confermati i chiarimenti in  merito  all'attribuzione
delle  nuove  detrazioni  in sede di tassazione dei redditi di lavoro
dipendente  e  di  quelli  a  questi  assimilati,  gia'  forniti  con
circolare  n.  326/E del 23 dicembre 1997, pubblicata sul supplemento
ordinario n. 256 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.
Va, inoltre, precisato che con l'approvazione del decreto legislativo
in esame risultano superate e tacitamente  abrogate  le  disposizioni
contenute  nel  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 settembre 1997, concernente l'adeguamento ai fini dell'IRPEF delle
detrazioni di imposta e dei limiti di reddito di cui agli articoli 12
e 13 del TUIR, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997, n.  245.
1. Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
1.1 Generalita'
L'articolo 46 del decreto  legislativo  in  commento  sostituisce  il
comma  1  dell'articolo  11  del TUIR, concernente gli scaglioni e le
aliquote ai fini della determinazione dell'IRPEF. Per  effetto  della
nuova  formulazione  del  citato  comma  1,  gli scaglioni di reddito
risultano ridotti da sette  a  cinque  e  sono  modificate  anche  le
precedenti aliquote.
Si  precisa  che  l'articolo  11  in  esame  e' stato modificato, con
l'inserimento di un ulteriore comma, anche dal decreto legislativo di
attuazione della delega recata dall'articolo 3, comma 162, lettere e)
ed i) della legge 23 dicembre 1996, n.  662, concernente disposizioni
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva  della  maggiorazione  di
conguaglio.   Al   riguardo,   saranno  fornite  apposite  istruzioni
unitamente  a  quelle  relative,   appunto,   alla   citata   imposta
sostitutiva.
1.2 Nuove aliquote e scaglioni di reddito
 Le nuove aliquote e gli scaglioni di reddito sono i seguenti:
 a)  fino a lire 15.000.000............................ 18,5%;
 b)  oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000.... 26,5%;
 c)  oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000.... 33,5%;
 d)  oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000... 39,5%;
 e)  oltre lire 135.000.000............................ 45,5%.
Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 66 dello stesso decreto
legislativo,  i  nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con
riferimento ai  redditi  che  secondo  la  disciplina  delle  singole
categorie  di reddito sono imputabili al periodo d'imposta che inizia
il 1 gennaio 1998, con la sola esclusione degli emolumenti  arretrati
di  cui  all'articolo  16,  comma 1, lettera b), del TUIR. Per questi
ultimi, infatti, assoggettabili  a  tassazione  separata,  applicando
all'ammontare  percepito  l'aliquota  corrispondente  alla  meta' del
reddito complessivo netto  del  contribuente  nel  biennio  anteriore
all'anno  in  cui sono percepiti, il comma 2 dello stesso articolo 66
stabilisce che la revisione  delle  aliquote  e  degli  scaglioni  di
reddito  ha  effetto  per i periodi d'imposta che iniziano dopo il 31
dicembre 1999 e, quindi, dal 1 gennaio 2000.  Al riguardo, si precisa
che, ai sensi dell'art.18, comma 4, del TUIR,  qualora  nell'anno  in
cui  avrebbe  dovuto  essere  percepito  il  reddito, successivamente
assoggettato, quale arretrato, al regime di tassazione separata,  non
siano  state  fruite,  in  tutto o in parte, le detrazioni di imposta
spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del medesimo  TUIR,  queste
sono   riconosciute,   per   la  parte  non  fruita,  in  diminuzione
dell'imposta risultante dall'applicazione del  regime  di  tassazione
separata,  negli  ammontari  previsti  per l'anno cui si riferisce il
reddito.
Resta fermo che l'imposta lorda e' determinata applicando le suddette
aliquote  per  scaglioni  di reddito al reddito complessivo, al netto
degli oneri deducibili indicati, nell'articolo 10  del  TUIR,  tenuto
conto,  per  i  non  residenti,  di  quelli  espressamente menzionati
nell'articolo 21, comma 2, dello stesso TUIR.
1.3. Trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto
Il comma 2 dell'articolo 48  del  decreto  legislativo  in  commento,
modifica  l'articolo  17, comma 1, del TUIR relativamente all'importo
della riduzione da operare dall'ammontare netto  del  trattamento  di
fine   rapporto   e  delle  indennita'  equipollenti  ai  fini  della
determinazione dell'imponibile. La riduzione in questione e'  elevata
da  lire  500mila  a  lire  600mila  per ciascun anno preso a base di
commisurazione   con   esclusione   dei   periodi    di    anzianita'
convenzionale.  La  modifica  intende  compensare il maggior aggravio
della  tassazione   delle   indennita'   in   questione   a   seguito
dell'applicazione  dei  nuovi  scaglioni  di  reddito  e  delle nuove
aliquote e, pertanto, il nuovo importo della riduzione va applicato a
tutte le indennita' di fine rapporto  e  a  quelle  equipollenti  che
vengono  assoggettate  a  tassazione  applicando,  appunto,  i  nuovi
scaglioni di reddito e le nuove aliquote.  Al  riguardo,  si  precisa
che, coerentemente con quanto gia' chiarito in analoghe occasioni (ad
esempio,  nella  circolare  n. 326/E del 23 dicembre 1997 a proposito
della nuova disciplina delle somme concesse per incentivi  all'esodo)
le  nuove  disposizioni in esame, relative agli scaglioni di reddito,
alle aliquote e alla riduzione sopra evidenziata, si applicano per le
indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti, nonche' per
le altre indennita' corrisposte a seguito di cessazioni del  rapporto
di lavoro che decorrono dal 1 gennaio 1998, vale a dire nei confronti
di  soggetti  che il 31 dicembre 1997 erano in costanza di servizio e
il cui diritto alla percezione delle somme sorge, quindi,  dal  primo
gennaio 1998.
2. Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia
2.1 Generalita'
L'articolo  47  del  decreto  legislativo in esame ha sostituito, con
effetto dal primo gennaio 1998, l'articolo 12 del  TUIR,  concernente
le detrazioni per carichi di famiglia.
La  nuova  formulazione  dell'articolo  12 contiene la modifica degli
importi in vigore  nel  1997,  ma  soprattutto  una  revisione  della
disciplina   precedentemente   in   vigore   al   fine  di  apportare
semplificazioni, consentire una  piu'  completa  utilizzazione  delle
detrazioni in questione e superare anche talune incongruenze.
Resta   confermato   che  le  detrazioni  per  carichi  familiari  si
effettuano dall'imposta lorda e' fino  a  concorrenza  della  stessa.
Resta, altresi', confermato che le detrazioni per carichi di famiglia
sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate
a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
2.2 Limite di reddito per essere considerato a carico
Per  quanto  riguarda  il  limite  di  reddito  che il familiare deve
possedere per essere considerato fiscalmente a carico, il comma 4 del
nuovo articolo  12  stabilisce  che  le  detrazioni  per  carichi  di
famiglia   spettano  a  condizione  che  le  persone  alle  quali  si
riferiscono possiedano un reddito complessivo non  superiore  a  lire
5.500.000,  al  lordo  degli  oneri deducibili, e che in detto limite
devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da  Enti  e
Organismi  Internazionali,  Rappresentanze diplomatiche e consolari e
Missioni, nonche' quelle corrisposte dalla  Santa  Sede,  dagli  Enti
gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  Enti Centrali della Chiesa
Cattolica. Si ricorda che le retribuzioni in  questione  sono  esenti
dall'IRPEF e, pertanto, non sono comprese nel reddito complessivo. Ai
soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di
famiglia   dette  retribuzioni  devono,  invece,  essere  considerate
rilevanti fiscalmente  e  inserite  nel  rigo  N1  di  una  ipotetica
dichiarazione  dei  redditi del familiare che s'intenda considerare a
carico. Se l'importo del reddito  complessivo  del  familiare,  cosi'
ricostruito,  risulta superiore al predetto limite di lire 5.500.000,
il contribuente non ha  diritto  ad  alcuna  detrazione  per  carichi
familiari. E' appena il caso di sottolineare che il limite di reddito
per essere considerato a carico e' fissato con riferimento all'intero
periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui
tale  reddito si e' prodotto nel corso del periodo stesso.  Pertanto,
se al termine del periodo d'imposta il familiare possiede un  reddito
complessivo,  come  sopra  determinato,  superiore a detto limite, il
contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione, neppure per i  mesi
in  cui il familiare e' stato privo di reddito ed anche se il reddito
e'  stato  prodotto  nell'ultimo   giorno   del   periodo   d'imposta
considerato.
2.3 Detrazione per coniuge a carico
Il  nuovo  testo  dell'articolo  12  del  TUIR  conferma, al comma 1,
lettera a), l'attribuzione di una specifica detrazione per il coniuge
a carico a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente
separato. L'importo della detrazione e' ancora graduato in  relazione
al   reddito   del   contribuente,   tuttavia,  in  base  alla  nuova
formulazione della lettera  a),  ai  fini  dell'individuazione  della
detrazione spettante, si deve fare riferimento al reddito complessivo
del contribuente e non piu' al reddito imponibile. Pertanto, rispetto
alla  previgente  disciplina,  la  detrazione  d'imposta  non e' piu'
influenzata  dalla  presenza  di   oneri   deducibili   eventualmente
sostenuti   da   parte  del  contribuente,  superando  la  precedente
incongruenza. Si ricorda, infatti, che, nel  precedente  sistema,  il
sostenimento  di  oneri  da  parte del contribuente produceva effetti
diversi circa  l'importo  della  detrazione  d'imposta  spettante,  a
seconda   che  si  trattasse  di  oneri  deducibili,  da  portare  in
diminuzione del  reddito  complessivo,  ovvero  di  oneri  che  danno
diritto  alla  detrazione, che, come tali, non influenzano il reddito
imponibile.
Gli importi della detrazione per coniuge a carico  sono  stati  cosi'
determinati:
 -    lire  1.057.552,  se  il  reddito  complessivo  non supera lire
30.000.000;
 -   lire 961.552, se il reddito  complessivo  e'  superiore  a  lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
 -    lire  889.552,  se  il  reddito complessivo e' superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 1 00.000.000;
 -   lire 817.552, se il reddito  complessivo  e'  superiore  a  lire
100.000.000.
2.4 Detrazione per figli e altri familiari a carico
Particolarmente innovativa e' la disciplina fissata per i figli e gli
altri  familiari  a  carico,  per  i  quali  e'  stata  eliminata  la
previgente distinzione relativa all'importo della detrazione  e  alle
modalita' di attribuzione della stessa.
Infatti, l'articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR (che in pratica
sostituisce  le  precedenti  lettere  b)  e  c),  nonche' il comma 2)
stabilisce  che  per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli   naturali
riconosciuti,  i  figli  adottivi e gli affidati o affiliati, nonche'
per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del  codice  civile
che  conviva  con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  compete  una
detrazione  complessivamente  di  importo  pari  a  lire  336.000  da
ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione
all'effettivo onere sostenuto da  ciascuno.  Il  successivo  comma  2
prevede,  inoltre,  con  riferimento  alla detrazione spettante per i
figli, che se l'altro genitore manca o non ha  riconosciuto  i  figli
naturali  e  il  contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero  se  vi
sono  figli  adottivi,  affidati  o affiliati del solo contribuente e
questi non e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'  successivamente
legalmente ed effettivamente separato, si applica per il primo figlio
la   detrazione   prevista   per   il   coniuge   non  legalmente  ed
effettivamente separato, mentre per gli altri  figli  si  applica  la
detrazione  ordinariamente prevista per i figli e gli altri familiari
a carico.
Per  quanto  riguarda  i  soggetti  che  possono  dare  diritto  alla
detrazione  di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR, si
ricorda che l'articolo 433 del  codice  civile  stabilisce  che  sono
tenuti  a  prestare  gli  alimenti  il  coniuge;  i figli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i  discendenti
prossimi  anche  naturali;  i  genitori  e,  in  loro  mancanza,  gli
ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;  i  generi  e  le
nuore;  il  suocero  e  la suocera; i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.  Pertanto,
tenuto  conto  che  lo  stesso  articolo  12, comma 1, del TUIR, alla
lettera a), stabilisce una specifica detrazione per  il  coniuge  non
legalmente  ed  effettivamente  separato,  la detrazione quale "altro
familiare" puo' spettare soltanto per il  coniuge  che,  invece,  sia
separato o divorziato. Per quanto riguarda i figli, si sottolinea che
nella  nuova  formulazione  della  lettera  b) dell'articolo 12 si fa
riferimento ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, e agli altri familiari  indicati
nell'articolo  433  del codice civile, mentre non e' stata riprodotta
la  specifica  previsione  relativa  ai  figli  minori  di   eta'   o
permanentemente  inabili  al lavoro o di eta' non superiore a 26 anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Ne consegue che per i figli
la detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che  questi
siano  compresi  tra  i soggetti indicati nel citato articolo 433 del
codice civile, cosicche'  nessun  rilievo  assume,  quindi,  ora,  la
circostanza  che i figli abbiano o meno superato i predetti limiti di
eta' o che siano  o  non  siano  dediti  agli  studi  o  a  tirocinio
gratuito,  poiche'  ai  fini  dell'attribuzione  della detrazione non
passano mai nella categoria di "altri familiari".
Da  cio'  discende,  inoltre,  che  nell'ipotesi  di  assenza  fisica
dell'altro  genitore,  per decesso o mancato riconoscimento (non piu'
anche nell'ipotesi di figli naturali  riconosciuti  anche  dall'altro
genitore, ma esclusivamente a carico del contribuente) compete per il
primo figlio la detrazione prevista per il coniuge in luogo di quella
per i figli, indipendentemente dall'eta' del figlio stesso.
Si  ricorda che la prestazione del servizio militare di leva da parte
del figlio non fa perdere il diritto alla detrazione.
Va precisato che l'importo e' fissato complessivamente (non piu'  per
quanto riguarda i figli per quota singola per ciascun genitore) e per
ciascun figlio o altro familiare a carico. La distinzione tra figli e
altri   familiari   rileva,  quindi,  effettivamente  soltanto  nella
predetta ipotesi di assenza fisica dell'altro genitore.
La  detrazione  compete,  come  si  e'  gia'  detto,   soltanto   con
riferimento  ai  figli  e agli altri familiari a carico che convivono
con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non  risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e va ripartita fra coloro
che  ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da
ciascuno.
In merito a questo punto va chiarito che la nuova formulazione  della
norma  attribuisce  volutamente,  anche  per quanto riguarda i figli,
maggiore  discrezionalita'  al  contribuente   nello   stabilire   la
ripartizione  della  detrazione tra gli aventi diritto. Infatti, come
chiarito anche nella relazione  illustrativa  del  provvedimento,  la
fissazione  di  un  importo  complessivo  da ripartire tra gli aventi
diritto  ha  consentito  l'eliminazione  del   precedente   comma   2
dell'articolo  12,  che prevedeva le ipotesi in cui la detrazione per
figli  a  carico  spettava  in  misura  doppia  e  raggiunge  effetti
redistributivi  migliori  di  quelli  ottenibili  con  il  previgente
sistema, poiche' e' possibile la piena utilizzazione della detrazione
attribuendo la quota di detrazione non fruita, per qualunque  motivo,
da  un  genitore  all'altro genitore. In pratica, la detrazione per i
figli non deve necessariamente essere suddivisa al 50 per cento tra i
genitori. Considerazioni analoghe  valgono  per  quanto  riguarda  la
detrazione per altri familiari a carico per la quale, pero', era gia'
previsto un importo totale da ripartire tra gli aventi diritto. Resta
fermo  che  se  il  contribuente  fruisce  al  100  per  cento  della
detrazione per un figlio o un altro familiare a carico  nessun  altro
soggetto  puo'  fruire  della  detrazione  per  quel  figlio  o altro
familiare a carico, cosi' come se ne fruisce ad esempio,  all'80  per
cento gli altri aventi diritto non possono che ripartire il rimanente
20  per cento.  Qualora gli aventi diritto fruiscano della detrazione
in misura complessivamente  superiore  a  L.    336.000,  gli  uffici
procederanno a rideterminare la stessa in quote uguali fra gli aventi
diritto  medesimi; resta ferma la possibilita' di provare da parte di
uno degli aventi diritto la correttezza della misura della detrazione
attribuitasi e, in tal caso, l'ufficio procedera' alla corrispondente
riduzione della detrazione spettante agli altri aventi diritto.
3. Detrazioni per lavoro dipendente. autonomo e di impresa
L'articolo 48 del decreto legislativo in commento sostituisce l'artic
TUIR,
concernente le altre detrazioni dall'imposta.
3.1. Detrazioni per redditi di lavoro dipendente
Il comma 1 del nuovo articolo 13 del TUIR, sostituendo i commi 1 e 2
precedente
articolo 13, prevede che se alla formazione del reddito complessivo c
uno
o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'impost
rapportata
al periodo di lavoro o pensione nell'anno, anche a fronte delle spese
alla
produzione del reddito, graduata in relazione all'ammontare del reddi
complessivo
di lavoro dipendente. Gli importi della detrazione per lavoro dipende
decorrere
dal 1 gennaio 1998, risultano, dunque, cosi' fissati:
a)  lire  1.680.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c)  lire  1.500.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;
d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
e)  lire  1.250.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
g)  lire  1.050.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;
h) lire 950.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a lire 30.000 000 ma non a lire 40.000.000;
i)  lire  850.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
l) lire 750.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
m)  lire  650.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
n) lire 550.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
o)  lire  450.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
p)  lire  350.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
q) lire 250.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
r)  lire  150.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
s) lire 100.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e' superiore a lire 100.000.000.
Il  successivo  comma  2 del nuovo articolo 13 del TUIR introduce una
previsione del tutto nuova in base alla quale se alla formazione  del
reddito  complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di
importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  e  delle
relative  pertinenze,  spetta una ulteriore detrazione, rapportata al
periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.
Resta confermato, invece, che le  detrazioni  per  lavoro  dipendente
vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioe'
al  numero  dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di
lavoro per i quali il  lavoratore  ha  diritto  alle  detrazioni  per
lavoro  dipendente.  Si  tratta  del  numero di giorni che hanno dato
diritto al reddito  di  lavoro  dipendente  (compresi  i  trattamenti
pensionistici)  soggetti a tassazione, a fronte del quale e' concessa
la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni  caso  compresi
le festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi
e  vanno  sottratti  i  giorni  per i quali non spetta alcun reddito,
neppure sotto forma di retribuzione differita,  quali  le  mensilita'
aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza
corresponsione  di  assegni).  Nessuna  riduzione delle detrazioni va
effettuata  in  caso  di  particolari  modalita'   di   articolazione
dell'orario  di  lavoro,  quali il part-time verticale o orizzontale,
ne' in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere
adottato per i contratti a tempo determinato, per i  quali,  partendo
dal  numero  dei  giorni compresi nel periodo di durata del rapporto,
vanno sottratti quelli per  i  quali  non  compete  il  diritto  alla
retribuzione.
In  presenza  di  contratti  di lavoro dipendente a tempo determinato
caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni  "a  giornata"  (ad
es.  per  i  lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione
spettante per le festivita', i giorni  di  riposo  settimanale  ed  i
giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data
d'inizio  e  quella  di  fine  di tali rapporti di lavoro deve essere
determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra  le  giornate
effettivamente   lavorate  e  quelle  previste  come  lavorative  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai  contratti  collettivi
territoriali  applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle
medesime categorie.  Il  risultato  del  rapporto,  se  decimale,  va
arrotondato   all'unita'   successiva.   Si   ricorda   che  ai  fini
dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno deve  intendersi  composto
al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili.
Si  precisa, altresi', che le detrazioni competono nell'anno in cui i
redditi per i quali sono concesse  sono  assoggettati  a  tassazione,
cio' anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro
dipendente,   quali,  ad  esempio,  le  indennita'  e  somme  erogate
dall'INPS o da altri Enti, per le quali  le  detrazioni  spettano  in
relazione ai giorni che danno diritto all'indennita' (ad esempio, per
l'indennita'   di   disoccupazione,  con  riferimento  ai  giorni  di
disoccupazione   che   hanno   dato   diritto   alla   corresponsione
dell'indennita') e alle borse di studio. In merito a queste ultime si
conferma  che  le  detrazioni  spettano  con  riferimento  ai  giorni
compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della  borsa  di
studio (anche se relativo ad anni precedenti).  Pertanto, se la borsa
di  studio  e' stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o
accademico, la detrazione spetta per l'intero anno;  se,  invece,  e'
stata  corrisposta  in  relazione  alla  frequenza  di un particolare
corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.
Infine, si ricorda  che,  in  presenza  di  piu'  redditi  di  lavoro
dipendente, nell'individuare il numero di giorni per i quali spettano
le   detrazioni,  quelli  compresi  in  periodi  contemporanei  vanno
computati una volta soltanto e che, tra i  giorni  relativi  ad  anni
precedenti,  per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno
considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i  quali  si  e'
gia' fruito in precedenza delle detrazioni.
3.2 Detrazione per redditi di lavoro autonomo e d'impresa
Il  comma  3  del  nuovo  articolo 13 del TUIR stabilisce che se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'  redditi  di
lavoro  autonomo  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 49 del TUIR o di
impresa  di  cui  all'articolo  79  dello  stesso  TUIR  spetta   una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per
redditi di lavoro dipendente, graduata in relazione all'ammontare del
reddito di lavoro autonomo e d'impresa.
A  decorrere  dal  1  gennaio  1998  gli  importi delle detrazioni in
questione risultano cosi' fissati:
a) lire 700.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  lavoro
autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b)  lire  600.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000  ma  non  a  lire
9.300.000;
c)  lire  500.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000  ma  non  a  lire
9.600.000;
d)  lire  400.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000  ma  non  a  lire
9.900.000;
e)  lire  300.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000  ma  non  a  lire
15.000.000;
f)  lire  200.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma  non  a  lire
30.000.000;
g)  lire  100.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma  non  a  lire
60.000.000.
Resta   confermato  che  le  detrazioni  in  questione  spettano  con
riferimento al reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di
arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1,  del  TUIR  e  al
reddito  d'impresa  minore  di cui all'articolo 79 dello stesso TUIR.
Non possono fruire delle detrazioni in questione, dunque,  i  redditi
di  lavoro  autonomo  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 49 del TUIR,
cioe',  ad  esempio  quelli  costituiti  da  diritti  di   autore   o
collaborazioni,  coordinate  e continuative, etc. e neppure i redditi
di lavoro autonomo occasionale  di  cui  all'articolo  81,  comma  1,
lettera  1),  dello  stesso TUIR, cosi' come sono esclusi dal diritto
alle detrazioni i redditi di  imprese  in  contabilita'  ordinaria  e
quelli derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente
di cui allo stesso articolo 81, comma 1, lettera i), del TUIR.
Resta,  inoltre,  confermato  che le detrazioni per redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore non sono cumulabili con quelle  previste
per i redditi di lavoro dipendente.
4. Detrazioni per oneri
L'articolo  49  del decreto legislativo in esame stabilisce, al comma
1, che ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli  oneri
sostenuti  ammessa in detrazione dall'imposta lorda, a condizione che
gli oneri  stessi  non  siano  deducibili  nella  determinazione  dei
singoli  redditi  che concorrono a formare il reddito complessivo, e'
fissata al 19 per  cento.  Il  successivo  comma  2  precisa  che  la
disposizione  si  applica  con  riferimento  agli oneri sostenuti dal
periodo d'imposta in corso alla data  del  1  gennaio  1998.  Risulta
evidente che il legislatore ha usato una formula ampia e generica per
ridurre  dal  22 per cento al 19 per cento l'importo della detrazione
prevista per gli oneri che danno diritto ad una  detrazione.  In  tal
modo  ha  evitato  di  individuare tutte le disposizioni, contenute o
meno nel  TUIR,  che  fissavano  al  22  per  cento  l'importo  della
detrazione  spettante.  In  pratica,  per tutti gli oneri sostenuti a
decorrere dal 1 gennaio 1998,  per  i  quali  in  assenza  di  questa
modifica  normativa,  si  sarebbe  applicata la detrazione del 22 per
cento, il contribuente ha diritto, invece, ad una detrazione  del  19
per cento.
A  titolo  di esempio, rientrano nella previsione normativa gli oneri
indicati negli articoli 13-bis,  91-bis,  110-bis  e  114  del  TUIR,
nonche'    gli    interessi   passivi   per   mutui   stipulati   per
ristrutturazioni edilizie, di cui all'articolo 1, comma 4,  del  D.L.
31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.   Sono,   invece,   escluse  dall'ambito  applicativo  di  questa
disposizione  le  spese  per  la  realizzazione  di   interventi   di
ristrutturazione  degli  immobili,  per  le  quali l'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha istituito una specifica detrazione,
fissata nell'importo del 41 per cento.
5. Addizionale regionale all'IRPEF
5.1 Generalita'
L'articolo  50  del  decreto  legislativo  in  esame  istituisce,   a
decorrere  dal  periodo  d'imposta 1998 (cfr. articolo 66 del decreto
legislativo stesso), l'addizionale regionale all'IRPEF. L'addizionale
regionale non e' deducibile  ai  fini  di  alcuna  imposta,  tassa  o
contributo.
5.2 Soggetti obbligati
Sono  obbligati  al  pagamento  dell'addizionale regionale all'IRPEF,
tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio  dello
Stato  a  norma  dell'articolo  2 del TUIR, per i quali, nell'anno di
riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo  aver  scomputato  tutte  le
detrazioni  d'imposta  ad  essi riconosciute e i crediti d'imposta di
cui agli articoli 14 e 15 del TUIR, cioe' i crediti  d'imposta  sugli
utili  distribuiti  da societa' ed enti e quelli per redditi prodotti
all'estero che, sempre  all'estero,  hanno  subito  il  pagamento  di
imposte   a   titolo   definitivo.   Pertanto,   non   sono  soggetti
all'addizionale regionale all'IRPEF:
-  i contribuenti soggetti all'IRPEG;
-  i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
-  i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti ad imposta
sostitutiva dell'IRPEF;
-    i  contribuenti  che  possiedono  soltanto  redditi  soggetti  a
tassazione separata;
-     i  contribuenti  che  possiedono  un  reddito  complessivo  cui
corrisponde una IRPEF che, al netto  delle  detrazioni  di  cui  agli
articoli  12,  13  e  13-bis  del  TUIR  (carichi di famiglia, lavoro
dipendente o autonomo e impresa minore e oneri che danno diritto alla
detrazione) e dei crediti d'imposta di cui  agli  articoli  14  e  15
dello  stesso  TUIR  (credito  d'imposta  sui dividendi e per redditi
prodotti all'estero), non devono IRPEF ovvero  devono  IRPEF  per  un
importo non superiore a lire 20.000.
5.3 Base imponibile e aliquota
I   contribuenti  che,  secondo  quanto  specificato  nel  precedente
paragrafo,  sono  soggetti  all'addizionale  regionale,   determinano
l'importo  dovuto  applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui
il contribuente e' residente, al reddito complessivo  determinato  ai
fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
dell'IRPEF   stessa.   Pertanto,   se  alla  formazione  del  reddito
complessivo non hanno concorso utili distribuiti da societa' ed enti,
la  base  imponibile  dell'addizionale  regionale  e'   la   medesima
dell'IRPEF.  Se,  invece,  al  reddito  complessivo  hanno concorso i
predetti utili, la base  imponibile  e'  determinata  sottraendo  dal
reddito  complessivo,  indicato nel rigo N1 del Mod. 740 o nel rigo 6
del Mod. 730/3, gli oneri deducibili, esposti nel rigo  N3  del  Mod.
740  o  nel  rigo  8  del  Mod. 730/3. Da cio' consegue che i crediti
d'imposta sui dividendi di cui all'articolo 14 del TUIR, indicati nel
rigo N2 del mod. 740 o nel rigo 7 del mod. 730 non sono  assoggettati
all'addizionale regionale. Inoltre, la predetta addizionale regionale
non  e'  dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, salvo che
il contribuente, avendone la facolta', abbia optato per la tassazione
ordinaria  facendoli   concorrere   alla   formazione   del   reddito
complessivo.
L'aliquota  dell'addizionale regionale e' fissata, tra lo 0,50 e l'un
per  cento,  da  ciascuna  regione  con  proprio  provvedimento,   da
pubblicare  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  non  oltre  il  30  novembre
dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Ai fini
dell'individuazione della aliquota da applicare  e  della  Regione  a
favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve
fare  riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del
31  dicembre  dell'anno  cui  si   riferisce   l'addizionale   stessa
determinato a norma degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo, si ricorda
che, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione
finanziaria di cui all'articolo  59  citato,  a  norma  del  predetto
articolo  58, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
hanno il  domicilio  fiscale  nel  comune  nella  cui  anagrafe  sono
iscritte.  Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune
in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu'
comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu'  elevato.  I
cittadini  italiani  che risiedono all'estero in forza di un rapporto
di servizio con  la  Pubblica  Amministrazione,  hanno  il  domicilio
fiscale  nel  comune  di  ultima  residenza  nello  Stato. Per quanto
riguarda i contribuenti  deceduti  va  fatto  riferimento  all'ultimo
domicilio fiscale del de cuius.
Va   precisato   che   per   gli   anni   1998   e  1999,  l'aliquota
dell'addizionale regionale e'  stabilita,  per  tutto  il  territorio
nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.
5.4 Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Relativamente  ai  redditi  di  lavoro dipendente e a quelli a questi
assimilati,  l'addizionale  regionale  all'IRPEF  e'  trattenuta  dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli  23  e 29 del D.P.R. 29
settembre 1973, n . 600, all'atto dell'effettuazione delle operazioni
di conguaglio relative a detti redditi  e,  quindi,  al  termine  del
periodo  d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla
fine del periodo  d'imposta.  La  base  imponibile  sara'  costituita
dall'imponibile  di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati
a quelli di lavoro dipendente sul  quale  il  sostituto  effettua  le
operazioni  di  conguaglio,  comprensivo  anche  di eventuali redditi
corrisposti da altri soggetti che  il  sostituito  abbia  chiesto  di
conguagliare.  La  base  imponibile risultera' gia' al netto di oneri
che il sostituito abbia chiesto di  escludere  dalla  formazione  del
reddito  da  assoggettare  ad  IRPEF.  Per coerenza interpretativa si
ritiene che, anche in sede di trattenuta alla fonte,  vadano  esclusi
dall'assoggettamento  all'addizionale  regionale i redditi soggetti a
tassazione separata al fine di evitare una ingiustificata  disparita'
di  trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti.
L'aliquota da applicare e', in linea generale, quella  fissata  dalla
regione  in  cui  il  sostituito  ha  la  residenza  alla data del 31
dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale.   Nell'ipotesi  di
cessazione  del rapporto prima del termine del 31 dicembre e, quindi,
di conguaglio in corso d'anno, l'aliquota da  applicare  deve  essere
determinata  con  riferimento alla regione in cui il sostituito ha la
residenza  all'atto  delle  operazioni  di  conguaglio.     L'importo
dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   trattenuto  dal  sostituto
d'imposta deve essere indicato  nella  certificazione  unica  a  fini
fiscali  e  previdenziali che quest'ultimo e' tenuto a consegnare. Se
il sostituito possiede altri redditi  e,  quindi,  e'  tenuto  ad  un
ulteriore versamento di addizionale regionale all'IRPEF, dall'importo
complessivamente dovuto va scorporato quanto trattenuto dal sostituto
d'imposta.    Poiche'  l'aliquota  e'  fissa,  il  sostituito  potra'
procedere  o  determinando  l'addizionale  sul  reddito   complessivo
depurato  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati, oppure
determinando  l'addizionale  su  tutto  il  reddito   complessivo   e
sottraendo  dall'importo  che  ne  risulta quanto gia' trattenuto dal
sostituto d'imposta.
5.5 Versamenti e compensazioni
L'addizionale regionale e' versata in unica soluzione, cioe'  non  e'
dovuto  alcun acconto, con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento delle ritenute dovute in sede di conguaglio  e  del  saldo
dell'IRPEF,  dovuto  in  base  alla dichiarazione.   Il versamento va
effettuato alla regione in cui il contribuente ha la  residenza  alla
data  del  31  dicembre  dell'anno cui si riferisce. Relativamente ai
redditi  di  lavoro  dipendente  e  a  quelli  a  questi  assimilati,
l'addizionale  regionale  e' versata sulla base del domicilio fiscale
del  sostituito  alla  data  di  effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio e, quindi, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui
si  riferisce  l'addizionale  e, in caso di interruzione del rapporto
prima della fine del periodo d'imposta, in base al domicilio  fiscale
del sostituito a tale data.
Per i contribuenti titolari di partita IVA e' possibile il versamento
unitario  e  la  compensazione  dei  debiti  e  crediti  di imposte e
contributi anche con riferimento all'addizionale regionale all'IRPEF.
E' stato, infatti, opportunamente integrato l'articolo 17,  comma  2,
del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante, tra l'altro,
norme  di  semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti
riguardanti la dichiarazione dei redditi e i relativi versamenti, con
l'inserimento  di  una  ulteriore  lettera  concernente l'addizionale
regionale all'IRPEF.
In  merito  ai  versamenti  e  alle  compensazioni   dell'addizionale
regionale all'IRPEF saranno fornite ulteriori separate istruzioni.
5.6    Dichiarazione,    liquidazione,   accertamento,   riscossione,
contenzioso, etc.
Per  espressa  previsione  normativa,  per   la   dichiarazione,   la
liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  il  contenzioso, le
sanzioni e tutti  gli  aspetti  non  espressamente  disciplinati,  si
applicano le disposizioni previste per l'IRPEF.  Da cio' consegue, ad
esempio,  che  i  dati  relativi  all'addizionale regionale all'IRPEF
devono essere esposti nella dichiarazione dei  redditi,  naturalmente
per  i  contribuenti  che  presentano tale dichiarazione e che, se il
contribuente si  avvale  dell'assistenza  fiscale,  il  soggetto  che
presta  l'assistenza  deve  determinare anche l'addizionale regionale
all'IRPEF, eventualmente dovuta.
Si applica anche il differimento dei termini previsto, a favore degli
eredi dei contribuenti deceduti, dall'articolo 65 del  citato  D.P.R.
29 settembre 1973, n.  600.
E',  inoltre,  previsto  che le regioni partecipino alle attivita' di
liquidazione e accertamento  dell'addizionale  regionale,  segnalando
elementi  e notizie e che, dopo aver acquisito gli elementi necessari
presso    l'amministrazione    finanziaria,     devono     provvedere
all'effettuazione    degli    eventuali    rimborsi   richiesti   dai
contribuenti. Da cio' consegue  che  eventuali  istanze  di  rimborso
della  predetta  addizionale  devono essere rivolte direttamente alla
regione competente,  cioe'  a  quella  cui  e'  stato  effettuato  il
relativo  versamento,  entro  i  termini  previsti  per le istanze di
rimborso dell'IRPEF.
                             *    *    *
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
                                         Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                                 ROMANO